TAR Venezia, sez. II, sentenza 2017-11-27, n. 201701057

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2017-11-27, n. 201701057
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201701057
Data del deposito : 27 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/11/2017

N. 01057/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02508/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2508 del 1999, proposto da:
C L, M R, T L e T T rappresentati e difesi dagli avvocati M S e G D S, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, San Marco, 4909;

contro

Provincia di Verona, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G O, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce, 205;
Ministero della Pubblica Istruzione, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione n. 24/400 del 03/06/1999 con cui il Commissario Straordinario della Provincia di Verona ha confermato il contenuto del dispositivo delle deliberazioni G.P. n. 1/1050 del 27/07/1995 e G.P. n. 1/715 del 18/06/1996, e conseguentemente ripristinato per i ricorrenti l'orario di lavoro di 36 ore settimanali, con effetto a partire dal 18/06/1996 oltreché per il futuro;

nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Verona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza smaltimento del giorno 21 novembre 2017 il dott. S M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti espongono di essere stati dipendenti della Provincia di Verona e di aver prestato servizio nella qualifica di “istruttore tecnico di laboratorio” presso gli Istituti scolastici del territorio provinciale.

Il commissario straordinario della Provincia di Verona con deliberazione n. 24/400 del 3 giugno 1999, ha negato agli stessi l’equiparazione del loro rapporto di lavoro a quello dei docenti, confermando l’obbligo di rispettare l’orario di servizio di 36 ore settimanali in luogo di 18.

Nella motivazione si fa espresso riferimento alla volontà di confermare le pregresse deliberazioni della Giunta provinciale n. 1/1050 del 27 luglio 1995, e n. 1/715 del 18 giugno 1996, la prima delle quali era stata annullata in sede giurisdizionale.

Ancor prima i ricorrenti avevano ottenuto con sentenza Tar Veneto 19 dicembre 1990, n. 1188, il riconoscimento del diritto ad osservare l’orario di lavoro nella misura determinata per gli insegnanti tecnico pratici, e la condanna dell’Amministrazione a versare le somme corrispondenti alle differenze retributive per il lavoro straordinario svolto in eccedenza dell’orario di 18 ore settimanali.

Ne è seguita una transazione con la Provincia.

Successivamente l’Amministrazione provinciale prendendo atto del mutato orientamento della giurisprudenza con deliberazione della Giunta provinciale n. 1/1050 del 27 luglio 1995, che ha come destinatari i ricorrenti, ha revocato con effetto ex nunc la deliberazione di Giunta n. 3/1675 del 21 agosto 1991, con la quale è stato approvato l’accordo transattivo sull’orario di servizio ripristinando l’orario di 36 ore settimanali.

Con deliberazione n. 1/715 del 18 giugno 1996, che riguarda tutti i dipendenti appartenenti alla categoria degli istruttori tecnici di laboratorio, ha preso atto della non equiparabilità al personale docente, e ha definito le mansioni di supporto tecnico alla funzione docente, sospendendo le indennità connesse allo svolgimento dell’attività di insegnamento.

Con sentenza Tar Veneto, Sez. II, 28 novembre 1998, n. 2338, è stato disposto l’annullamento della prima delle due deliberazioni menzionate, mentre la seconda ha superato il vaglio giurisdizionale rispetto a tutte le doglianze proposte.

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti impugnano la deliberazione commissario straordinario n. 24/400 del 3 giugno 1999, per le seguenti censure:

I) violazione dell’art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell’art. 97 della Costituzione, irragionevolezza e ingiustizia manifesta perché in tal modo la Provincia raggiunge l’effetto pratico di negare lo svolgimento della funzione docente, impedendo di fatto il trasferimento dei ricorrenti allo Stato nel ruolo degli insegnanti tecnico pratici il personale disposto dalla norma citata;

II) violazione dell’art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ed incompetenza perché tale norma è entrata in vigore prima del provvedimento impugnato, e quindi il trasferimento era stato già effettuato, con la conseguenza che la Provincia aveva già perso la competenza ad esprimersi in merito;

III) violazione degli artt. 32 e 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed incompetenza perché l’imposizione dell’orario di lavoro del personale non docente incide sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e comporta una modifica della pianta organica, con la conseguenza che si tratta di un provvedimento che esula dalla competenza della giunta e del commissario straordinario;
infatti, perdurando l’obbligo delle amministrazioni provinciali di fornire il personale agli istituti scolastici, l’atto impugnato finisce per incidere sulla pianta organica e l’ordinamento degli uffici e dei servizi che sono di competenza del consiglio provinciale, fermo restando che a voler qualificare la modifica dell’orario come atto di gestione del personale, rientrerebbe invece nella competenza del dirigente;

IV) violazione del combinato disposto degli artt. 26 del DPR n. 3 del 1957, del DPR n. 1054 del 1924 e dell’art. 33 della legge n. 1034 del 1971 in riferimento alla sentenza n. 2338 del 1998 e carenza di motivazione perché, in violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato, è stata richiamata una deliberazione che era stata annullata da tale pronuncia che ha anche sancito l’incompetenza della Giunta a disporre in merito;

V) violazione del giudicato e dell’art. 2909 c.c., contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, sviamento, illogicità e travisamento perché le sentenze n. 155 del 1989 e n. 1188 del 1990 avevano sancito l’applicabilità del trattamento dei docenti quale conseguenza dell’effettivo svolgimento della relativa funzione, accertando che gli stessi avevano effettivamente svolto le funzioni di insegnanti tecnico pratici, e pertanto l’avvenuto riconoscimento di diritti cristallizzati dalla sentenza non può più essere messo in discussione dato che non è intervenuto nessun provvedimento autoritativo a modificare le mansioni svolte al tempo delle sentenze;

VI) invalidità derivata e contraddittorietà perché sussistono i medesimi vizi riscontrati nella deliberazione n. 1/1050 del 27 luglio 1995, con la conseguente reviviscenza del regime precedente;

VII) violazione dell’art. 11 delle disp. prel. cod. civ., perché l’Amministrazione attribuisce efficacia retroattiva ad un provvedimento amministrativo nella parte in cui conferma ora per allora dal 18 giugno 1996 e per il futuro l’orario di 36 ore;

VIII) illogicità, travisamento, violazione dell’art. 44 bis del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 1995, in relazione agli artt. 50 e 55 del DPR 13 maggio 1987, n. 268, degli artt. 13, comma 3, del

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