TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-12-21, n. 201501660
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N. 01660/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01359/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1359 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Porcelluzzi, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi in Bari, Via Andrea da Bari, 35;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 6456/2010, resa dal Tribunale di Trani - Sezione Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2015 la dott.ssa P P e uditi per le parti i difensori avv. Domenico Porcelluzzi e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente ha adito questo TAR per ottenere l’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, pronunciando sulla domanda tesa al riconoscimento dei benefici economici di cui alla l. n. 210/92, ha dichiarato cessata la materia del contendere previa condanna del Ministero della Salute al pagamento in suo favore degli accessori sulle somme corrisposte, condannandolo altresì al pagamento in favore del procuratore anticipatario delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.150,00, oltre IVA e CAP nella misura di legge.
Col presente ricorso, la parte ha inoltre chiesto, unitamente alla nomina di un Commissario ad acta, la comminatoria a carico dell’Amministrazione intimata della penalità di mora ex art.114, co. 4, lett. e), c.p.a., nella misura ritenuta più equa.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Salute, con atto depositato in data 11.11.2014.
Alla Camera di Consiglio del 25.11.2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
L'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. statuisce espressamente che l'azione di ottemperanza possa essere proposta per conseguire l'attuazione "delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato".
In questo caso, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Bari con sentenza n. 3834/2012, a sua volta impugnata in Cassazione, che ha rigetto il ricorso con sentenza n. 19523/14.
Pertanto, può ritenersi formato il giudicato sulla sentenza del Tribunale di Trani, come da attestazione della Cancelleria del 23.9.2014, prodotta in giudizio.
Tuttavia, dagli atti di causa non risulta che il Ministero resistente vi abbia ancora dato esecuzione, nonostante la rituale notifica in forma esecutiva.
Ricorrendo pertanto tutti i requisiti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda, va conseguentemente dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza specificata in epigrafe, all’uopo provvedendo al pagamento delle somme ivi riconosciute, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Per il caso di ulteriore inadempimento, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale dei Dispositivi medici, del Servizio farmaceutico e della Sicurezza delle cure, presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, senza maturare alcun diritto al compenso.
Va in ultimo precisato che non si ritiene di accogliere anche la richiesta di condanna dell’Amministrazione al pagamento delle cd. astreintes, ravvisando nelle peculiari condizioni in cui versa il Ministero della Salute dovute all’ingente numero di ricorsi analoghi proposti avverso il medesimo, nonché nell’attuale stato della finanza pubblica, collegato a vincoli normativi e di bilancio, le ragioni ostative di cui all’art.114 c.p.a. che giustificano nella specie la mancata comminatoria delle penalità di mora.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.