TAR Catania, sez. III, sentenza 2012-12-05, n. 201202762

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2012-12-05, n. 201202762
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201202762
Data del deposito : 5 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02217/2011 REG.RIC.

N. 02762/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02217/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2217 del 2011, proposto da:
G C, rappresentato e difeso dall'avv. F L P, con domicilio eletto presso il suo studioi in Catania, viale XX Settembre N. 43;

contro

Comune di Piazza Armerina, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. H B, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale XX Settembre, 70;

Consiglio Comunale di piazza Armerina;

nei confronti di

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

G V, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Maria Mela, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via E. Pantano, 93;

Ilenia Adamo, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

- della delibera n. 31 del 19 aprile 2011 avente ad oggetto elezione del Presidente del Consiglio comunale nella parte in cui ha ritenuto infruttuosa la votazione, non proclamando eletto alla carica di Presidente del Consiglio comunale di Piazza Armerina il ricorrente;

- della delibera n. 42 del 2 giugno 2011;

- degli atti presupposti, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di piazza Armerina, dell’ Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e del contro interessato G V;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2012 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, consigliere comunale del comune di Capizzi, impugna la delibera n. 31 del 9 aprile 2011, nella parte in cui è risultata infruttuosa la votazione per l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale, nella quale lo stesso ha ottenuto 9 voti su venti consiglieri presenti, sul presupposto che il Capizzi non avesse conseguito il quorum necessario per l’elezione, nonché la delibera n. 42 del 2 giugno 2011 nella parte in cui è stato proclamato eletto il contro interessato V G.

E’ accaduto che, dopo la seduta consiliare del 9 aprile 2011 nella quale il ricorrente non è stato proclamato eletto, il consiglio è rimasto inerte tanto che il segretario comunale inoltrava all’Assessorato richiesta di intervento sostitutivo. In risposta l’Assessorato invitava il Consiglio Comunale all’adozione degli atti necessari per garantire il funzionamento del consiglio entro tre giorni . Il Consiglio Comunale veniva quindi convocato in data 20 maggio per il successivo 23 maggio per adempiere all’intimazione dell’Assessorato.

Avendo frattanto il ricorrente notificato in data 18 maggio un atto stragiudiziale di diffida con il quale chiedeva che si desse attuazione al verbale della seduta consiliare del 19 aprile 2011 mediante la sua proclamazione alla carica di Presidente del Consiglio Comunale, l’Assessorato, al quale la diffida era stata pure notificata, revocava la propria precedente diffida e chiedeva al segretario comunale una dettagliata relazione sui fatti, sulla cui scorta, con nota n. 11946 del 30 maggio 2011, il vice Presidente del Consiglio Comunale veniva diffidato a convocare d’urgenza il consiglio Comunale al fine di pervenire alla proclamazione del suo presidente sulla base delle risultanze della votazione del 19/04/2011.

Il vice Presidente del Consiglio Comunale, invece di ottemperare, proseguiva nelle sedute di rinvio fino a quando, nella seduta del 2 giugno 2011 si procedeva ad una nuova votazione, all’esito della quale il signor V G, con soli 8 voti su 11 consiglieri presenti, veniva proclamato presidente del Consiglio Comunale.

Avverso gli atti descritti insorge il ricorrente con il ricorso introduttivo suffragato dalle seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 della L. Reg. n. /92, della circolare dell’Assessorato Regionale n. 13/2008, nonché dell’art. 24 della L. Reg. n. 44/91. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti.

Assume l'interessato la illegittimità della sua mancata proclamazione alla carica di presidente del consiglio comunale malgrado nella seduta consiliare del 19 aprile avesse conseguito nove voti su venti consiglieri presenti, avendo così riportato, a suo dire, quella “maggioranza semplice” richiesta dall’art. 19 della L. reg. n. 7/92 per l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale in seconda convocazione, maggioranza semplice da intendersi, secondo quanto precisato dall’Assessorato Regionale EE.LL. in varie occasioni, si configura a favore del candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti.

Sostiene ancora il ricorrente che in mancanza di previsioni statutarie che disciplinano non le modalità di votazione in generale del consiglio, ma le specifiche modalità di elezione del Presidente, l’unica interpretazione possibile e coerente con il disposto legislativo è quella data dall’Assessorato e propugnata dal ricorrente sulla scorta della quale si applicano le disposizioni dell’art. 19 della L. Reg n. 7/92 anche nell’ipotesi, come quella a mano, in cui si sono verificate le dimissioni del presidente uscente in corso di legislatura.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della L. Reg. n. 7/92, dell’art. 29 dello Statuto Comunale e degli artt.3 e 4 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. Illegittimità derivata.

L’adunanza comunale, la cui convocazione è intervenuta in via d’urgenza a seguito della diffida del giorno 12 maggio 2011 con la quale l’Assessorato Regionale AA.LL. invitava il Consiglio a porre in essere gli atti necessari al suo funzionamento, avrebbe dovuto sciogliersi una volta pervenuta la nota Assessoriale n. 11016 del 20 maggio 2011 con la quale è stata revocata la precedente diffida. Illegittimamente quindi il Presidente facente funzioni avrebbe rinviato la seduta convocata in via d’urgenza per più volte fino alla seduta del 2 giugno in cui si è proceduto alla proclamazione del signor V che in quella sede aveva ottenuto il maggior numero dei voti espressi (8 su 11 consiglieri presenti).

