TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2014-09-26, n. 201404631

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2014-09-26, n. 201404631
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201404631
Data del deposito : 26 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06188/2014 REG.RIC.

N. 04631/2014 REG.PROV.CAU.

N. 06188/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6188 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


Publisi s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Maria D'Ottavi e A B, presso lo studio dei quali in Roma, via Lima n. 15, ha eletto domicilio


contro

Provincia di Roma, in persona del Commissario straordinario quale legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. G D M, con quest’ultima elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura provinciale in Roma, via

IV

Novembre n. 119/A

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

(ric.)

della nota del 3.2.2014, prot. n. 12835/14, con cui la Provincia di Roma - Dipartimento VII - Servizio 1° - Ufficio licenze e concessioni, determinava di non procedere al ricollocamento degli impianti della società ricorrente e stabiliva l’immediata decadenza dal beneficio del mantenimento della posizione per gli impianti individuati nell’allegato al provvedimento stesso, con conseguente obbligo della Publisi s.r.l. del ripristino dello stato dei luoghi, pena l’esecuzione in danno;

di tutti gli atti connessi, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, la nota 26.5.2010, prot. 86857, della medesima amministrazione di invito alla ricorrente a inviare copia dei pagamenti effettuati dal 1993 al 2010;

della disposizione in data 8.10.2012, rif. 16716, del Direttore del Dipartimento VII, in quanto richiamata nel provvedimento impugnato;

della nota 30.4.2013, prot. 59320/13, con cui è stata comunicata ai sensi dell’art. 10- bis l. n. 241/90 l’intenzione di non procedere al ricollocamento degli impianti;

(mm.aa.)

delle ordinanze ingiunzione n. 43902/14 e n. 43895, sostituita dall’ordinanza n. 51086/14, emesse in data 31.3.2014 e 14.4.2014, notificate alla Publisi l’8/9.4.14 e il 14.4.2014, con cui l’amministrazione provinciale ha ingiunto alla ricorrente il pagamento della somma complessiva di euro 243.335,54 a titolo di canone concessorio, richiedendo il pagamento di somme determinate sull’estensione lineare di ciascun impianto e non sull’effettiva superficie di suolo pubblico occupata;

del Regolamento sulla pubblicità e gli impianti pubblicitari, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 212/2003, laddove prevede che il canone concessorio è stato determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, co. 8, codice della strada e comunque nella parte in cui prevede che il canone ricognitorio debba essere calcolato sulla superficie di suolo pubblico occupata e dunque alla proiezione a terra.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014 il cons. M.A. di N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che, impregiudicate le questioni in rito (occorrendo approfondire, tra l’altro, la sussistenza della giurisdizione sugli atti e sui profili di doglianza riguardanti rapporti meramente patrimoniali) e in merito, la domanda cautelare non si presenta comunque assistita dal requisito del danno grave e irreparabile, stante, in particolare, l’assenza di specifiche allegazioni sull’irreparabilità del pregiudizio per la società istante;

Ritenuto altresì, alla luce dei rapporti inter partes , che nel bilanciamento degli interessi coinvolti vada riconosciuta la prevalenza del pubblico interesse fatto valere dall’amministrazione;

Ritenuto di riservare al merito la determinazione sulle spese di fase;

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