TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-09-23, n. 202416522

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-09-23, n. 202416522
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202416522
Data del deposito : 23 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/09/2024

N. 16522/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05109/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5109 del 2017, proposto da A F, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio D'Acunto, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Tocci in Roma, via di Villa Severini 54;



contro

Comune di Lanuvio, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

della determinazione n. 388 del 10.10.2016 con la quale il Comune di Lanuvio ordinava l'acquisizione e l'immissione in possesso al patrimonio disponibile del Comune dell'immobile abusivamente realizzato dal Sig. Orazi Enrico, attualmente di proprietà del Sig. Flori A, distinto al Catasto del Comune di Lanuvio al foglio 6 mappale 636 sub 502;

di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 luglio 2024 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 12 maggio 2017 e depositato il 1° giugno successivo, il ricorrente ha impugnato l’atto meglio indicato in epigrafe, notificato il 15 marzo 2017, con cui il Comune di Lanuvio: visto il verbale di accertamento di violazione urbanistica del 26 settembre 2003, consistente nella costruzione abusiva, su terreno di proprietà di Enrico Orazi, di un fabbricato su due livelli, di misure 11 metri per 6 metri e altezza di 7 metri; vista l’ingiunzione del 13 novembre 2003, notificata il 18 novembre 2003, con cui si ordinava la demolizione del manufatto entro 90 giorni; considerato che con verbale del 26 maggio 2004 era stato accertato che il signor Orazi non aveva provveduto a demolire il manufatto e che la proprietà dello stesso era nel frattempo passata all’odierno ricorrente, al quale il 10 ottobre 2016 veniva notificato il verbale di accertamento di inottemperanza del 26 maggio 2004; ordinava l’acquisizione e l’immissione nel possesso dell’immobile in questione (ora foglio

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