TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-12-31, n. 202102412
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Testo completo
Pubblicato il 31/12/2021
N. 02412/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01312/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1312 del 2018, proposto da:
Vibeco s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e in qualità di impresa mandataria di A.T.I. costituenda con le Imprese Ecoross s.r.l. e B.M. Service s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti F L, F M P, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. E F V, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per il risarcimento del danno
da responsabilità precontrattuale della Regione Calabria,
nonché
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Calabria e per la condanna a concludere la procedura selettiva con l’emanazione di un provvedimento espresso;
riguardo alla domanda riconvenzionale presentata dalla Regione Calabria,
per il risarcimento del danno derivante dalla mancata stipula del contratto di appalto da parte dell'A.T.I. Vibeco s.r.l.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Vibeco s.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria dell’A.T.I. costituenda con Ecoross s.r.l. e B.M. Service s.r.l., espone di avere partecipato alla selezione per l’affidamento “ del servizio di accettazione, imballaggio, stoccaggio temporaneo, carico, trasporto, recupero e/o smaltimento in ambito internazionale comunitario dei rifiuti aventi codici cer [20.03.01] prodotti nel territorio della regione Calabria ”, approvata con decreto regionale n. 16993 del 10.12.2013, per l’importo complessivo stimato indicativamente in euro 77.760.000,00.
A seguito di un contezioso, con decreto prot. n. 219364 del 14.07.2015 era disposta l’aggiudicazione definitiva in favore dell’esponente.
Rileva quindi la ricorrente che il par. 4.2. n. 13 del disciplinare di gara condizionava la sottoscrizione del contratto all’ottenimento “ nel più breve tempo possibile delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di imballaggio e/o stoccaggio temporaneo e/o trasbordo e/o trasporto transfrontaliero ”.
In ottemperanza alla prescrizione indicata, il 9.10.2015 la deducente inoltrava le notifiche concernenti l’autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti con riferimento ad un nuovo impianto di trattamento spagnolo nella regione della Catalogna, in capo alla società Naturcomval Ambiental S.L. di Hoya Gonzalo , di Albacete , e la Consejeria du Medio Ambiente di Castilla - La Mancha .
Il 14.01.2016, la Vibeco, in qualità di notificatore, riceveva quattro note di emendamento da parte della Consejeria , con le quali venivano sollevati alcuni rilievi da parte del vice- consejero firmatario dei provvedimenti in ordine all’osservanza del c.d. “ principio dell’autosufficienza ” di cui all’art. 11, par. 1, lett. g) punto i) reg. U.E. n. 1013/2006. Con successiva nota del 29.03.2016, l’Autorità di destino non rilasciava le autorizzazioni richieste.
A seguito delle criticità riscontrate, il raggruppamento si attivava per stabilire ulteriori rapporti negoziali con impianti e paesi di destino diversi e il 19.02.2016 depositava presso il competente ufficio della Regione Calabria alcune notifiche transfrontaliere in Portogallo e Spagna sia per il recupero sia per lo smaltimento dei rifiuti ma la p.a. intimata non approvava l’operazione di smaltimento in discarica, cosicché le relative notifiche venivano annullate.
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