TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-12-18, n. 202301010

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-12-18, n. 202301010
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202301010
Data del deposito : 18 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2023

N. 01010/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00786/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 786 del 2023, proposto da
Cantierabili s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S F e A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia Territoriale per la Casa (A.T.C.) del Piemonte Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G B e L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Mieci s.p.a. ed Evolve s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Andrea Colantoni e Simona Barchiesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Simona Barchiesi, con studio in Roma, via degli Scipioni, 281;

per l'annullamento

del silenzio illegittimamente serbato sull'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente il 14 luglio 2023;

nonché per l'accertamento

del diritto di accesso della ricorrente, con conseguente condanna all'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., all’esibizione e trasmissione di tutta la documentazione richiesta;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.T.C. del Piemonte Centrale e delle società Mieci s.p.a. ed Evolve s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Il 6 aprile 2023 l’odierna ricorrente ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale civile di Roma, le società Mieci s.p.a. ed Evolve s.p.a. (controllate dalla società Renovit) per l’accertamento dell’inadempimento al patto di esclusiva contenuto nell’Accordo quadro stipulato il 14 ottobre 2021 perché, a suo dire, esse avrebbero autonomamente avviato una finanza di progetto con l’Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) Piemonte Centrale.

2. Poiché nel giudizio de quo le convenute hanno sostenuto che la loro condotta non violerebbe i termini dell’accordo, il 14 luglio 2023 la ricorrente ha formulato un’istanza di accesso agli atti nei confronti dell’

ATC

Piemonte Centrale al fine di verificare l’esatta portata dei rapporti commerciali instaurati, che è rimasta, però, inesitata.

3. Con ricorso, notificato il 29 settembre 2023 e depositato il successivo 6 ottobre, la ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 116 c.p.a. per veder accertato il proprio diritto di accesso.

4. Con il proprio ricorso la ricorrente asserisce che il silenzio diniego opposto dall’Amministrazione resistente sarebbe lesivo del proprio diritto di difesa nonché dell’obbligo, ex art. 2 della legge 241/90, di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

5. Il ricorso è fondato, con le precisazioni che seguiranno.

6. Come noto, gli artt. 22 e seguenti della legge 241/90 sanciscono che la legittimazione a richiedere l'accesso agli atti amministrativi presuppone la dimostrazione che gli atti oggetto dell'istanza siano in grado di spiegare effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica dell'istante;
la posizione da tutelare deve risultare comunque collegata ai documenti oggetto della richiesta di accesso;
il rapporto di strumentalità appena descritto deve, poi, emergere dalla motivazione enunciata nella richiesta di accesso.

La richiesta non può, dunque, « ridursi al richiamo a mere e generiche esigenze difensive, ma deve fornire la prova dell'esistenza di un puntuale interesse alla conoscenza della documentazione stessa e della correlazione logico - funzionale intercorrente tra la cognizione degli atti e la tutela della posizione giuridica del soggetto che esercita il diritto, permettendo di capire la coerenza di tale interesse con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato. Questo implica, inevitabilmente, che la domanda di accesso debba avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile, non potendo essere generica e, dovendo, per contro, riferirsi a specifici documenti senza necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta » ( ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 13 giugno 2022, n. 7763).

Di contro, « ai fini dell'accoglimento dell'istanza di accesso c.d. difensiva, la valutazione in merito alla ricorrenza, in concreto, dell'esigenza difensiva prospettata dall'istante e la pertinenza del documento rispetto all'esigenza stessa deve essere effettuata in astratto, prescindendo da ogni apprezzamento circa la legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante, ovvero senza che possa essere apprezzata la fondatezza o l'ammissibilità della domanda giudiziale che l'interessato potrebbe, in ipotesi, proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso, né tantomeno sindacata la concreta utilità della documentazione ai fini dell'ulteriore conclusione del giudizio. Ciò che compete all'Amministrazione (e successivamente al Giudice, in sede di sindacato sull'operato di questa), sulla base della motivazione della richiesta di accesso è pertanto la verifica dell'astratta inerenza del documento richiesto con la posizione soggettiva dell'istante e gli scopi che questi intende perseguire per il tramite dell'accesso;
ne consegue che l'Amministrazione non può subordinare l'accoglimento della domanda alla propria verifica della proponibilità e/o ammissibilità di azioni in sede giudiziaria;
ciò in quanto il giudice dell'accesso non è e non deve essere il giudice della pretesa principale azionata o da azionare
» ( ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 30 gennaio 2023, n. 1528).

