TAR Venezia, sez. III, sentenza 2009-10-20, n. 200902623

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2009-10-20, n. 200902623
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 200902623
Data del deposito : 20 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02648/2006 REG.RIC.

N. 02623/2009 REG.SEN.

N. 02648/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2648 del 2006, proposto da Elite Ambiente S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to Salvo R C, legalmente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del T.U. n. 1054/1924;

contro

Comune di Sona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti D B e A S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to A P in Venezia - Mestre, via Ancona n. 17;

per l'annullamento

dell’ordinanza di rimozione rifiuti n. 222/2006, emessa il 20.9.2006 dal Sindaco di Sona e notificata il 27.9.2006.


Visto il ricorso, notificato il 2.12.2006 e depositato presso la Segreteria il 14.12.2006, con i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione dell’Amministrazione resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 18.6.2009 - relatore il Referendario Marina Perrelli - i procuratori delle parti, presenti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO

La società ricorrente opera nel settore della gestione dei rifiuti svolgendo anche attività di intermediazione.

Nel mese di novembre 2005 la sig.ra Anna Barattoni incaricava la Elite Ambiente s.p.a. della pulizia di due cisterne contenenti olio combustibile.

Quindi la società ricorrente, in qualità di intermediario senza detenzione, commissionava l’intervento alla Veneto Ecologia s.a.s. la quale, a sua volta, lo affidava alla Treviso Ecoservizi s.r.l..

Tale ultima società eseguiva l’attività di pulizia, redigeva il certificato di avvenuta bonifica e i formulari di identificazione dei rifiuti che venivano conferiti nell’impianto della Sun Oil Italiana s.r.l., situato nel Comune di Sona, in via Molinara n. 10, per essere ivi smaltiti.

Quindi, essendo stato disposto il sequestro preventivo dell’impianto della Sun Oil Italiana s.r.l. per carenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge, il Comune di Sona notificava alla società ricorrente comunicazione di avvio del procedimento volto all’emissione dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti stoccati all’interno del detto impianto, ai sensi dell’art. 192 del D. lgs. n. 152/2006.

Nonostante la memoria difensiva prodotta dalla società ricorrente nel termine prescritto, il Sindaco di Sona emetteva il provvedimento n. 222/2006 con il quale ordinava alla Elite Ambiente s.p.a. in solido con altre imprese di provvedere alla rimozione dei rifiuti stoccati presso l’impianto della Sun Oil Italiana s.r.l., previa loro caratterizzazione.

La Elite Ambiente s.p.a. deduce l’illegittimità dell’ordinanza sindacale impugnata:

1) per incompetenza relativa giacché competente ad emanare l’ordinanza di rimozione rifiuti non è il Sindaco ma il dirigente, dovendosi coordinare il disposto dell’art. 192 del D.lgs. n. 152/2006 con quello dell’art. 107 D.lgs. n. 267/2000 che ha distinto in modo inequivocabile la sfera di competenza degli organi di indirizzo politico da quella degli organi burocratici;

2) per violazione dell’art. 192 del D.lgs. n. 152/2006, nonché per eccesso di potere per errato procedimento giacché il richiamato art. 192 non trova applicazione nella fattispecie in esame in quanto i rifiuti oggetto di rimozione non sono stoccati “sul suolo o nel suolo”, ma in un luogo chiuso. Inoltre l’ordinanza di rimozione dei rifiuti può essere emessa a carico dei soggetti responsabili dell’evento, intendendosi per tali solo quelli ai quali lo stesso sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, con esclusione di ogni forma di responsabilità oggettiva. Ne discende, quindi, che l’Elite Ambiente s.p.a., in quanto intermediaria senza detenzione dei rifiuti, non può essere considerata la responsabile dell’evento in quanto non è neanche proprietaria o titolare di altro diritto reale sull’area nella quale gli stessi sono stati abbandonati. Né, infine, la responsabilità per l’abbandono dei rifiuti della società ricorrente può trovare il proprio fondamento nell’art. 188 del D.lgs. n. 152/2006 poiché tale disposizione addossa la responsabilità per la gestione dei rifiuti agli operatori che abbiano rivestito il ruolo di produttori e/o detentori e non è applicabile agli intermediari senza detenzione;

