TAR Bari, sez. I, decreto collegiale 2010-05-27, n. 201000157
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N. 00157/2010 REG.ORD.COLL.
N. 01667/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato il presente
DECRETO COLLEGIALE
sul ricorso numero di registro generale 1667 del 2003, proposto da
R G, rappresentato e difeso dall'avv. C S, con domicilio eletto in Bari, Corso A. De Gasperi n. 310;
contro
il Ministero dell’economia e delle finanze – Corpo della Guardia di finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Bari, Via Melo n. 97, è per legge domiciliato;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della nota del 16 luglio 2003 della Guardia di finanza - Reparto tecnico logistico amministrativo Puglia, e di ogni altro atto ad essa connesso, presupposto e conseguenziale e, ove occorra, del foglio n. 22 luglio 1999 n. 221926 del Comando generale - Servizio amministrativo, Div. I della Guardia di finanza, e
per l’accertamento
del suo diritto all’incremento dell’indennità di imbarco con le indennità supplementari spettanti nella misura di cui all’art. 5, co. 2, D.P.R. 31 luglio 1995 n. 394, con decorrenza dall’1 dicembre 1995.
Vista l’istanza dell’Avvocatura distrettuale dello Stato per il Ministero dell’economia e delle finanze del 15-16 marzo 2010, con cui si chiede la correzione di errore materiale contenuto nella citata sentenza nell’epigrafe (pag. 1, riga 7), in cui l’istante è individuato come “Marco Renna” e non, correttamente (come invece risulta dal ricorso e dagli altri atti), come “Giovanni Renna”;
Ritenuta fondata l’istanza suindicata;
Visto l’articolo 93 del regio decreto 17 agosto 1907 n. 642, richiamato dall’art. 11 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;