Il Comune intimato e il controinteressato C G, in via preliminare eccepiscono la inammissibilità del ricorso per acquiescenza avendo il ricorrente partecipato alle sedute consiliari successive a quella tenutasi in data 19 aprole 2011, nel merito la infondatezza delle censure addotte.

La difesa erariale, con memoria di forma depositata agli atti in data 13/7/2011 chiede che venga pronunciata l’estraneità dell’assessorato intimato.

Con ricorso incidentale depositato agli atti di causa in data 4 agosto 2011 il Comune di Piazza Armerina ha impugnato la diffida prot. n. 11946 del 30/05/2011 con cui l’Assessorato ha diffidato il vice presidente del C. comunale a convocare d’urgenza il C.C. con all’ordine del giorno la proclamazione del suo presidente giusta votazione del 19/4/2011, nella presunta applicazione dell’art. 19 L reg. n. 7/92 che, invece in quanto legge elettorale, detta solo norme che riguardano gli adempimenti di prima adunanza del Consiglio, tra i quali appunto l’elezione del suo presidente.

Il funzionamento dei consigli comunali invece, ai sensi dell’art.6 della L. reg. n. 30/2000 risulta ormai delegificato , vale a dire disciplinato dalle norme statutarie e regolamentari degli enti, nella corretta applicazione delle quali (nel caso di specie art. 30 dello Statuto e 13 del Regolamento consiliare) “si intende approvata la proposta che ottiene il voto della maggioranza assoluta dei presenti”. Il Capizzi che tale maggioranza non ha conseguito nella seduta del 19 aprile 2011 ed in nessuna delle votazioni successive del Consiglio, non sarebbe legittimato a conseguire la proclamazione all’ambita carica.

Con le memorie depositate in vista della udienza di discussione il Comune di Piazza Armerina ed il controinteressato V hanno ribadito le proprie posizioni.

Alla camera di consiglio del 7 settembre 2011 è stata rigettata la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo.

Alla Pubblica Udienza del 21 novembre 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il Collegio prescinde dalla eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata dalle parti intimate, stante la infondatezza del ricorso. Va rigettata pure la richiesta di estromissione dal giudizio dell’Assessorato intimato, poiché dallo stesso proviene l’atto impugnato dal Comune con ricorso incidentale, rispetto al quale è contraddittore necessario.

Passando all’esame nel merito del ricorso introduttivo, si rileva che il Signor Capizzi sostanzialmente protesta il proprio diritto a conseguire la proclamazione quale Presidente del consiglio comunale del Comune di Piazza Armerina a seguito delle relative votazioni tenutesi nell’adunanza del 19 aprile 2011, nella quale lo stesso ha riportato nove voti favorevoli su venti votanti;
ciò nella pretesa applicazione dell’art. 19 della L. reg. n. 7/1992 che testualmente dispone che “… è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio;
in seconda convocazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice”.

In disparte ogni valutazione sul significato tecnico della formula “maggioranza semplice”, condivide il Collegio le argomentazioni formulate dalle difese del Comune di Piazza Armerina e dal controinteressato V, in base alle quali non è applicabile al caso di specie l’art. 19 della L. reg. n. 7/1992, per la semplice e tranciante considerazione che la legge richiamata contiene norme elettorali ed all’art. 19 si riferisce alle modalità di elezione del presedente del consiglio regionale nell’ambito degli “adempimenti di prima adunanza”.

Fuori da tale ambito, il sistema di elezione del Presidente del consiglio comunale (nel caso di specie a seguito di dimissioni del presidente uscente), rimane assoggettato, al pari di tutte le delibere del consiglio, alle norme procedurali previste nello statuto e nel regolamento dell’ente, in virtù della c.d. “delegificazione” intervenuta ad opera della L. reg. n. 30/2000, come peraltro rilevato dallo stesso Assessorato con propria nota n. 10372 del 13 maggio 2011 in atti .

Dal combinato disposto degli artt. 30 dello statuto del comune di Piazza Armerina e 13 del regolamento comunale, si evince che l’esito delle votazioni va proclamato quando la proposta ottiene la maggioranza assoluta dei presenti e votanti.

Applicando tali disposizioni al caso di specie, si evince chiaramente che il ricorrente, nella seduta del 19 aprile 2011, non ha conseguito la maggioranza assoluta dei presenti e votanti, avendo riscosso solo nove preferenze su venti consiglieri presenti, e quindi non può vantare alcun diritto alla pretesa proclamazione.

Correttamente, quindi, il presidente facente funzioni del Consiglio comunale ha convocato il Consiglio stesso nelle sedute successive al 19 aprile, al fine di procedere all’elezione del Presidente dell'Organo consiliare, in via d’urgenza sulla scorta della diffida all’uopo intervenuta da parte dell’Assessorato Regionale EE.LL.;
la cui ulteriore diffida del 30 maggio 2011 (con la quale, andando in contrario avviso con la precedente, si invita a convocare il consiglio comunale per la proclamazione del ricorrente giusta delibera consiliare del 19/04/11), è da ritenersi illegittima come fondatamente sostenuto dal Comune intimato con ricorso incidentale, che va pertanto accolto sulla scorta degli stessi argomenti che hanno condotto al rigetto del ricorso principale.

Conclusivamente il ricorso principale va rigettato, rilevata la valenza ermeneutica degli argomenti addotti dal Comune con il ricorso incidentale, come sopra argomentato.

Le spese del giudizio, data la peculiarità e la novità della questione, possono andare compensate tra e parti.

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