TAR Napoli, sez. V, sentenza 2013-01-07, n. 201300164
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Testo completo
N. 00164/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01082/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2005, proposto da:
ES NC, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Morgera, Raffaele Avolio, Alfonso Emiliano Buonaiuto, Antonio Iacono, con domicilio eletto presso Antonio Iacono in Napoli, Segreteria T.A.R.; Di OR AM, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Morgera, Alfonso Emiliano Buonaiuto, Raffaele Avolio, Antonio Iacono, con domicilio eletto presso Antonio Iacono in Napoli, Segreteria T.A.R.;
contro
Comune di Ischia, Commissione Straordinaria Liquidazione del Comune di Ischia;
per l'annullamento
delibera n.6/1 del 10.2.2000 - non ammissione alla massa passiva
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2012 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 10 gennaio 2005 e depositato l’8 febbraio successivo NC ES ed AM Di OR adivano questo Tribunale, chiedendo l’annullamento parziale dei provvedimenti indicati in epigrafe, coi quali la Commissione straordinaria di Liquidazione del Comune di Ischia non ha ammesso alla massa passiva della liquidazione il dante causa dei ricorrenti per un importo di lire 56.258.456, pari ad euro 29.055,57 Euro, poiché “non riconosciuto dall’Autorità Giudiziaria”.
A tal proposito gli attori esponevano le seguenti circostanze:
- ES SA, dei quali essi sono eredi ed aventi causa, aveva subìto un’occupazione di fondi in sua proprietà, siti in comune di Ischia alle particelle nn.174, 176, 190, 104 e 776 del catasto, senza ottenere nulla in corrispondenza di quanto illegittimamente espropriatogli;
- con sentenza n.7667/94 il Tribunale di Napoli, accogliendo parzialmente le richieste del ES, condannava il comune di Ischia al pagamento delle somme indicate in epigrafe;
- a seguito di declaratoria di dissesto finanziario del Comune di Ischia, SA ES