TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2014-09-01, n. 201404635

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2014-09-01, n. 201404635
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201404635
Data del deposito : 1 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05425/2012 REG.RIC.

N. 04635/2014 REG.PROV.COLL.

N. 05425/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5425 del 2012, proposto da:
D Micco Real Estate S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M M, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Sasso in Napoli, via Toledo, n. 156;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza per i Beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia, in persona del legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dstrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Daz n. 11

per l'annullamento

del provvedimento dal Drettore regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Campania n. 1372 del 8/8/2012, recante imposizione del vincolo culturale sull’immobile denominato Palazzo Maiello sito nel comune di Afragola;
della nota prot. n. 12270 del 25/7/2012;
nonché degli atti connessi;
con condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di Soprintendenza per i Beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia;

Viste le produzioni delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 luglio 2014 il dott. F D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


FATTO

Con ricorso notificato il 14/11/2012, la società D Micco Real Estate, nella dedotta qualità di proprietaria dell’immobile denominato Palazzo Maiello, sito in Afragola alla via Vincenzo Maiello n. 16, proponeva l’impugnativa in epigrafe contro la declaratoria di interesse particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, co. 3, lett. a) del d. lgs. n. 42 del 2004.

L’amministrazione intimata si costituiva in giudizio, resistendo alle pretese avverse.

DIRITTO

1. Nel merito la società ricorrente deduce che:

- mancherebbe una adeguata valutazione in ordine alle osservazioni presentate dalla ricorrente in sede procedimentale, genericamente considerate come non pertinenti né pregevoli;

- la valutazione compiuta dall’amministrazione sarebbe irragionevole, errata ed inattendibile, come dimostrato nella relazione storico-artistica di parte prodotta in sede procedimentale;
infatti i Maiello ex proprietari dell’immobile non sarebbero imparentati con il Maiello che diede nome alla strada, sindaco tra il 1861 ed il 1870;
Gennaro Maiello avrebbe avuto una condizione patrimoniale disastrosa e mai avrebbe potuto contribuire alla costruzione della porta principale della Basilica di Pompei;
non vi sarebbe prova che il beato Bartolo Longo abbia soggiornato nel fabbricato in questione;
non esisterebbero affreschi, resti di maiolica ed una sala affrescata di stile pompeiano;
neppure esisterebbe alcuna traccia di cappella gentilizia;
neanche risulterebbe il giardino descritto nella relazione dell’amministrazione;
il pozzo d’acqua definito pregevole sarebbe realizzato in struttura grezza;
erronea sarebbe la considerazione che alterazioni e superfetazioni non avrebbero compromesso il valore e l’interesse del fabbricato;
i dati storici considerati sarebbero stati completamente confutati con le osservazioni;
anche il contesto in cui sorge l’immobile non presenterebbe le caratteristiche per l’imposizione del vincolo;

- l’amministrazione non avrebbe operato alcun accesso per verificare lo stato dei luoghi;
tant’è che vi sarebbero numerosi errori nella descrizione dell’immobile;
mancherebbe un’adeguata istruttoria in contraddittorio con l’interessato;

- l’apposizione del vincolo comporterebbe l’impossibilità di porre riparo al pericolo di crollo di parti dell’immobile ed altri danni notevoli e ingiusti.

1.1. L’impugnato provvedimento di imposizione del vincolo è motivato dall’allegata relazione storico-artistica della Soprintendenza, che risulta già elaborata all’epoca della comunicazione di avvio del relativo procedimento.

A fronte delle considerazioni espresse in tale documento, l’interessato ha presentato articolate osservazioni sorrette da una relazione tecnica di parte corredata di fotografie e documenti allegati.

In proposito la Soprintendenza, con nota prot. n. 12270 del 25/7/2012, richiamata nel citato provvedimento di imposizione del vincolo, ha ritenuto che le osservazioni “stesse non appaiono pertinenti né pregevoli rispetto alle valutazioni poste alla base del provvedimento adottato, ad eccezione della doglianza ove viene fatto rilevare che la sopraelevazione della fabbrica, nella veste odierna, è riconducibile ad intervento più recente (successivo al 1920 – cfr. pag. 21 della relazione a firma dell’arch. N. L)”, all’uopo integrando la propria relazione storico-artistica con il riferimento ai lavori di ristrutturazione “realizzati nella prima metà del Novecento”.

Al riguardo giova premettere che il giudizio in ordine alla sussistenza dell’interesse culturale particolarmente importante di un immobile è devoluto all’apprezzamento tecnico-discrezionale dell’autorità amministrativa preposta alla tutela dei beni culturali, comportante l'applicazione di conoscenze e competenze sul valore artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, che non sono sindacabili nel merito in sede di legittimità innanzi al giudice amministrativo, a meno che non emergano errori nei presupposti, travisamento dei fatti, carenze di istruttoria o di motivazione, o vizi del procedimento.

Orbene, appunto in considerazione dell’ampiezza della discrezionalità riservata all’amministrazione emerge l’esigenza della scrupolosa osservanza delle garanzie contemplate in via generale dagli artt. 3 e 10 della legge n. 241 del 1990, nonché specificamente richiamate dall’art. 14 del d. lgs. n. 42 del 12004, in ordine alla necessità che le determinazioni siano adottate in contraddittorio con gli interessati e sorrette da una congrua motivazione, tenendo conto delle osservazioni presentate dai destinatari dell’azione amministrativa.

Sennonché il giudizio negativo sulla pertinenza e pregevolezza delle contestazioni sollevate nella relazione tecnica di parte è affatto immotivato e manca di esplicitare le ragioni che giustificano il superamento delle numerose e circostanziate contestazioni mosse dall’interessato in sede procedimentale, recanti un’analitica confutazione degli elementi contenuti nella relazione originaria, potenzialmente idonee ad infirmare nel complesso la validità della determinazione conclusiva.

Ne consegue che gli atti impugnati si palesano viziati per difetto di motivazione e di istruttoria, con salvezza degli eventuali, ulteriori provvedimenti dell’amministrazione (cfr. Cons. St., sez. VI, 9/1/2014, n. 23).

1.2. La fondatezza della esaminata doglianza è assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte.

2. La pretesa risarcitoria non è sorretta da alcuna prova in ordine alla esistenza e consistenza dei danni genericamente lamentati.

Sotto tale profilo la domanda proposta con il ricorso in esame va pertanto respinta.

3. Le spese seguono, come di norma, la soccombenza.

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