TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-12-05, n. 202400182
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Testo completo
Pubblicato il 05/12/2024
N. 00182/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00148/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 148 del 2024, proposto da
GG di OL Società Cooperativa LU, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B2096A0EEE, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in OL, via Toledo 323;
contro
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., non costituito in giudizio;
Comune di Cles, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sandra Salvaterra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
La CO Società Cooperativa Sociale - LU, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Mastragostino, Giuseppe Piperata e Enrico Trenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara CIG B2096A0EEE avente ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione del nido d’infanzia del Comune di Cles per il periodo di tre anni educativi 2024- 2027 così come comunicato in data 28 agosto 2024 in uno alla relativa comunicazione della CO Società Cooperativa Sociale – LU;
- di tutti i verbali di gara, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione della CO Società Cooperativa Sociale – LU e, in particolare, del verbale del seggio di gara dd 27.08.2027 prot. n. 22218 con cui è stata disposta l’aggiudicazione della procedura oggetto di causa al predetto operatore economico;
- ove e per quanto lesiva della legge speciale di gara con particolare riferimento all’art. 10 del disciplinare laddove interpretabile così come interpretato dalla stazione appaltante ovvero in senso non escludente della IE La CO Società Cooperativa Sociale – LU;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare con motivi aggiunti nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio, ove stipulato, al fine del subentro della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cles e di La CO Società Cooperativa Sociale - LU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti il difensore del Comune di Cles e della controinteressata, nessuno comparso per la parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con bando pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell’Unione Europea dell’11 giugno 2024, è stata resa nota l’indizione della procedura per l’affidamento del servizio di gestione del nido d’infanzia del comune di Cles per un periodo di tre anni educativi (più due anni di eventuale proroga e di un anno di eventuale proroga tecnica) con un importo complessivo a base d’asta di euro €. 3.184.810,80, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Sono pervenute due offerte.
Al termine della procedura è risultata aggiudicataria La CO IE cooperativa sociale LU (d’ora in poi La CO) con 100 punti, mentre l’odierna ricorrente GG di OL IE cooperativa LU (d’ora in poi GG di OL) ha riportato 61,46 punti.
Con il ricorso in epigrafe GG di OL impugna gli atti della procedura con quattro motivi.
Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 106 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dell’art. 2 del D.M. 18 aprile 2005, dell’art. 10 del disciplinare e dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La ricorrente premette che la controinteressata aggiudicataria nel documento di gara unico europeo ha dichiarato di essere una media impresa con 230 addetti ed un fatturato di € 9.449.159,00.
Sulla base di questo presupposto ha potuto beneficiare della presentazione di una garanzia provvisoria per un importo ridotto del 50%.
In base al D.M. 18 aprile 2005, sono medie imprese quelle che soddisfano entrambi i requisiti dell’avere meno di 250 occupati ed un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Secondo la ricorrente La CO non può essere qualificata come media impresa perché è priva del requisito del numero di occupati richiesto dalla normativa vigente, in quanto dalla visura camerale risulta aver 348 occupati nel 2024, 325 occupati nel 2023, e 334 occupati nel 2022.
Da tale premessa la ricorrente deduce che la controinteressata non avrebbe potuto fruire del beneficio del pagamento della garanzia provvisoria in misura ridotta, e che avendo prodotto una polizza di importo inferiore a quanto richiesto dalla normativa vigente avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura, posto che una tale conseguenza è