TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-06-18, n. 202412492

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-06-18, n. 202412492
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202412492
Data del deposito : 18 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/06/2024

N. 12492/2024 REG.PROV.COLL.

N. 16049/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16049 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consiglio superiore della magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ministero della giustizia, non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M Cardi e Valentina Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

delle delibere del Csm con cui è stato conferito l’incarico semidirettivo di Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa al dott. -OMISSIS- formulata dalla quinta commissione del Csm, la delibera del plenum del 4 ottobre 2023 e la nota - prot.n -OMISSIS- del 6 ottobre 2023 di comunicazione della delibera adottata dal plenum nella seduta del 4 ottobre 2023 e dell’atto di concerto del Ministro della giustizia e del d.m. di nomina del 17 ottobre 2023 pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 21 del 15 novembre 2023.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio superiore della magistratura, nonché di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 maggio 2024 il dott. M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La dott.ssa -OMISSIS- impugnava gli atti in epigrafe per mezzo dei quali il Consiglio superiore della magistratura (Csm) conferiva al dott. -OMISSIS- l’incarico semidirettivo di primo grado di Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

2. Si costituiva in resistenza l’organo di autogoverno.

2.1. Del pari si costituiva in giudizio il controinteressato.

3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati, cui la parte rinunciava durante la camera di consiglio del 20 dicembre 2023.

4. Le parti depositavano ulteriori memorie e repliche in vista della pubblica udienza del 29 maggio 2024, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

5. Esaurita l’esposizione dello svolgimento del processo, è possibile passare all’illustrazione delle censure spiegate nell’atto di impugnazione.

5.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 37 circ. Csm, 28 luglio 2015, P-14858 (Testo unico sulla dirigenza giudiziaria – d’ora in avanti semplicemente T.U.): difatti, l’odierno controinteressato risulterebbe gravato da una condanna disciplinare alla sanzione della censura riportata nel decennio antecedente la vacanza del posto da ricoprire, con conseguente mancanza di legittimazione alla nomina.

5.2. A mezzo della seconda doglianza si rappresenta l’omessa corretta valutazione dei profili dei due candidati, esaurendosi la comparazione in due periodi verbali: in altri termini, secondo il ricorrente, la motivazione sarebbe « evanescente ».

5.3. Tramite la terza censura si rappresenta l’omessa esposizione degli elementi afferenti al merito (art. 4 T.U.) dei due candidati, nonché la relativa comparazione.

5.4. Con la quarta ragione di gravame parte ricorrente denuncia la violazione dell’art. 15, comma 1, lett. a), T.U. (che elenca gli indicatori specifici per gli incarichi semidirettivi di primo grado) avendo il Csm preferito il controinteressato unicamente per la « maggiore esperienza maturata nel settore requirente, specificamente nel territorio siracusano », nonostante la circolare reputi rilevante non la funzione esercitata (giudicante o requirente), bensí il settore (civile, penale, lavoro).

5.5. Infine, con l’ultimo motivo viene rappresentata la errata applicazione dell’art. 15, comma 1, lett. b), T.U.: difatti, il Csm avrebbe valorizzato l’incarico di vicario dell’ufficio assegnato dal Procuratore della Repubblica al controinteressato, nonostante le disposizioni primarie consentano il conferimento unicamente a chi già riveste le funzioni di Procuratore aggiunto;
inoltre, sarebbero state positivamente apprezzate esperienze di collaborazione maturate dal dott. -OMISSIS- successivamente alla data della vacanza.

6. Il ricorso è fondato.

7. In particolare, quanto al primo motivo, va rilevato come effettivamente sia riscontrabile una carenza istruttoria.

7.1. Difatti, il Csm, in violazione dell’art. 37 T.U., non ha valutato in alcun modo le pronunce disciplinari a carico dell’odierno controinteressato: invero, né quelle assolutorie, né la sentenza di condanna sono state oggetto di alcun tipo di apprezzamento durante l’istruttoria per il conferimento dell’incarico semidirettivo.

7.2. Tale lacuna istruttoria, inoltre, appare aver determinato la nomina di un magistrato non legittimato al posto (sul punto v. Cons. Stato, sez. VII, 27 aprile 2023, n. 4236), in quanto colpito da una condanna nel decennio anteriore alla vacanza del posto (23 marzo 2022). Orbene, a tal proposito, va osservato come gli atti prodotti al fascicolo di causa evidenzino come il controinteressato sia stato condannato in sede disciplinare alla sanzione della censura con sentenza Csm 3 luglio 2017, n. 100 (passata in giudicato).

7.3. Leggendo la pronuncia emerge come la contestazione formulata nei confronti del dott. -OMISSIS- fosse relativa a due violazioni, rispettivamente degli artt. 1 e 2, comma 1, lett. g), d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 e degli artt. 1 e 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 109/2006 afferenti proprio l’esercizio delle funzioni di sostituto Procuratore della Repubblica presso l’ufficio siracusano. Nel dettaglio, veniva contestata una grave ed inescusabile violazione di legge, rappresentata dalla mancata tempestiva iscrizione del nominativo di un soggetto nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.), permettendo a costui, in tal guisa, il conseguimento di un indebito vantaggio , essendo sottratto, da un lato, ad ogni indagine e, dall’altro, risultando impossibile procedere nei suoi confronti atteso che il tempo trascorso aveva determinato in ogni caso l’estinzione del reato per prescrizione.