Inoltre, con specifico riferimento alle gare pubbliche, i cui principi generali appaiono applicabili anche al caso di specie, « l'esistenza di un segreto tecnico - commerciale deve essere dimostrata in coerenza con la definizione normativa contenuta nel Codice della proprietà industriale, di cui all'art. 98, d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate. In altre parole, è agli specifici caratteri di cui all'art. 98 del Codice della proprietà industriale che la dichiarazione “motivata e comprovata” circa l'esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo viceversa l'operatore limitarsi ad una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o alla peculiarità dell'offerta. Inoltre, nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, perché è del tutto fisiologico e risponde a criteri di ragionevole gestione aziendale che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela. La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che trovano applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza. Dunque, l'esercizio del diritto di accesso non può essere impedito adducendo generiche ragioni di riservatezza industriale o commerciale, ma solo in presenza di specifiche informazioni di carattere segreto - da valutare alla luce di quanto disposto dall'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005 - ovvero riservato, ove comunque afferenti al know - how aziendale, secondo la comprovata e motivata opposizione all'accesso sollevata dai controinteressati » ( ex multis T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, sez. I, 19 aprile 2023, n. 59).

7. Ciò posto, nel caso in esame, la ricorrente ha presentato un’istanza di accesso difensivo specificando espressamente che gli atti di cui si chiedeva l’esibizione erano funzionali alla propria difesa nel procedimento instaurato presso il tribunale civile di Roma, concernente l’asserita violazione dell’accordo quadro stipulato il 14 ottobre 2021, avente ad oggetto « lo sviluppo e la presentazione di proposte in Finanza di Progetto, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del Codice D.lgs. 50/2016, con schemi contrattuali di Partenariato Pubblico Privato e l’utilizzo dell’incentivo del Superbonus 110% anche in risposta agli avvisi per manifestazioni di interesse o bandi pubblicati, in via esemplificativa ma non esaustiva, dagli ERAP/ATER/IACP ».

Al fine di dimostrare la propria legittimazione, la ricorrente ha allegato alla propria istanza sia l’atto di citazione sia la comparsa di costituzione delle convenute e ha specificato che la richiesta derivava conseguente alle asserzioni difensive delle convenute, secondo cui esse non avrebbero mai effettuato all’ATC del Piemonte Centrale alcuna proposta ex art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016.

Ciò posto, poiché dall’esame degli atti di causa emerge che, in virtù del menzionato accordo, le parti si sarebbero impegnate ad un’esclusiva reciproca che le impedirebbe di utilizzare il modello giuridico ‐ economico predisposto sia personalmente sia per il tramite di altre società appartenenti al medesimo gruppo, e siccome, per la tesi della ricorrente, ciò sarebbe avvento nel caso in esame per il tramite della capogruppo Renovit, la sussistenza di un interesse difensivo in capo all’istante appare innegabile.

Ebbene, in una situazione di tal genere, l’amministrazione procedente avrebbe dovuto valutare compiutamente la posizione della ricorrente e quella delle controinteressate, che dovevano, quindi, essere formalmente coinvolte nella procedura di accesso, e concludere il procedimento con un provvedimento espresso e congruamente motivato, con cui avrebbe potuto disporre l’oscuramento di alcune parti della documentazione ovvero di differire l’accesso sino all’esito della procedura in corso.

Si rammenta, infatti, che ai sensi dell’articolo 25, comma 3, della legge 241/90 « il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati » e soprattutto che « l'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento » (art. 24, comma 4, legge 241/90).

8. In conclusione, poiché nulla di tutto ciò è avvenuto, il ricorso va accolto nei limiti sopra illustrati e, per l'effetto, l'Amministrazione resistente dovrà consentire, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente pronuncia, l'accesso alla documentazione richiesta, salvo che, a seguito di una puntuale valutazione delle contrapposte esigenze, da effettuarsi in contraddittorio con le controinteressate, emergano ragioni idonee a differire l’accesso ovvero a oscurare parte della documentazione, le quali dovranno però essere dettagliatamente indicate in un provvedimento espresso e congruamente motivato, che tenga conto dei principi enunciati in motivazione.

9. Alla luce di quanto esposto il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere poste in capo all’amministrazione procedente mentre possono essere integralmente compensate nei confronti delle controinteressate.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi