TAR Roma, sez. III, sentenza 2018-01-22, n. 201800738

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2018-01-22, n. 201800738
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201800738
Data del deposito : 22 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/01/2018

N. 00738/2018 REG.PROV.COLL.

N. 15406/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15406 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
I B, B R, C G, C M, C G, C L, C M, C S, C A, D T A, G C, I S M, L A, M F D A, P M, R E, Z B, rappresentati e difesi dall'avvocato G L M Ribolla, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Malinconico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 284;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Teramo, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Seconda Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Toniolo, Marika Sala e Sabrina Visentin, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

nei confronti di

Flaminia Imperatori, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessio Tuccini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Bazzoni, 3;
Lorenza Bandera, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Turri, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso Tar Lazio - Segreteria in Roma, via Flaminia, 189;

per l'annullamento

previa adozione delle opportune misure cautelari

della non ammissione al corso di laurea in medicina veterinaria, a.a. 2016/2017, numero chiuso;
- risarcimento danni - accesso ai documenti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Università degli Studi di Napoli Federico Ii e di Seconda Università degli Studi di Padova e di Università degli Studi di Torino e di Università degli Studi di Teramo e di Università degli Studi di Milano e di Università degli Studi di Messina e di Università degli Studi di Pisa e di Università degli Studi di Bari e di Flaminia Imperatori e di Lorenza Bandera;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2017 il dott. C V e uditi per le parti i difensori: Avv. G R L M, Avv. A T, Avv. M S e, solo nella chiamata preliminare, l’Avv. S V e l'Avvocato dello Stato A F.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1 - I diciassette ricorrenti in epigrafe hanno sostenuto, presso le università di rispettiva scelta, le prove di ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso in Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2016-2017, conseguendo punteggi non sufficienti per rientrare nel limite dei posti messi a concorso per effetto del c.d. “numero chiuso”.

I punteggi riportati dai ricorrenti, infatti, vanno da un minimo di 35,20 punti (candidato G C) ad un massimo di 53,10 punti (candidato B R) e, in tutti i casi, non sono risultati utili ad ottenere una collocazione degli interessati in graduatoria, tale da consentirne l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia.

Avverso tale esito negativo e gli atti a carattere generale ad esso connessi e meglio in epigrafe specificati, i medesimi hanno proposto impugnativa chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, con rinnovazione integrale della procedura oppure riconoscere il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al corso di laurea cui aspirano o alla ripetizione della prova “ad hoc” emendata dai vizi riscontrati. In via subordinata parte ricorrente ha domandato la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno da perdita di “chance” nella misura di euro 10.000,00 in favore di ciascun ricorrente.

I motivi di impugnazione possono sintetizzarsi come segue:

- primo motivo: eccesso di potere per difetto di istruttoria ed arbitrarietà dell’azione amministrativa;
violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. a, della l. 264/1999;
violazione e falsa applicazione dell’art.

6-ter del d.lgs. 502/1992;
violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, della l. 264/1999;
mancata e/o erronea determinazione dell’offerta potenziale del sistema universitario e del fabbisogno di professionalità del sistema: sociale e produttivo;
difetto di istruttoria;
violazione art. 34 Cost. e art. 2, Protocollo 1, della CEDU: deduce la parte che la legge 264/1999, all’art. 3, comma 1, lett. a) prevede, quali criteri per determinare il numero chiuso per i corsi di veterinaria, l’offerta potenziale del sistema universitario ed il fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo;
il Decreto Ministeriale n. 597 del 2016 di cui in premessa (che ha definito i posti per medicina veterinaria) avrebbe provveduto alla rilevazione del fabbisogno professionale in violazione dell’art.

6-ter del d.lgs. n. 502/1992, che imponeva il rispetto di alcuni “passaggi” legalmente vincolanti, che prevedono: -la necessità di determinare con decreto da parte del Ministero della Salute il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, ai fini della programmazione degli accessi ai corsi di diploma di laurea;
-la necessità di acquisire da parte del Ministero della Salute il parere obbligatorio non vincolante della Conferenza Stato-Regioni, prima dell’adozione del decreto;
-la necessità di acquisire il parere obbligatorio non vincolante della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali, interessati, prima dell’adozione del decreto;
-la predeterminazione del potere legale del Ministero di sostituzione degli enti inadempienti nell’attività di acquisizione dei dati.

Nessuno di questi quattro passaggi legalmente vincolanti sarebbe stato rispettato, neanche l’acquisizione dei dati in via sostitutiva mediante commissari ad acta.

