TAR Lecce, sez. I, sentenza 2009-12-16, n. 200903149
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N. 03149/2009 REG.SEN.
N. 01223/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1223 del 2009, proposto da:
S L, rappresentato e difeso dall'avv. G L, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.Sco Rubichi 23;
contro
Accademia di Belle Arti di Lecce, non costituita in giudizio;
nei confronti di
G L, rappresentato e difeso dall'avv. F F, con domicilio eletto presso F F in Lecce, via 95 Rgt.Fanteria 1;
G S, C Delli Santi, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del verbale delle operazioni di voto, prot. n. 3814/G6 del 28 luglio 2009, con cui è stato "certificato" il risultato delle operazioni elettorali finalizzate ad indicare il Direttore dell'Accademia di Belle Arti per il triennio 2009-2012, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, quindi, più specificamente anche del decreto del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Lecce del 30 aprile 2009, prot. 2286/G6 con cui vengono indette le elezioni e regolamentate le procedure elettorali;del provvedimento della Commissione Elettorale del 21 luglio 2009, prot. 3680/G6, con cui, tra l'altro, non viene ammessa la candidatura del ricorrente;del provvedimento della Commissione elettorale del 24.7.2009, prot. 3747/G6, con cui sono stati rigettati due ricorsi presentati in via amministrativa dal ricorrente;dello Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Lecce, in particolare l'art. 12, nella parte in cui non riconosce il diritto di elettorato passivo ai docenti di seconda fascia ed esclude che possano essere candidati coloro che siano stati rinviati a giudizio dal giudice delle indagini preliminari.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di G L;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2009 il dott. L V e uditi altresì, l’Avv. Leotta per il ricorrente e l’Avv. Ciullo, in sostituzione dell’Avv. F F, per il controinteressato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con decreto del 30 aprile 2009 prot. n. 2286/G6, il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Lecce Prof. G L, indiceva, per il giorno 28 luglio 2009, le elezioni per il rinnovo della carica ricoperta e ne regolamentava in dettaglio le procedure;in data 18 luglio 2009 il ricorrente, professore di ruolo di seconda fascia di Scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce, presentava la propria candidatura corredandola di curriculum vitae e di programma elettorale.
Con provvedimento 21 luglio prot. n. 3680/G6, la Commissione elettorale escludeva due delle candidature presentate ed ammetteva solo quella del Direttore uscente Prof. G L;per quello che riguarda il ricorrente, la Commissione rilevava come lo stesso non fosse <<in possesso dei requisiti di eleggibilità in quanto il candidato appartiene al ruolo di docenza di seconda fascia>>.
I provvedimenti di esclusione del ricorrente dalla competizione elettorale e di ammissione alla stessa del Prof. L erano impugnati dal Prof. L avanti alla Commissione elettorale che li respingeva con provvedimento 24 luglio 2009 prot. n. 3747/G6;per quello che riguarda l’ammissione del Prof. L alla competizione, la Commissione rilevava come lo stesso <<abbia avuto riconferma alla Direzione successivamente all’applicazione del DPR 132 del 28/02/2003 e dello Statuto. Tanto che lo stesso Prof. L è al termine del primo mandato triennale ai sensi delle succitate disposizioni statutarie>>;era poi confermata anche l’esclusione dalla competizione del Prof. L, sulla base anche dell’aggiuntiva considerazione relativa all’applicazione del requisito di eleggibilità previsto dall’art. 12, 2° comma punto 5 dello Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Lecce (che prevede l’ineleggibilità dei docenti rinviati a giudizio dal Giudice per le indagini preliminari, come nel caso del ricorrente).
Sulla base di una serie di perplessità manifestata dal Prof. L, il Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Lecce richiedeva all’Avvocatura dello Stato un parere in ordine alla regolarità della procedura elettorale;con nota 21 luglio 2009 prot. n. 4799-09 CO, l’Avvocatura dello Stato di Lecce rendeva un documentato parere concludendo nel senso dell’illegittimità della procedura elettorale.
Dopo l’acquisizione del parere dell’Avvocatura dello Stato, il Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Lecce diffidava il Direttore dell’istituzione a <<revocare immediatamente il decreto di indizione delle elezioni>>(nota 27 luglio 2009 prot. n. 3793/G6, comunicata all’interessato il 28 successivo) e, successivamente, dichiarava <<nullo il decreto direttoriale n. 2286/G6 del 30/07/2009 d’indizione delle elezioni di cui trattasi e, di conseguenza…..la convocazione del relativo corpo elettorale fissata per martedì 28 luglio 2009>>.
In data 28 luglio 2009, si svolgevano le elezioni ed era dichiarato eletto l’unico candidato Prof. G L (verbale 28 luglio 2009 prot. n. 3814/G6 della Commissione elettorale nominata dal Collegio dei Docenti).
Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dal ricorrente per: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 6, 2° comma del d.p.r. 132/2003 in relazione agli artt. 20 e 21 del CCNL del Comparto AFAM (alta Formazione Artistica e Musicale), eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria, perplessità ed illogicità manifesta;2) violazione e falsa applicazione dell’art. 6, 2° comma del DPR n. 132/2003 e dell’art. 27 della Costituzione, eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria, perplessità ed illogicità manifesta;3) violazione e falsa applicazione dell’art. 4, 2° comma del d.p.r. 132/2003, eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria, perplessità ed illogicità manifesta;4) violazione e falsa applicazione dell’art. 7, 6° comma del DPR n. 132/2003, carenza di potere, eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria, perplessità ed illogicità manifesta;5) violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del DPR 132/2003 nonché degli artt. 97, 1° comma, 103 e 113 della Costituzione, eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria, perplessità ed illogicità manifesta.
Si costituiva in giudizio il controinteressato, controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezioni preliminari di irricevibilità per tardività e inammissibilità del ricorso.
All'udienza del 18 novembre 2009 il ricorso passava quindi in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, la Sezione deve rilevare come l’infondatezza meritale del ricorso permetta di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità e irricevibilità formulate dalla difesa del controinteressato.
Per quello che riguarda il merito del ricorso, è necessario partire dalla previsione dell’art. 6, 2° comma del d.p.r. 28 febbraio 2003, n. 132 (regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della l. 21 dicembre 1999, n. 508) che prevede che il direttore sia eletto <<dai docenti dell'istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge>>;con tutta evidenza siamo pertanto in presenza di una struttura complessiva che attribuisce l’elettorato attivo ai docenti dell'istituzione (divenuti professori di prima fascia, a seguito del