TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-03-27, n. 202406002

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-03-27, n. 202406002
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202406002
Data del deposito : 27 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/03/2024

N. 06002/2024 REG.PROV.COLL.

N. 06032/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6032 del 2019, proposto da
Publiparking S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati C C, F P, C S e A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F P in Roma, via di San Nicola Da Tolentino 67;



contro

Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

della Delibera n. 320 del 10 aprile 2019, adottata dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, notificata a mezzo PEC con nota n. 32727 del 19 aprile 2019 e pubblicata il 20 aprile 2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 marzo 2024 la dott.ssa C L e udito, per la parte ricorrente, il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso proposto come in rito, Publiparking S.r.l. ha impugnato la delibera n. 320 del 10 aprile 2019, con cui il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito ANAC) ha disposto nei confronti della medesima l’annotazione nel Casellario informatico degli operatori economici, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D.lgs. 50/2016 - per l’omessa dichiarazione, da parte del legale rappresentate, di fatti e circostanze idonei ad integrare gravi illeciti professionali ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs. 50/2016 (vigente ratione temporis ) - e ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.000,00, con contestuale interdizione alla partecipazione a gare pubbliche per il periodo di quarantacinque giorni.

In particolare, in fatto, la Centrale Unica di Committenza (in avanti CUC) dell’Area Nolana, con bando pubblicato sulla G.U.R.I. in data 10 novembre 2017, indiceva, per conto del Comune di Marigliano (NA), la procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento (CIG 72434392F5).

La società ricorrente partecipava alla gara e, nel proprio Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) redatto sulla base del modulo fornito dalla Stazione Appaltante, attestava l’assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 (vigente ratione temporis ).

Con verbale n. 6 del 17 gennaio 2018 la Stazione Appaltante escludeva la ricorrente dalla gara, in ragione del fatto che la società, incorsa in un precedente grave illecito professionale, aveva omesso di dichiarare fatti e circostanze rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016, non avendo fornito alla Stazione Appaltante le “ informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione ”, e, in particolare, non avendo comunicato il precedente provvedimento di esclusione da altra gara che aveva dato origine al procedimento sanzionatorio ANAC USAN/34711/16, conclusosi con l’applicazione di una sanzione pecuniaria.

La Stazione Appaltante, poi, con nota acquisita al protocollo dell’Autorità n. 34998 del 20 aprile 2018, comunicava all’ANAC di aver escluso la ricorrente per omessa comunicazione, in sede di presentazione del D.G.U.E., della precedente determinazione sanzionatoria scaturita dalla esclusione da altra procedura di gara.

Ad esito dell’interlocuzione con la società ricorrente, l’ANAC, non ritenendo valorizzabili le ragioni addotte in ordine alla irrilevanza dell’omissione di che trattasi, adottava la delibera n. 320 del 19 aprile 2019 con cui irrogava all’operatore economico Publiparking S.r.l. la sanzione pecuniaria di € 2.000,00, l’interdizione alla partecipazione a gare pubbliche per il periodo di quarantacinque giorni e disponeva l’annotazione nel Casellario informatico degli operatori economici, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D.lgs. 50/2016.

Avverso detto provvedimento, la società ricorrente ha proposto l’odierno gravame.

Si è costituita in giudizio l’ANAC, instando per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 1 marzo 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

L’odierno ricorso è affidato a due motivi di censura.

I. “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 80 C. 12 E ART. 213 C. 10 DEL D.LGS N. 50/2016 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ANAC PER LA GESTIONE DEL CASELLARIO INFORMATICO DEL 6 GIUGNO 2018 – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE E, IN PARTICOLARE, PER SVIAMENTO E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI. CARENZA ASSOLUTA DEL POTERE ”.

La ricorrente prospetta che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato sulla base del Regolamento Unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC del 26 febbraio 2014 inapplicabile alla fattispecie, per la quale troverebbe applicazione, ratione temporis , il Regolamento ANAC del 6 giugno 2018, recante il “ Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 213 comma 10 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ”.

Deduce, altresì, la violazione dei termini per l’adozione del provvedimento sanzionatorio di che trattasi, che si sarebbe dovuto concludere, a mente

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