TAR Roma, sez. I, sentenza 2018-11-12, n. 201810885

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2018-11-12, n. 201810885
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201810885
Data del deposito : 12 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/11/2018

N. 10885/2018 REG.PROV.COLL.

N. 07330/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7330 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G S, G B, F B, rappresentati e difesi dall'avvocato G S, presso il cui studio in Roma, via dei Condotti, 9, sono elettivamente domiciliati;
A D T, rappresentata e difesa dagli avvocati G S, A P e R M, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Condotti, 9, presso lo studio dell’avv. G S;

contro

Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo,

del bando di concorso, per esami, a cinquecento posti di notaio (indetto con D.D. 21.04.2016), nella parte in cui stabilisce il limite di età di 50 anni;

e, quanto al ricorso per motivi aggiunti,

per l’annullamento

dei decreti del Direttore Generale del Ministero della giustizia di esclusione dei ricorrenti dalle prove scritte del citato concorso.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2018 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del gravame, privo di domanda cautelare, i dottori G S, G B, F B e A D T hanno impugnato il bando di concorso, per esami, a cinquecento posti di notaio (indetto con D.D. 21.04.2016), nella parte in cui stabiliva, per la partecipazione, il limite di età di 50 anni.

Con successivo ricorso hanno poi impugnato i decreti del Direttore Generale del Ministero della giustizia di esclusione di essi ricorrenti dalle prove scritte del citato concorso.

Con riferimento alla domanda cautelare formulata in tale ultima impugnativa in data 15 novembre 2016 veniva emesso decreto cautelare presidenziale con il quale i ricorrenti venivano ammessi “ con riserva … allo svolgimento delle prove di cui trattasi ”.

Con successiva ordinanza del 7 dicembre 2016, il Collegio, sempre pronunciandosi in relazione alla domanda cautelare contenuta nel ricorso per motivi aggiunti, rilevava che la domanda di sospensiva era divenuta improcedibile nei confronti dei ricorrenti G S, G B e F B (i quali, come rappresentato dal loro procuratore, non avevano consegnato le prove scritte e avevano conseguentemente perso interesse all’ammissione alla procedura), disponendo invece l’accoglimento dell’istanza cautelare con riferimento alla posizione della ricorrente A D T, che aveva consegnato le prove scritte.

In data 24 maggio 2018 il Ministero della giustizia invitava la dottoressa D T a presentarsi il successivo 28 maggio a sostenere le prove orali del concorso.

Con successiva nota, il Ministero comunicava poi alla ricorrente l’avvenuto superamento delle prove di concorso e la invitava a produrre, a pena di decadenza, i documenti prescritti per l’accertamento dei requisiti richiesti per la nomina a notaio (cfr. allegato alla memoria di replica della ricorrente del 12 giugno 2018).

All’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è improcedibile nei confronti dei ricorrenti G S, G B e F B, per le medesime ragioni già indicate nell’ordinanza cautelare del 7 dicembre 2016, in considerazione del fatto che gli stessi non hanno consegnato le prove scritte

Il ricorso è del pari improcedibile nei confronti della dottoressa A D T.

Come emerge dalla ricostruzione in fatto ed evidenziato pure dai difensori della ricorrente nella memoria del 12 giugno 2018, l’ordinanza cautelare del 7 dicembre 2016 è stata pronunciata con riferimento alla domanda di sospensiva formulata con il ricorso per i motivi aggiunti.

La pronuncia, di conseguenza, ha spiegato effetto con riferimento al provvedimento in quella sede gravato e ha comportato la sospensione cautelativa del decreto di esclusione dalle prove scritte della ricorrente D T.

Ciò è confermato dallo stesso tenore della motivazione, sostanzialmente basata sulla mera condizione di periculum, senza alcuna valutazione in punto di merito (e dunque di legittimità o meno della clausola di bando).

La successiva ammissione all’orale della ricorrente, di conseguenza, non costituiva atto necessitato dall’ordinanza cautelare del Tar e la sua adozione da parte dell’amministrazione, a mezzo di apposito atto successivo, risulta espressione di una autonoma e indipendente volizione, di più ampio contenuto rispetto a quella imposta dal dictum giudiziale interinale, incompatibile con quella a suo tempo espressa a mezzo dei provvedimenti impugnati nei confronti della ricorrente.

Analoga valutazione deve essere fatta con riferimento alla successiva richiesta di documentazione, nella quale, come già nella convocazione per le prove orali, il Ministero non ha né richiamato il provvedimento cautelare del Tar né in alcun modo esplicitato la subordinazione degli effetti favorevoli comunicati all’esito favorevole alla ricorrente del giudizio di merito pendente.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura meramente processuale della decisone.

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