TAR Bari, sez. I, sentenza 2013-08-28, n. 201301276

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2013-08-28, n. 201301276
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201301276
Data del deposito : 28 agosto 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00968/2012 REG.RIC.

N. 01276/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00968/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

S

sul ricorso numero di registro generale 968 del 2012, proposto da M M M, rappresentata e difesa dall’avv. L D, con domicilio eletto in Bari, via Andrea da Bari, 157;

contro

Università degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti G P, C A e S S, con domicilio eletto presso la propria Avvocatura in Bari, Palazzo Ateneo, piazza Umberto I, 1;

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

nei confronti di

D M A R M, rappresentata e difesa dall’avv. F G L G, con domicilio eletto in Bari, via Abate Gimma, 94;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Bari n. 1290 del 27.3.2012, con cui sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Agraria per il settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia Vegetale, bandita con decreto rettorale n. 9660 del 15.12.2010, ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa Rita Milvia De Miccolis Angelini;

- di tutti gli atti della Commissione giudicatrice e, segnatamente, del verbale n. 1 del 2.11.2011 (seduta preliminare e predeterminazione dei criteri);
del verbale n. 2 del 30.1.2012 e allegati (esame e verifica dei titoli e delle pubblicazioni valutabili);
del verbale n. 3 del 13.2.2012 (discussione sui titoli e sulle pubblicazioni);
del verbale n. 4 del 14.2.2012 e allegati (valutazione di titoli e delle pubblicazioni);
del verbale n. 4A del 20.2.2012 (prosieguo valutazione dei titoli e delle pubblicazioni);
del verbale n. 5 del 21.2.2012 e allegati (discussione finale, giudizi complessivi finali e individuazione del vincitore della valutazione comparativa);
della relazione finale del 21.2.2012;

- di tutti i giudizi, individuali, collegiali e complessivi espressi dalla Commissione nel corso della procedura comparativa;

- di ogni altro atto ai predetti comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso il provvedimento di nomina in ruolo della vincitrice del concorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari e di D M A R M;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2013, per le parti i difensori avv.ti Antonella Martellotta, su delega dell’avv. L D, Domenico Carbonara, su delega dell’avv. C A, e F G L G;

Rilevato in via preliminare che la fattispecie oggetto del ricorso in esame è analoga - in punto di fatto e di diritto - a quella recentemente decisa da T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 28.8.2013 n. 1274, essendo relativa alla stessa procedura di valutazione universitaria comparativa;

Ritenuto che non sussistono nel caso di specie elementi idonei per discostarsi dal precedente conforme di cui alla menzionata decisione di questo T.A.R.;

Ritenuto, pertanto, stante la manifesta infondatezza del ricorso alla luce del principio di diritto affermato con la citata sentenza n. 1274/2013, di adottare una decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm. con motivazione consistente in “un sintetico riferimento al precedente conforme”;

Tenuto conto delle seguenti specifiche considerazioni in ordine alla peculiarità della presente controversia:

- la censura di cui a pag. 8 del ricorso introduttivo relativa alla erronea valutazione dell’attività svolta dalla M in termini di mero “supporto” alla didattica si fonda su una trascurabile differenza lessicale intercorrente tra “supporto alla didattica” ed “attività didattica”, differenza che non è tale da inficiare il giudizio complessivo espresso dalla Commissione con motivazione adeguata alla stregua del principio di diritto affermato nella citata decisione n. 1274/2013;

Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio;

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