TAR Roma, sez. I, sentenza 2013-05-23, n. 201305202
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N. 05202/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00668/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 668 del 2013, proposto da:
L C e F S, rappresentati e difesi dall'avv. A M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E D in Roma, via Polibio, n.45;
contro
Ministero della giustizia;
per l'esecuzione
del giudicato costituito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 6156/2012 dell'8 febbraio 2012, depositata il 19 aprile 2012.
Visto il ricorso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 22 maggio 2013 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 6156/2012 depositata il 19 aprile 2012 la Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, ai sensi della l. 24 marzo 2001, n. 89, condannava il Ministero della giustizia a corrispondere agli odierni ricorrenti, jure hereditatis e pro quota , la somma di € 1.800,00 a titolo di equo indennizzo, oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda.
Le spese di lite, liquidate in misura pari, quanto al giudizio di merito, a € 875,00, oltre spese generali e accessori di legge, e, quanto al giudizio di legittimità, previa parziale compensazione, a € 297,50, seguivano la soccombenza e venivano distratte in favore dei difensori rispettivamente ivi antistatari.
Sottolineato il carattere di definitività della pronunzia, rappresentato e comprovato che la stessa è stata munita di formula esecutiva in data 30 maggio 2012 e notificata all’amministrazione il 14 giugno 2012, esposto che l’amministrazione non ha provveduto all’adempimento del comando promanante dal titolo giudiziario, domanda la parte ricorrente, assistita da altro difensore, che, in accoglimento del presente mezzo di tutela, proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., l’adito giudice amministrativo:
- dichiari, in esecuzione della sentenza di cui sopra, l’obbligo del Ministero della giustizia di provvedere al pagamento delle somme dovute a titolo di capitale, interessi e spese di giudizio, anche successive all’emissione del titolo, assegnando per l’effetto un congruo termine per adempiere;
- disponga, da subito, che a tanto provveda, pel caso di perdurante inadempimento, un commissario ad acta ;
- disponga la condanna del Ministero per il danno da ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. nella misura ritenuta di giustizia;
- condanni l’amministrazione alle spese di lite del presente giudizio, con attribuzione all’avvocato antistatario.
Il Ministero della giustizia non si è costituito in resistenza.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 22 maggio 2013
DIRITTO
1. Constatata la ritualità del gravame e la parziale fondatezza della pretesa con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente – atteso che, sulla base delle depositate evidenze documentali, e in ragione del comportamento processuale serbato dalla resistente Amministrazione della giustizia, la sentenza indicata in epigrafe non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione – non può esimersi l’adito giudice amministrativo dal disporre l’accoglimento del mezzo di tutela all’esame nei sensi e nei limiti di cui appresso.
2. In relazione alla domanda principale, ordina la Sezione che il Ministero della giustizia, nella persona del Ministro p.t. , provveda a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe e, per l’effetto, provveda alla corresponsione in favore dei ricorrenti, jure hereditatis e pro quota , dell’importo di € 1.800,00 a titolo di equo indennizzo, nonché degli interessi legali sulla predetta somma, decorrenti dalla data della domanda.
3. Il capo di domanda relativa all’ottemperanza della condanna alle spese di lite portata dalla stessa sentenza in epigrafe non può, invece, essere accolta.
Invero le spese in parola sono state distratte in favore dei difensori antistatari di quei giudizi, di merito e di legittimità, avv.ti Andrea Raffaelli e Giunio Massa, ovvero in favore di soggetti diversi dal difensore (della sola parte privata) del presente giudizio, pure qui dichiaratosi antistatario, avv. A M.
4. In relazione alla domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento del danno di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a. (“il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, … salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;tale statuizione costituisce titolo esecutivo”), il Collegio deve rammentare che la Sezione aveva escluso che la penalità di mora di cui trattasi (c.d. astreinte) – istituto di recente introduzione nel processo amministrativo – potesse essere applicato quando l'obbligo di cui si chiede l'adempimento consiste in un'obbligazione pecuniaria (Tar Lazio, I, 29 dicembre 2011, n. 10305).
Successivamente, peraltro, la Sezione, sulla scorta delle statuizioni del giudice di appello (tra cui, in particolare, C. Stato, V, 14 maggio 2012 n. 2744), è pervenuta, con la recente sentenza 24 ottobre 2012, n. 8748 (e altre che vi hanno fatto seguito), alla formazione di un diverso convincimento.
Per l’effetto, la Sezione ha stabilito in relazione alla previsione di cui alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.:
a) che rispetto all’inadempimento dell’obbligazione di pagare una somma di denaro portato da titolo esecutivo giudiziale e in vista dell’applicazione dell’istituto di cui si discute, è concedibile all’amministrazione un termine di “tolleranza” di 6 mesi, la cui decorrenza va individuata con riferimento alla data in cui il titolo giudiziale recante la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di indennizzo, munito della prescritta formula esecutiva, è stato notificato nei confronti dell’Amministrazione soccombente;
b) che, scaduto tale semestre, nulla osta, anche in carenza di attualità di disponibilità di risorse finanziarie sul pertinente capitolo, alla condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno da ritardo in favore del creditore;
c) che la quantificazione del pregiudizio risarcibile può essere in via generale effettuata prendendo a fondamento il parametro, individuato dalla CEDU, dell’“interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali”;
d) che, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., non è ininfluente nella considerazione della misura del risarcimento la tempestiva attivazione da parte del creditore del rimedio dell’ottemperanza;
e) che, sussistendo positivamente le condizioni di cui alle lett. b) e d), detta misura – e, quindi, il tasso sopra individuato, da applicare sulla sorte capitale dovuta a titolo indennitario – dovrà essere indi corrisposta a titolo di risarcimento del danno da ritardo, a carico dell’amministrazione, a far tempo dalla notificazione del titolo giudiziario in forma esecutiva e fino all’effettivo soddisfacimento del credito.
Applicando tali coordinate al caso di specie, il Collegio ravvisa la sussistenza delle condizioni per condannare il Ministero della giustizia, nella persona del Ministro p.t. , al risarcimento del danno da ritardo in favore dell’odierna parte ricorrente, che – alla stregua di quanto precedentemente osservato – andrà quantificato dalla stessa amministrazione con riferimento ai parametri di determinazione appena indicati.
5. Quanto al restante, il Collegio nomina, fin da ora, un commissario ad acta , che provvederà – una volta decorso il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – al pagamento, nello stesso termine, delle somme indicate in narrativa, alle quali dovrà essere altresì aggiunto l’importo dovuto per il danno da ritardo, giusta quanto precedentemente stabilito.
Il predetto organo commissariale viene nominato nella persona del responsabile dell’Ufficio X della Direzione centrale dei servizi del tesoro del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze, ritenendosi opportuno che il commissario ad acta abbia una conoscenza diretta della gestione del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze.
Tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della legge cd. Pinto, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero dell’economia e delle finanze.
Le spese di lite sono in parte compensate e in parte, liquidate come da dispositivo, poste a carico della resistente amministrazione