TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-12-18, n. 202301010
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Testo completo
Pubblicato il 18/12/2023
N. 01010/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00786/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 786 del 2023, proposto da
Cantierabili s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S F e A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Territoriale per la Casa (A.T.C.) del Piemonte Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G B e L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Mieci s.p.a. ed Evolve s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Andrea Colantoni e Simona Barchiesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Simona Barchiesi, con studio in Roma, via degli Scipioni, 281;
per l'annullamento
del silenzio illegittimamente serbato sull'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente il 14 luglio 2023;
nonché per l'accertamento
del diritto di accesso della ricorrente, con conseguente condanna all'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., all’esibizione e trasmissione di tutta la documentazione richiesta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.T.C. del Piemonte Centrale e delle società Mieci s.p.a. ed Evolve s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il 6 aprile 2023 l’odierna ricorrente ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale civile di Roma, le società Mieci s.p.a. ed Evolve s.p.a. (controllate dalla società Renovit) per l’accertamento dell’inadempimento al patto di esclusiva contenuto nell’Accordo quadro stipulato il 14 ottobre 2021 perché, a suo dire, esse avrebbero autonomamente avviato una finanza di progetto con l’Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) Piemonte Centrale.
2. Poiché nel giudizio de quo le convenute hanno sostenuto che la loro condotta non violerebbe i termini dell’accordo, il 14 luglio 2023 la ricorrente ha formulato un’istanza di accesso agli atti nei confronti dell’ATC Piemonte Centrale al fine di verificare l’esatta portata dei rapporti commerciali instaurati, che è rimasta, però, inesitata.
3. Con ricorso, notificato il 29 settembre 2023 e depositato il successivo 6 ottobre, la ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 116 c.p.a. per veder accertato il proprio diritto di accesso.
4. Con il proprio ricorso la ricorrente asserisce che il silenzio diniego opposto dall’Amministrazione resistente sarebbe lesivo del proprio diritto di difesa nonché dell’obbligo, ex art. 2 della legge 241/90, di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
5. Il ricorso è fondato, con le precisazioni che seguiranno.
6. Come noto, gli artt. 22 e seguenti della legge 241/90 sanciscono che la legittimazione a richiedere l'accesso agli atti amministrativi presuppone la dimostrazione che gli atti oggetto dell'istanza siano in grado di spiegare effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica dell'istante; la posizione da tutelare deve risultare comunque collegata ai documenti oggetto della richiesta di accesso; il rapporto di strumentalità appena descritto deve, poi, emergere dalla motivazione enunciata