3) per violazione dell’art. 54, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, nonché per eccesso di potere per difetto di motivazione e per errato procedimento giacché mancano nella fattispecie in esame i presupposti della contingibilità ed urgenza che soli giustificano il ricorso ad un simile provvedimento extra ordinem;

4) per violazione dell’art. 178, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, nonché del principio di proporzionalità.

Il Comune di Sona, ritualmente costituitosi in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 45 del 17.1.2007 il Collegio ha parzialmente accolto la domanda di misure cautelari limitando l’ordine di rimozione esclusivamente ai rifiuti conferiti dalla società ricorrente nell’impianto della Sun Oil Italiana s.r.l..

Il Consiglio di Stato ha, infine, respinto l’appello proposto avverso la predetta ordinanza.

Alla pubblica udienza del 18.6.2009 il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene di confermare quanto già deciso in sede cautelare con conseguente parziale accoglimento del ricorso nei limiti e per le ragioni di cui alla seguente motivazione.

Con il primo e terzo motivo di ricorso la società ricorrente deduce l’incompetenza del Sindaco ad adottare l’ordinanza di rimozione dei rifiuti di cui all’art 192 del D.lgs. n. 152/2006, nonché la carenza dei presupposti di indifferibilità ed urgenza di cui all’art. 54, comma 2, del D. lgs. n. 267/2000.

Entrambe le censure sono infondate e vanno disattese.

Occorre, innanzitutto, evidenziare, come già affermato da questa stessa Sezione nella recente sentenza n. 40 del 14.1.2009, che l’art. 192, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 è norma speciale sopravvenuta rispetto all`art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 ed attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti, prevalendo per il criterio della specialità e per quello cronologico sul disposto dell`art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 (cfr. Consiglio di Stato, Sez.V, 25.8.2008, n. 4061).

Inoltre, il provvedimento impugnato riproduce testualmente ampi stralci della relazione tecnica pervenuta all’Amministrazione comunale il 30.8.2006, da cui risulta un “forte, concreto e immediato rischio di propagazione degli inquinanti nell’ambiente circostante, sia tramite perdite liquide che in forma areale, con grave pericolo per la salute pubblica e l’ambiente”, in ragione del cattivo stato di conservazione dei contenitori dei rifiuti con conseguente rischio di sviluppo di reazioni chimiche tra rifiuti differenti e di emissioni tossiche in atmosfera.

Risultano, pertanto, senz’altro sussistenti quelle situazioni di carattere eccezionale e impreviste costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità richieste dall’art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 per l’esercizio del potere di urgenza da parte del Sindaco, e in tale contesto il carattere eccezionale ed imprevedibile della minaccia non può dirsi insussistente perché l’abbandono dei rifiuti nel sito costituiva una situazione temporalmente preesistente. Inoltre il ritardo ulteriore nell'agire da parte del Sindaco, rispetto alle circostanze emerse per la prima volta nella relazione tecnica, avrebbe comportato un sicuro aggravamento della situazione, tanto più che la società ricorrente non allega alcun elemento idoneo ad inficiare la descrizione dello stato dei luoghi compiuta dal tecnico.

Sulla scorta delle richiamate argomentazioni vanno pertanto disattesi sia il primo che il terzo motivo di ricorso.

Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente sostiene di non poter essere identificata come destinataria del provvedimento di rimozione e smaltimento dei rifiuti illecitamente abbandonati e stoccati nel sito della Sun Oil Italiana S.r.l., in quanto i rifiuti non sono abbandonati “sul suolo o nel suolo” ma in luogo chiuso, e in quanto la stessa ha svolto nella loro gestione esclusivamente il ruolo di intermediaria senza detenzione con conseguente inapplicabilità del disposto dell’art. 192 del D.lgs. n. 152/2006.