7.4. Orbene, come è noto, nel caso di illeciti ex artt. 1 e 2, comma 1, lett. a) e g) d.lgs. 109/2006 non è punita solo la mera omissione (ossia, il non iscrivere la notizia di reato), bensí anche la violazione dei generali doveri del magistrato che « arrec [hi] ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti ». Conseguentemente, nel caso in esame, la mancata tempestiva iscrizione deve essere valutata nel piú ampio quadro di deviazione dai canoni dell’ordinario svolgimento delle funzioni giurisdizionali, sviluppandosi in un maggior lasso temporale (sul concorso dei due illeciti v. Cass. sez. un., 4 febbraio 2021, n. 2610). Difatti, l’offesa al bene giuridico si protraeva sino al momento in cui si «consolidava» l’indebito vantaggio conseguito dal privato, ossia allorquando effettivamente si prescriveva il reato: a tale riguardo va ribadito come la violazione in parola non costituisce illecito di mera condotta, bensí di evento, risultando cioè necessario l’accadimento dell’evento lesivo (Cass, sez. un., 15 febbraio 2011, n. 3669) ovvero il conseguimento dell’indebito vantaggio (Cass., sez. un., 27 novembre 2013, n. 26548).

7.5. Ciò chiarito, va osservato come l’esame dei documenti in atti non consente di fissare con rigore il momento di effettivo conseguimento dell’indebito vantaggio e quindi di consumazione dell’illecito disciplinare: circostanza rilevante in quanto quest’ultimo rappresenta, altresí, il dies a quo dal quale computare il termine decennale previsto dall’art. 37, comma 2, T.U.

7.6. Tuttavia, è possibile desumere tale termine in maniera approssimativa, di guisa da evidenziare comunque la verosimile violazione della disposizione da ultimo citata. In particolare, può rilevarsi come dalla sentenza disciplinare emerga che le condotte illecite del soggetto beneficiario dell’omissione del controinteressato (inerenti alla gestione di un’agenzia assicurativa) risalissero all’anno 2006: conseguentemente, ipotizzando il delitto di truffa aggravata, la prescrizione avrebbe dovuto determinare l’estinzione del reato in sette anni e mezzo (v. artt. 157 e 161 c.p. – si assume l’intervenuta interruzione del termine per almeno una volta e non si considerano le ulteriori circostanze che possono incidere sulla sua durata, come la recidiva) e quindi nel 2013. Orbene, appare evidente che qualsiasi giorno dell’anno 2013 sia ricompreso nel decennio anteriore alla vacanza dell’ufficio siracusano (23 marzo 2022) e, quindi, rilevante ai sensi dell’art. 37, comma 2, T.U.

7.7. Nonostante la descritta imprecisione nell’individuazione del giorno di consolidamento dell’indebito vantaggio, va comunque rigettata l’istanza istruttoria avanza da parte ricorrente: difatti, l’acquisizione dell’intero incartamento del giudizio disciplinare imporrebbe a questo Tribunale di svolgere l’istruttoria non compiuta dal Csm, assumendo cosí un ruolo di supplenza , in manifesta violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a.

7.8. Pertanto, essendo palese (come già osservato supra al § 7.1.) il difetto d’istruttoria, appare chiaro come debba essere rimesso all’organo di autogoverno sia, da un lato, l’accertamento dell’effettiva data di consumazione dell’illecito sia, dall’altro, la valutazione della rilevanza, ai fini della nomina all’incarico semidirettivo, di tale infrazione.

8. Sebbene l’accoglimento del primo motivo di ricorso sia sufficiente a caducare il provvedimento gravato, seguendo un consolidato indirizzo pretorio finalizzato a garantire la pienezza della tutela giurisdizionale (v. Cons. Stato, ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5), vanno scrutinate anche le ulteriori censure spiegate con il ricorso: esse, peraltro, sono tutte fondate, nonché strettamente connesse, sicché appare opportuno trattarle unitariamente.

8.1. Difatti, l’intero impianto motivazionale appare, oltre che scarno, illogico e contrastante con le disposizioni della circolare dell’organo di autogoverno, frutto di un’istruttoria carente e lacunosa.

8.2. In primo luogo, va rilevato come il Csm non abbia in alcun modo dato evidenza di aver effettivamente esaminato il profilo della ricorrente: difatti, l’esposizione appare estremamente sintetica, esaurendosi nell’enunciazione delle funzioni svolte dalla dott.ssa -OMISSIS-presso i diversi uffici ove ha prestato servizio nella propria carriera. Orbene, sebbene – per giurisprudenza consolidata – non sia necessario indicare con il medesimo grado di approfondimento i percorsi professionali dei candidati al posto, va sottolineato come, nel caso in esame, l’organo di autogoverno abbia sostanzialmente limitato la comparazione al raffronto degli indicatori specifici: in altre parole, contravvenendo alle disposizioni della propria circolare (v. art. 2 T.U.), il Csm ha proceduto ad una valutazione « meramente cumulativa degli indicatori » (cfr. art. 26, comma 2, T.U. – in giurisprudenza, v. Cons. Stato, sez. VII, 19 aprile 2023, n. 3990).

