TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2019-07-23, n. 201909852

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2019-07-23, n. 201909852
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201909852
Data del deposito : 23 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/07/2019

N. 09852/2019 REG.PROV.COLL.

N. 06376/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6376 del 2009, proposto da
R.T.I - Reti Televisive Italiane S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L M, G R, con domicilio eletto presso lo studio L M in Roma, via Panama, 58;



contro

Autorita' per Le Garanzie Nelle Comunicazioni non costituito in giudizio;
Autorita per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento della deliberazione della Commissione per i Servizi ed i Prodotti dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 78/09/CSP, in data 14 maggio 2009, notificata in data 18 maggio 2009, con la quale l’Autorità, ravvisata la violazione dell’art. 7, delibera 57/09/CSP, in relazione all’art. 5, l. 22 febbraio 2000, n. 28 ed all’art. 1, comma 5, l. 10 dicembre 1993, n. 515 ad opera del notiziario “TG4”, in onda sull’emittente “Rete 4”, esercita dalla ricorrente, nel periodo dal 29 aprile al 8 maggio 2009, ha ordinato di “provvedere nelle edizioni del notiziario TG4 all’immediato riequilibrio dell’informazione politica tra tutte le liste partecipanti alla campagna elettorale, evitando, altresì, la sovraesposizione del Governo, nel rispetto di quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari richiamate nelle premesse della presente delibera”; la deliberazione della Commissione per i Servizi ed i Prodotti dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 86/09/CSP, in data 22 maggio 2009, notificata in data 26 maggio 2009, con la quale l’Autorità, ravvisata la mancata ottemperanza alla delibera n. 78/09/CSP, ha imposto alla ricorrente il pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 180.000,00; la deliberazione della Commissione per i Servizi ed i Prodotti dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 85/09/CSP, del 22 maggio 2009, recante “Diffida al rispetto dei principi sul pluralismo dell’informazione e sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009”, pubblicata in G.U., n. 124, del 30 maggio 2009.


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