TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-11-21, n. 201400951

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-11-21, n. 201400951
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400951
Data del deposito : 21 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00972/1994 REG.RIC.

N. 00951/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00972/1994 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 972 del 1994, proposto da:
Gramaglia S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. G O, con domicilio eletto presso l’Avv. Paolo Bortoluzzi, in Ancona, piazza Cavour, 29;

contro

Comune di Orciano, rappresentato e difeso dagli avv. A V, E P, con domicilio eletto presso l’Avv. Domenico D'Alessio, in Ancona, Via Cadorna, 1;

nei confronti di

G S, M C, N M L in qualità di soci della ditta Caid di M C &
C. S.n.c., non costituiti;

per l'annullamento

del verbale di aggiudicazione lavori di costruzione impianto di trattamento acque reflue

e per la condanna

del Comune intimato al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Orciano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2014 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ditta ricorrente è stata esclusa dalla gara indetta dal Comune di Orciano di Pesaro per l’affidamento dei lavori di costruzione dell’impianto di trattamento delle acque reflue a servizio del capoluogo - 2° stralcio - per inosservanza dell’obbligo dichiarativo di cui al punto C), seconda parte, pagina 7 della lettera d’invito (l’omissione era causa di esclusione ai sensi delle disposizioni contenute alle pagine 6, comma 3, e 9, comma 2, della stessa lettera d’invito). In particolare, la ditta ricorrente non ha espressamente dichiarato che il progetto posto a base di gara era fattibile.

Per la precisione, la ditta Gramaglia ha reso una dichiarazione così articolata “ La scrivente GRAMAGLIA S.r.l. …..DICHIARA….di aver preso visione del progetto esecutivo. L’impresa è altresì tenuta ad esprimersi in merito alla fattibilità del progetto stesso ” (questo secondo periodo costituisce la pedissequa trascrizione della clausola riportata sulla lettera d’invito).



2. La ditta ricorrente impugna la propria esclusione e l’aggiudicazione dell’appalto alla ditta controinteressata, esponendo che:

- in base al tenore letterale dell’invito ad offerendum , l’onere dichiarativo essenziale per i concorrenti era quello di avere preso visione del progetto esecutivo (e ciò al fine di evitare offerte “a tavolino”);

- la dichiarazione relativa alla fattibilità del progetto costituiva invece un inutile doppione, essendo del tutto logico presumere che il concorrente che presenta un’offerta dopo aver visionato il progetto ritiene fattibile il progetto stesso;

- la violazione della lex specialis ha dunque mera valenza di irregolarità, dovendo la commissione di gara andare alla ricerca della effettiva volontà del dichiarante;

- ulteriori illegittimità risiedono nel fatto che la stazione appaltante non ha in alcun modo valutato la comprovata affidabilità della ditta ricorrente e non ha nemmeno tenuto conto della precisazione inviata a mezzo fax dal legale rappresentante della ditta nello stessa giornata in cui si era celebrata la gara (documento allegato n. 5 al ricorso).

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