TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-01-13, n. 202300110

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-01-13, n. 202300110
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202300110
Data del deposito : 13 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/01/2023

N. 00110/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01174/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1174 del 2022, proposto da
F P, rappresentato e difeso dall'avvocato A D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Galati Mamertino, non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

dell’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Patti in data 4 novembre 2021, resa nel procedimento n. 1726/2016.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2023 il dott. D B;

Viste le difese delle parti, come in atti o da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, notificato in data 20 luglio 2022, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione dell’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Patti in data 4 novembre 2021, resa nel procedimento n. 1726/2016.

Il ricorrente ha anche chiesto la rivalutazione e gli interessi sull’importo dovuto, nonché la fissazione di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, secondo comma, lettera e), c.p.a..

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

La notifica delle decisione sopra indicata all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta in data 24 gennaio 2022, con la conseguenza che, al momento della notifica del ricorso in ottemperanza, risultava decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.

Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione, inoltre, ha acquisito l’autorità del giudicato, come risulta dall’attestazione versata in atti.

Non risulta che l’Amministrazione intimata abbia adempiuto all’obbligo derivante dalla pronuncia in epigrafe.

Il ricorso merita, quindi, di essere accolto e deve ordinarsi all’Amministrazione intimata di dare esecuzione alla decisione indicata in epigrafe entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina il Segretario Generale del Comune di Capo d’Orlando - con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio - quale commissario “ad acta” per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni sessanta.

Deve precisarsi che al ricorrente spettano anche le spese successive all’emanazione del titolo, in quanto esse rientrano automaticamente tra quelle conseguenti alla decisione, senza che sia necessaria al riguardo un’espressa statuizione del giudice (sul punto, cfr. Cass. Civ., Sez. VI, n. 17689/2010, T.A.R. Catanzaro, I, n. 287/2011, T.A.R. Napoli, IV, n, 2162/2011).

Esse, pertanto, dovranno essere debitamente documentate dalla ricorrente all’Amministrazione (o al commissario “ad acta” - affinché possano essere riconosciute come pertinenti e liquidate.

Sono anche dovuti gli interessi legali sulle somme non corrisposte, ma con esclusione dell’importo dovuti a titolo di CPA - in quanto, ai sensi dell’art. 1282, primo comma, c.c., i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente.

Non è, invece, dovuta la richiesta rivalutazione monetaria, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza (sul punto, cfr. T.A.R. Basilicata, Potenza, I, n. 687/2018), nel giudizio di ottemperanza non può essere accolta la domanda di corresponsione della rivalutazione monetaria del credito, poiché, trattandosi di obbligazione di valuta soggetta al principio nominalistico, è esclusa la possibilità del cumulo tra interessi e rivalutazione, salva la prova del maggior danno (art. 1224, secondo comma, c.c.), che nel caso di specie non è stata data.

Non è, poi, necessario fissare una somma per successive violazioni o inosservanze del giudicato, in quanto la nomina del commissario “ad acta” già assicura il soddisfacimento del credito azionato in tempi ragionevoli.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto della particolare semplicità della controversia in esame.

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