TAR Palermo, sez. II, sentenza 2019-05-27, n. 201901441

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2019-05-27, n. 201901441
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201901441
Data del deposito : 27 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/05/2019

N. 01441/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02238/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2238 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da D M, rappresentato e difeso dall'avv. M O, con domicilio eletto presso lo studio della medesima sito in Palermo, via Aspromonte n. 9;

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale della Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici distrettuali è ex lege domiciliato in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

nei confronti

- Fabio Palombo, Maria Caterina Parisi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) quanto al ricorso introduttivo :

«- della graduatoria permanente della classe di concorso A059 3° fascia pubblicata dall’Ufficio scolastico provinciale di Palermo nella parte in cui non prevede l’assegnazione al ricorrente del punteggio relativo al servizio militare di leva alla voce “servizi”;

- della graduatoria permanente della classe di concorso AD00 elenco sostegno […];

- del decreto ministeriale 8 aprile 2009, n. 42 […] del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nella pare in cui all’art. 3 quinto comma prevede che l servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina;

- di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale»;

b) quanto al ricorso per motivi aggiunti :

«- della graduatoria permanente della classe di concorso A059 3^ fascia […] pubblicata in data 30.07.2010 […];

- della graduatoria permanente della classe di concorso AD00 elenco sostegno pubblicata […] in data 30.07.2010 […];

- di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale».


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale della Sicilia;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Viste le ordinanze n. 559/2010 e n. 15/2011;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il dott. Giuseppe La Greca;

Udito nell'udienza pubblica straordinaria del giorno 17 aprile 2019 l’Avvocato dello Stato Palazzolo per la resistente Amministrazione;
nessuno presente per la parte ricorrente;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Oggetto della domanda di annullamento sono le graduatorie in epigrafe indicate relative all’inserimento del personale docente per le classi di concorso AD059 e AD00, procedura alla quale il ricorrente espone di aver partecipato.

Egli ha lamentato la (asseritamente illegittima) mancata valutazione del periodo di servizio militare di leva il quale sarebbe stato assolto in un momento successivo al conseguimento della laurea in scienze geologiche e non «in costanza di nomina».

2.- A sostegno del ricorso ha dedotto i vizi come di seguito esposti:

1) Violazione di legge (art 485, c, 7, d. lgs. n. 297 del 1994;
art. 3 e 97 Cost);
eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti. Il d.m. n. 42/2009, nella parte in cui prevede che il servizio militare possa essere valutato solo se prestato in costanza di nomina, sarebbe non conforme alla norma primaria di riferimento (l’art. 485, c. 7, d.lgs. n. 297 del 1994) la quale prevedrebbe che «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»;

2) Violazione degli artt. 4 e 17 della l. n. 958 del 1986. Le surrichiamate disposizioni stabilirebbero che il servizio di leva effettivamente svolto debba essere comunque sempre valutato.

3.- Le medesime censure sono state reiterate con il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso la formale revisione dell’originaria graduatoria.

4.- Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il quale non ha, tuttavia, spiegato difese scritte.

5.- All’udienza pubblica straordinaria del 17 aprile 2019, presente il procuratore della parte pubblica, il ricorso, su richiesta dello stesso, è stato posto in decisione.

6.- La domanda di annullamento, alla stregua di quanto di seguito si dirà, deve essere in parte accolta ed in parte dichiarata improcedibile.

7.- In primo luogo deve rilevarsi la improcedibilità della domanda caducatoria proposta con il ricorso introduttivo poiché l’interesse del ricorrente si è spostato sul provvedimento impugnato con i motivi aggiunti.

8.- Deve essere rilevato che il decreto ministeriale 8 aprile 2009 n. 42, nella parte in cui è stato censurato, risulta essere stato annullato dal

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