Anche tale censura è infondata e va respinta.

Occorre, in primo luogo, evidenziare che ratio ispiratrice del menzionato art. 192 è di evitare la contaminazione dell’ambiente a causa del contatto diretto con il rifiuto. E’ allora evidente dalla motivazione del provvedimento impugnato il grave pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente determinato dai rifiuti stoccati nell’impianto della Sun Oil Italiana s.r.l. in ragione del cattivo stato di conservazione dei loro contenitori con conseguente rischio di sviluppo di reazioni chimiche tra rifiuti differenti e di emissioni tossiche in atmosfera.

Il Collegio non ritiene, peraltro, di poter condividere la prospettazione della società ricorrente secondo la quale l’essere stata intermediaria senza detenzione dei rifiuti implica che la stessa vada esente da ogni responsabilità in ordine alla loro gestione e, quindi, anche in relazione all’assenza delle autorizzazioni prescritte per l’impianto nel quale sono stati stoccati.

E’, infatti, opportuno al riguardo richiamare testualmente l’art. 178 del D.lgs. n. 152/2006 il quale al comma 1 statuisce che “ La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed e' disciplinata dalla parte quarta del presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi”, al comma 2 prevede che “i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente”, e al comma 3 sancisce che “ la gestione dei rifiuti e' effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti e' effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.”.

Orbene sulla scorta dei predetti principi generali e tenuto altresì conto dell’obbligo sancito dall’art. 212 del D.lgs n. 152/2006 di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori di rifiuti anche per gli intermediari senza detenzione, non appare condivisibile la tesi sostenuta dalla società ricorrente. Secondo tale prospettazione, infatti, la mancata disponibilità del rifiuto implicherebbe l’esenzione da ogni responsabilità in ordine alla sua gestione. Una simile affermazione confligge con i principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo afferente la gestione dei rifiuti e non rende ragione dell’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori dei rifiuti che non avrebbe alcun senso se l’intermediario senza detenzione dei medesimi fosse parificato ad un qualsiasi altro intermediario.

A tal riguardo giova altresì richiamare la già citata sentenza n. 40 del 14.1.2009 di questo Tribunale con la quale si è affermato che la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, poiché si tratta di soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi.

L’estensione della suddetta posizione di garanzia si fonda, infatti, sull’esigenza di assicurare un elevato livello di tutela all’ambiente (principio cardine della politica ambientale comunitaria: cfr. l’art. 174, par. 2, del Trattato).

Ne consegue che correttamente il Comune ha individuato nella società ricorrente la destinataria dell’ordine di rimozione dei rifiuti e la doglianza di cui al secondo motivo di ricorso deve, quindi, essere respinta.

Merita, invece, accoglimento il quarto motivo di ricorso con il quale la società ricorrente lamenta la violazione del principio di proporzionalità in relazione alla prescrizione con cui è stata ordinata alla Elite Ambiente s.p.a. la rimozione di tutti i rifiuti in solido con le altre ditte.

Ed infatti, in base ai formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati dall’Amministrazione comunale per risalire ai produttori e detentori dei medesimi, è possibile documentalmente determinare le quantità conferite da ciascuno, e pertanto, essendo possibile la rimozione di rifiuti o una partecipazione alle operazioni di rimozione pro quota, non sono ravvisabili elementi tali da qualificare come indivisibile la prestazione e da imporla in solido a carico di tutte le ditte a prescindere dalla tipologia e dalla quantità di rifiuti effettivamente conferiti.

In definitiva il ricorso deve essere accolto limitatamente alla prescrizione con la quale è stata ordinata la rimozione di tutti i rifiuti solidalmente con le altre ditte interessate.

La parziale novità di alcune delle questioni trattate e la soccombenza reciproca giustificano la compensazione della metà delle spese tra le parti del giudizio, dovendo porsi la restante metà a carico della società ricorrente.

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