TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2014-10-17, n. 201410475

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2014-10-17, n. 201410475
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201410475
Data del deposito : 17 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09727/2009 REG.RIC.

N. 10475/2014 REG.PROV.COLL.

N. 09727/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9727 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società T.L.T. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati B G e M M, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Alessandria,129



contro

Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni - Ispett. Territ. Piemonte e Valle d'Aosta, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato ed “ope legis” domiciliato presso gli Uffici della stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- del diniego sulla richiesta di assegnazione di un 2^ Multiplex (cioè di un dispositivo che permette di far condividere in ambiente digitale la complessiva capacità trasmissiva disponibile tra più programmi – c.d. “multiplazione”), comunicato con nota prot. DGSCER / Div. III/69294 del 6.10.2009

- del provvedimento del 3 agosto 2009, con il quale è stato attribuito il diritto d’uso temporaneo della frequenza ch 64 UHF da utilizzare via etere terrestre in tecnica digitale nell’area tecnica 1, Piemonte occidentale, corrispondente alle province di Torino e Cuneo in modalità Single Freuency Network ( SFN);

- della nota prot. 009129 del 20 luglio 2009, con il quale è stato comunicato che la Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento delle Comunicazioni, non ha potuto procedere alla verifica tecnica degli impianti dell’e.p. Telecupole, di cui alla domanda presentata da T.L.T. S.p.a. il 29.12.2008;

e, con atto per motivi aggiunti,

del diniego di assegnazione di una risorsa frequenziale contenuto nella memoria difensiva depositata dall’Avvocatura Generale dello Stato per conto del resistente Ministero, in data 9 giugno 2012, nonché di qualunque atto connesso, presupposto e/o consequenziale

e per l’accertamento

dell’illegittimità del diniego e dei comportamenti del resistente Ministero, nonché del diritto della ricorrente ad ottenere il completo risarcimento di tutti i danni subiti e subendi;

e, con “secondi motivi aggiunti ex art. 43 del D.Lgs. n. 104 del 2012”,

delle note (depositate in giudizio in data 17.3.2014) della Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico (D.G.P.G.S.R.) nn. prot. 16942 del 14.3.2014, 15149 del 7.3.2014 (con la tabella ad essa allegata), 67002 del 25.9.2009

e per l’accertamento

dell’illegittimità del diniego originario, del reiterato diniego e dei comportamenti del resistente Ministero, nonché del diritto della ricorrente ad ottenere il completo risarcimento di tutti i danni subiti e subendi;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni e del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni - Ispett. Territ. Piemonte e Valle D'Aosta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la sentenza non definitiva di questa Sezione n. 1242/2014 del 31.1.2014 che ha dichiarato improcedibile l’azione impugnatoria introdotta con il ricorso introduttivo e inammissibile in “parte qua” l’atto per motivi aggiunti;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2014 il dott. C V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

1. Con ricorso spedito a notifica in data 13.11.2009 e depositato nei termini di rito, la società T.L.T. Spa, concessionaria per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale ed abilitata sin dal 2003 alla sperimentazione in tecnica digitale del CH 28 UHF di Torino, assegnataria dei diritti d’uso temporaneo della frequenza di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica Piemonte occidentale (area corrispondente alla province di Torino e Cuneo), giuste delibere AGCOM n. 294/09/CONS (art. 2) e delibera AGCOM n. 181/09/CONS, individuata nel CH 64 UHF in modalità SFN ( Single Frequency Network ), impugnava i provvedimenti emarginati in epigrafe con cui l’intimato Ministero negava la sussistenza dei presupposti per accogliere l’istanza presentata in data 25 agosto 2009 e la successiva richiesta di riesame in data 26 agosto 2009, per ottenere l’integrazione dell’assegnazione frequenziale con una ulteriore risorsa, al fine di garantire la prosecuzione dell’esercizio della rete digitale, attivata progressivamente tra il 2003 ed il 2008, attraverso gli impianti di cui alla domanda di operatore di rete del 29.12.2008.

Con il medesimo ricorso la Società ricorrente impugnava anche il decreto del 3 agosto 2009 della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento delle Comunicazioni, di assegnazione del diritto di uso temporaneo della frequenza CH 64 da utilizzare, via etere terrestre, in tecnica digitale (doc. 2 ric.), in quanto non assegnava l’ulteriore risorsa trasmissiva in tecnica digitale richiesta dalla società.

