TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-02-03, n. 202300166

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-02-03, n. 202300166
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202300166
Data del deposito : 3 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/02/2023

N. 00166/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00452/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 452 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti F S, N S, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l'annullamento

riguardo al ricorso introduttivo:

del provvedimento di perdita del grado per rimozione.


per l'annullamento

riguardo ai motivi aggiunti:

del provvedimento di recupero degli emolumenti stipendiali.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2023 il dott. A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, -OMISSIS- della Guardia di Finanza, con ricorso principale agisce per l’annullamento della determinazione prot. n. -OMISSIS-, adottata dal Comandante interregionale dell’Italia sud-occidentale della Guardia di Finanza, con cui è stata disposta nei suoi confronti la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione e l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa del Centro Documentale competente, senza alcun grado, a decorrere -OMISSIS-.

Tale provvedimento ha riassunto la vicenda in cui è risultato coinvolto il ricorrente, condannato in primo grado dal Tribunale di -OMISSIS- con sentenza n. -OMISSIS- alla pena di anni quattro di reclusione, alla interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e all’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, per i reati di concorso in rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio continuato, artt. 110, 326 e 81 c.p., concorso in rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio continuato con l’aggravante di aver commesso il fatto a favore di associazione di cui all’art. 416- bis c.p., artt. 110, 326 e 81 c.p. e art. 7, comma 1 D.L. n. 152/1991, concorso in istigazione alla corruzione, artt. 110, 322 c.p., concorso in rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio continuato, artt. 110, 326 e 81.

La Corte di Appello di Reggio Calabria ha poi emesso la sentenza n. -OMISSIS-, divenuta irrevocabile -OMISSIS-, con cui ha assolto il graduato dai reati al medesimo ascritti perché il fatto non sussiste, in conseguenza della dichiarata inutilizzabilità in sede penale delle intercettazioni disposte nel corso delle indagini preliminari, revocando le pene accessorie inflitte all’interessato.

All’esito del processo penale, l’amministrazione ha ritenuto comunque le responsabilità emerse sul conto del sottufficiale incompatibili con lo status rivestito, irrogando la richiamata sanzione della perdita del grado per rimozione e disponendo la contestuale iscrizione nel ruolo dei militari di truppa.

L’esponente denuncia pertanto l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 1392, 1393 D. Lgs. n. 66/2010, dell’art. 653 c.p.p., degli 3, 6 L. n. 241/1990.

1.1. Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha confutato le avverse deduzioni, concludendo per il rigetto della domanda.

1.2. Con ordinanza n. -OMISSIS-, confermata in appello, la richiesta di tutela interinale è stata accolta.

2. Con ricorso per motivi aggiunti il deducente ha impugnato la determinazione prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto il recupero nei suoi confronti di emolumenti stipendiali non dovuti.

2.1. Resiste Ministero dell’Economia e delle Finanze.

2.2. Con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, il Comando Generale della Guardia di Finanza, in esecuzione dell’ordinanza n. -OMISSIS-, ha disposto il reintegro del ricorrente nel grado di -OMISSIS- e lo ha “ riammesso in servizio, con riserva, nella Guardia di Finanza a decorrere dal -OMISSIS-, fatte salve eventuali successive iniziative che potranno essere intraprese in relazione agli sviluppi del contenzioso … ”.

Dopo il reintegro del ricorrente, con determinazione prot. n. -OMISSIS- la p.a. intimata ha annullato il provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale era stato previsto il recupero degli emolumenti stipendiali.

3. All’udienza pubblica del 18 gennaio 2023, in prossimità della quale l’esponente ha depositato una memoria di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Con riguardo ai motivi aggiunti va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

Invero, la determinazione prot. n. -OMISSIS- ha disposo senza riserva alcuna la caducazione in autotutela del provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di recupero degli emolumenti stipendiali, conseguendo a ciò l’integrale soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio dal ricorrente.

5. Può pertanto essere vagliato il ricorso principale.

Rispetto a esso, il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dagli assunti espressi in sede di tutela cautelare, risultando pertanto il gravame fondato alla luce del favorevole apprezzamento della seconda doglianza, con cui è prospettata la violazione dell’art. 653 c.p.p.

In particolare, l’esponente denuncia l’illegittimità della sanzione disciplinare, in quanto nonostante la sentenza irrevocabile n. -OMISSIS- della Corte d’Appello di Reggio Calabria di assoluzione dalle imputazioni ascrittegli con formula piena perché “ il fatto non sussiste ”, l’amministrazione ha comunque ritenuto di poter esercitare nei suoi confronti il potere disciplinare in contrasto con l’art. 653 c.p.p.

La difesa erariale a sua volta obietta che il giudicato assolutorio non costituirebbe un limite per all’esercizio del potere disciplinare, laddove la stessa assoluzione non consegua all’effettivo accertamento sull’insussistenza del fatto contestato all’imputato e nel caso di specie il giudice di seconde cure si sarebbe limitato a prendere atto dell’inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate per reati diversi da quelli ab origine individuati.

L’assunto è fondato.

Occorre premettere che in base all’art. 653, comma 1, c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso ”.

Nella fattispecie è presente il giudicato assolutorio perché “ il fatto non sussiste ”, formatosi in favore dell’esponente sulla sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria n. -OMISSIS-, e vi è identità tra i fatti oggetto del processo penale e i fatti oggetto della sanzione disciplinare, la quale è basata in modo esclusivo sugli esiti delle captazioni ritenute inutilizzabili dal giudice penale d’appello.

Tanto chiarito, ad avviso della giurisprudenza l’art. 653 c.p.p. è da interpretarsi in senso ostativo ad una diversa valutazione dei fatti sul piano disciplinare da parte dell’amministrazione “ quando, in sede penale, abbia avuto luogo un proscioglimento con formula piena, e cioè quando la sentenza, valutando come inesistenti i profili fattuali o la fattispecie soggettiva dell’illecito, recida alla base ogni possibile ulteriore utilizzazione degli elementi così valutati ” ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 giugno 2020, n. 3926).

Nella vicenda in esame la pronuncia assolutoria, nel qualificare inutilizzabili le intercettazioni poste a base della sentenza di condanna di primo grado, ha privato di qualunque rilevanza il compendio di elementi fattuali alle stesse riconducibili, cristallizzando il relativo apprezzamento nella formula assolutoria “ il fatto non sussiste ”, richiamata nel chiaro precetto contenuto nell’art. 653 c.p.p.

Ne consegue che l’amministrazione, in presenza di una sentenza pienamente assolutoria ed incidente sui fatti dei reati contestati, non avrebbe potuto esercitare la propria potestà disciplinare.

In senso contrario a quanto sostenuto non risulta pertinente la giurisprudenza richiamata nell’avversata determinazione e dalla difesa erariale, poiché inerente a vicende processuali penali non esitate con la formula assolutoria “ il fatto non sussiste ”.

6. Il ricorso principale è quindi accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e assorbimento delle residue censure.

7. La particolarità della questione trattata consente di compensare le spese di lite.

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