8.3. Ciò è particolarmente evidente per il profilo del merito (art. 4 T.U.) e degli indicatori generali (artt. 6 ss. T.U.): invero, essendo totalmente omessa la descrizione delle esperienze maturate dalla ricorrente, risulta impossibile verificare la legittimità della preferenza accordata al dott. -OMISSIS-. A tal proposito, apodittica è l’affermazione secondo cui « sul piano degli indicatori generali […] non si ravvisano elementi che possano condurre a sovvertire il giudizio di prevalenza » non essendo stata posta in relazione alle circostanze oggetto di esame.

8.4. Quanto invece alla valutazione dell’indicatore specifico di cui all’art. 15, comma 1, lett. a), T.U., va rilevato come il Csm abbia reputato prevalente il controinteressato in quanto portatore di una piú lunga esperienza nelle funzioni requirenti, specialmente nel territorio siracusano. Orbene, ambedue le statuizioni appaiono contrastare con la previsione della circolare. Difatti, entrambi i candidati vantano un’analoga esperienza nel settore penale (peraltro solo la ricorrente ha svolto anche funzioni giudicanti in piú uffici distinti, collocati in differenti distretti): pertanto, l’enunciazione secondo cui il maggior tempo speso nelle funzioni requirenti sia di per sé da valorizzare appare contrastare con il richiamato art. 8 T.U., considerato soprattutto che non sono state allegate circostanze di particolare rilievo (ossia « risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi ») che potessero giustificare in qualche modo la prevalenza del dott. -OMISSIS-. Similmente, la circostanza che il controinteressato abbia svolto le proprie funzioni sempre e solo nel territorio siracusano non può rappresentare una prevalenza nel giudizio comparativo, in quanto la sua peculiare conoscenza del circondario non è indicato quale titolo di preferenza (secondo Cons. Stato, sez. V, 31 agosto 2021, n. 6125, è consolidato il « principio giurisprudenziale per cui la conoscenza dell’ufficio ad quem e del suo territorio non può, anche alla luce del principio costituzionale di eguaglianza e della sua declinazione all’art. 51 Cost., come del principio dell’art. 107, comma 3, Cost., per cui i magistrati si distinguono soltanto per diversità di funzioni, assumere rilievo in uno scrutinio comparativo che è per sua natura su base nazionale e dunque non può che prescindere dal radicamento personale sul singolo territorio »).

8.5. Similmente, in relazione all’indicatore di cui all’art. 15, comma 2, lett. b), T.U. deve osservarsi come il Csm abbia valorizzato una serie di esperienze eterogenee che il controintressato poteva vantare, le quali, però, a ben vedere non afferiscono precipuamente alla collaborazione nella gestione degli uffici. Difatti, si tratta per lo piú di esperienze nel lavoro giudiziario, come il coordinamento tra le Procure del distretto (cfr. art. 8 T.U.), od ordinamentali ed organizzative (art. 11 T.U.) che quindi non possono essere sussunte nella fattispecie astratta di cui all’art. 9 T.U. A rigore, le uniche effettive esperienze di collaborazione rilevanti ai fini della valutazione sono quelle di coordinamento del gruppo esecuzioni penali, del gruppo misure di prevenzione, del gruppo affari civili nonché l’incarico di coordinatore del servizio definizione affari semplici: tuttavia, solo per quest’ultimo incarico è stata indicata la concreta attività di cooperazione e direzione di ulteriori magistrati (onorarî) svolta dal dott. -OMISSIS-, circostanza invece totalmente omessa per le altre attività. Proprio la limitatezza della motivazione rende arduo comprendere compiutamente le ragioni per le quali il controinteressato debba prevalere nei confronti della ricorrente, atteso che anche costei ha coordinato un gruppo specializzato (tra l’altro presso un ufficio di grandi dimensioni). Inoltre, irrilevante è anche l’apprezzamento dell’incarico di vicario asseritamente conferito al controinteressato: difatti, l’assunzione di tale ruolo è ammessa solamente per chi già svolge funzioni semidirettive (v. art. 1, comma 3, d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106). In ultimo, va rilevato come il Csm abbia valorizzato una serie di attività di collaborazione successive alla data di vacanza dell’incarico, in palese contrasto con numeroso disposizioni della circolare (es. art. 44 T.U.) che «congelano» alla data della vacanza le esperienze dei candidati, prevedendo cosi l’irrilevanza dei titoli acquisiti e delle attività svolte dall’aspirante dopo la scopertura del posto.

9. Alla luce della complessiva fondatezza delle doglianze spiegate, il ricorso va accolto con annullamento della delibera gravata e restituzione degli atti all’organo di autogoverno affinché eserciti nuovamente il potere di conferimento dell’incarico.

10. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Csm, mentre possono essere compensate per il resto.

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