Deduceva, al riguardo, con il primo motivo di ricorso, la violazione dell’art. 10 bis, Legge n. 241/1990 e la violazione del diritto di difesa, lamentando la mancata comunicazione del preavviso di rigetto.

Con il secondo motivo deduceva, altresì, la violazione di legge per difetto o, quantomeno, grave genericità della motivazione; travisamento o erronea valutazione dei fatti; eccesso di potere per difetto di istruttoria e lesione del giusto procedimento; violazione degli artt. 97 e 113 Cost. (principi di legalità, materialità, buon andamento e imparzialità nell’azione amministrativa).

Asseriva la società ricorrente che, nella specie, la competente Direzione del Ministero intimato non aveva esperito alcuna istruttoria diretta ad accertare i presupposti per l’accoglimento dell’istanza presentata dalla medesima, attesa la genericità della motivazione addotta per giustificare la mancata assegnazione di un secondo multiplex, leggendosi nel provvedimento soltanto che “a seguito delle verifiche tecniche condotte dalla collaterale Direzione Generale Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico……è emerso che non sussistono le condizioni per l’assegnazione di quanto richiesto…..” (doc. 1 ric.).

Con il terzo motivo, infine, deduceva la violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a) e lett. c) della delibera AGCOM n. 294/09/CONS, dell’art. 2, comma 3, lett. a) e lett. c) delibera AGCOM n. 200/08/CONS, degli artt. 42, commi 2, 5 e 11, e 53 del d.lgs. n. 177/2005; nonché violazione dei principi di affidamento, di buona amministrazione e di imparzialità nell’azione amministrativa; eccesso di potere per disparità di trattamento e per contraddittorietà tra più atti successivi.

Il provvedimento impugnato si porrebbe, secondo la società ricorrente, in violazione dei principi e dei criteri individuati dall’AGCOM con le delibere sopra richiamate, non rispettate nell’assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale alle emittenti operanti in ambito locale, non essendosi tenuto in alcun conto che la ricorrente, sin dal 2003, ha investito sulla tecnologia digitale presentandosi, al momento del passaggio dalla tecnica in analogico a quella digitale, in possesso di una rete diffusiva già all’avanguardia, circostanza questa che, di per sé, avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione all’accoglimento dell’istanza del secondo multiplex.

Evidenziava, infine la ricorrente, la disparità di trattamento tra emittenti nazionali ed operatori in ambito locale, quanto a criteri di assegnazione delle risorse frequenziali.

2. Si costituiva in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato per resistere al ricorso.

3. La Sezione, con l’ordinanza n. 6009/2009 del 18 dicembre 2009, accoglieva l’istanza cautelare presentata incidentalmente dalla società ricorrente. Successivamente la Sezione veniva sollecitata dalla società ricorrente a valutare l’istanza depositata in data 4 aprile 2012 per l’esecuzione della citata ordinanza cautelare, lamentando la ricorrente l’inerzia dell’Amministrazione che, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, non aveva ottemperato a quanto statuito da questo Giudice.

Con ordinanza n. 2094/2012 del 15 giugno 2012, la Sezione dichiarava l’improcedibilità dell’istanza di esecuzione delle misure cautelari accordate con la citata ordinanza n. 6009/2009, avuto riguardo sia a quanto rappresentato dall’Avvocatura erariale con la memoria depositata in data 9 giugno 2012 - da cui emergeva che i competenti uffici si erano attivati in ordine alla nuova domanda, “medio tempore” presentata dalla società ricorrente, costituitasi in Consorzio con altre due società, diretta all’assegnazione di una seconda risorsa frequenziale - sia alla dichiarazione della medesima società di non avere più interesse alla decisione sull’istanza in data 4 aprile 2012, ritenendo, ormai, necessaria, una decisione della causa nel merito.

4. Con atto per motivi aggiunti notificato il 27.9.2012 e depositato in data 5.10.2012, la società ha impugnato il diniego di assegnazione di una risorsa frequenziale aggiuntiva, contenuto nella memoria difensiva depositata dall’Avvocatura dello Stato, sopra richiamata, deducendo in proposito, la violazione

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