TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 2024-12-16, n. 202422605

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 2024-12-16, n. 202422605
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202422605
Data del deposito : 16 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/12/2024

N. 22605/2024 REG.PROV.COLL.

N. 10914/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10914 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Danilo Granata e Mariafrancesca D'Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero della Giustizia, Formez Pa e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura cautelare,

1) del provvedimento m_dg.DOG.18/07/2024.0013055.I del 18.07.2024 recante l’assunzione di n. 1.128 idonei il personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell’Area Assistenti (già profilo di Assistente Giudiziario ex Area II, F2), nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia -Amministrazione giudiziaria, mediante scorrimento della Graduatoria del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2/Categoria B, in varie Amministrazioni – profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), per come pubblicato sul sito istituzionale, e il relativo elenco assunti, nelle parti di interesse;

2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione; b. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; c. gli atti di assegnazione delle sedi, nelle parti lesive per gli interessi di parte ricorrente: d. la Graduatoria di merito pubblicata il 19.04.2023, ove necessario e nelle parti di interesse; e. il bando di concorso, ove considerato lesivo e nelle parti di interesse; f. l’avviso pubblicato in data 21.06.2024, nelle parti di interesse; g. ogni atto e/o verbale di assegnazione delle sedi nelle parti eventualmente lesive per gli interessi di parte ricorrente;

e per l’accertamento

del diritto di parte ricorrente a veder riesaminata la propria posizione e, conseguentemente, assegnata alla sede più opportuna;

nonché per il contestuale accertamento

del diritto della ricorrente all’accesso agli atti di assegnazione sedi e alla documentazione riguardante il candidato assegnatario della sede di Cosenza per come richiesto con istanza inviata a mezzo pec il 16.09.2024;

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo ad ostendere la documentazione richiesta e, nel contempo, ad assegnare la ricorrente alla sede a lei più vicina.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, di Formez Pa e della Commissione Interministeriale Ripam;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’art. 60 c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato che:

- il presente gravame ha ad oggetto il provvedimento con cui l’Amministrazione, in sede di scorrimento della graduatoria del concorso in epigrafe indicato, non avrebbe tenuto conto del titolo di preferenza della ricorrente (nella specie, invalido civile ex art. 21, co. 1, l. n. 104/1992) e dell’ordine di sedi prescelte nella domanda di partecipazione, destinandola alla sede di Paola e non di Cosenza, assegnata ad altro candidato, collocato in graduatoria con un punteggio superiore, ma privo di titoli preferenziali;

- le Amministrazioni resistenti, costituitesi in giudizio, hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sul rilevo che la posizione giuridica

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