Nel contempo vi sarebbe stata illegittima determinazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, in quanto sono state acquisite le diverse deliberazioni dei singoli Atenei sui posti disponibili, senza che nei decreti ministeriali impugnati sia indicato il contenuto delle rilevazioni e si dia atto dell’attività istruttoria compiuta;

- secondo motivo: “violazione articoli 3 e 97 Cost. violazione dell’art. 11, comma 2, cpv, del d.p.r. 487/1994;
eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione della par condicio concorsuale;
falsa applicazione dell’art. 4 della l. 264/1999;
falsa applicazione dell’art.2, comma 1, del d.m. 546/2016;
eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica;
falsa applicazione dell’allegato a del d.m. 546/2016”: parte ricorrente denuncia il carattere non inedito di molti dei quiz somministrati nella prova, i quali erano reperibili, in parte, in un manuale in comune commercio e, in parte, su dei forum “on line”;
risulterebbero inoltre domande già edite nell’ambito di prove di ammissione ad altri corsi di laurea, relative ad anni precedenti;
ciò avrebbe avvantaggiato dei candidati (quelli che hanno potuto “fortunatamente” avvalersi di queste banche date private) a discapito di altri (che non hanno avuto tale possibilità);
in ogni caso la presenza di domande del test di ammissione già edite e reperibili contrasterebbe con i principi di trasparenza, riservatezza e segreto professionale (e dell’art. 11 d.P.R. n. 487/94 sul divieto di divulgazione delle tracce);
per tali ragioni i ricorrenti chiedono in via alternativa:

-o che la selezione venga annullata per palese discriminazione di quanti, come parte

ricorrente, non hanno immaginato prima della prova che i quesiti potessero essere tratti da alcune fonti già edite;

-o, preso atto dell’impossibilità della prima alternativa, che si neutralizzi la relativa differenza di punteggio concernente dette domande già edite, nell’ambito di un auspicabile effetto conformativo del pronunciamento giudiziale;

- terzo motivo: violazione e falsa applicazione del principio di anonimato delle prove di cui all’art. 14, comma 6 del d. p. r. 9 maggio 1994, n. 487;
violazione dell’art. 12, comma 2, del d.m. 463/2015;
violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost. e dell’art. 3 cost. per violazione del principio di uguaglianza nonché dell’art. 97 cost.

per violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a.. eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell’azione amministrativa: la violazione del principio dell’anonimato dovrebbe desumersi, secondo la tesi ricorsuale, dalla circostanza che sulla prova dei candidati era apposto un codice plico (alfanumerico);
inoltre ciascun concorrente ha applicato al termine della prova la c.d. “Etichetta MIUR” sul modulo risposte e sulla scheda anagrafica, dichiarandone la corrispondenza e attribuendo così a ciascun elaborato uno specifico e inequivoco segno di riconoscibilità già prima della correzione (un codice numerico comunicabile);
la presenza di un medesimo codice a barre alfanumerico, facilmente divulgabile dall’autore dell’elaborato, avrebbe reso in astratto possibile l’identificabilità dell’autore della prova, anche dopo la conclusione della prova medesima e persino nel momento successivo delle operazioni di esame e valutazione dei questionari;
nonostante l’automatismo della valutazione dei test l’anonimato dell’elaborato (cioè la non identificabilità dell’autore prima dell’attribuzione del punteggio) resta un valore da tutelare allo scopo di prevenire ed evitare ipotetiche manipolazioni dell’esito della prova.

- quarto motivo: “violazione e falsa applicazione del principio di paternità e genuinità della prova – violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.m. n. 546/2016 per mancata identificazione del candidato– violazione e falsa applicazione degli art. 38, 46, 47 del d.p.r. n. 445/2000 per invalidità della dichiarazione sostitutiva di veridicità dei dati anagrafici e conformità dei codici alfanumerici”: parte ricorrente lamenta che non è stato previsto dalle disposizioni ministeriali che la scheda anagrafica, che doveva essere compilata e sottoscritta da ciascun candidato a fine prova, venisse anche “autocertificata” da ciascuno secondo le norme sopracitate del T.U. sulla documentazione amministrativa (d.p.r. n. 445/2000);
sarebbero pertanto invalidi e inefficaci le dichiarazioni, presenti nella medesima scheda anagrafica, di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette scelte dal candidato;
in tal modo le prove non sarebbero riconducibili al loro autore;

-quinto motivo: “Violazione dell’art. 46 d.p.r. n. 394/99;
eccesso di potere illogicità e incongruità dell’azione amministrativa”: i ricorrenti lamentano il mancato scorrimento delle graduatorie riservate ai cittadini extracomunitari residenti all’estero a vantaggio dei candidati comunitari, in caso di posti rimasti non assegnati.

Si sono altresì costituti i controinteressati in epigrafe per contrastare l’accoglimento delle domande dei ricorrenti.

Successivamente i ricorrenti, sulla base della documentazione ulteriore fornita dal MIUR, su ordine di questo TAR ex art. 116, comma 2, c.p.a., hanno spedito a notifica in data 11.5.2017 apposito atto per motivi aggiunti, nel quale si propongono nuove censure (fondate sulla nuova documentazione ostesa dal Ministero), avverso i medesimi atti impugnati con il ricorso originario. In particolare: con il primo motivo aggiunto parte ricorrente ribadisce la fondatezza degli assunti contenuti nel primo motivo di gravame (relativo alla determinazione del numero complessivo dei posti da bandire per i corsi di laurea in Veterinaria per l’a.a. 2016/2017), ribadendo che il MIUR non avrebbe rispettato la rilevazione procedimentalizzata del fabbisogno professionale, limitandosi all’acquisizione dei dati raccolti dal Ministero della Salute, senza rispettare gli ulteriori passaggi previsti dall’art.

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