TAR Perugia, sez. I, sentenza 2016-11-17, n. 201600712
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Pubblicato il 17/11/2016
N. 00712/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00116/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 116 del 2007, proposto da:
Radio Subasio s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato F B, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, piazza Danti, 7;
contro
Ministero delle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
Ispettorato Territoriale Umbria - Marche del Ministero Comunicazioni;
nei confronti di
Rai Way s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Pandiscia, con domicilio eletto presso Mario Rampini in Perugia, piazza Piccinino n.9;
Rai - Radiotelevisione Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe De Vergottini e Giulia Migliorini, con domicilio eletto presso Giulia Migliorini in Perugia, corso Vannucci n. 30;
per l'annullamento
previa sospensiva
- del provvedimento datato 19.1.2007 avente ad oggetto “Radio Subasio Più - esercizio impianto di M. Pietrolungo - Spello (Pg) freq. 99.900 Mhz.” con il quale si disponeva la revoca dell’autorizzazione del 8.9.2005 e si ordinava il ripristino del sistema radiante dell’impianto in oggetto e della frequenza censita 99.950 Mhz;
- nonché del provvedimento datato 12 marzo 2007 avente ad oggetto “Radio Subasio Più - esercizio impianto di M. Pietrolungo - Spello (Pg) freq. 99.900 Mhz.” con il quale si confermava la revoca dell’autorizzazione del 8.9.2005 e si disponeva il ripristino del sistema radiante dell’impianto in oggetto e della frequenza censita 99.950 Mhz;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Comunicazioni, di Rai Way s.p.a. e di Rai - Radiotelevisione Italiana s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2016 il dott. P A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- con il ricorso in epigrafe, integrato con atti di motivi aggiunti, l’odierna società ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe indicati con i quali in riferimento all’ impianto di M. Pietrolungo - Spello (Pg) si disponeva la revoca dell’autorizzazione del 8 settembre 2005 e si ordinava il ripristino del sistema radiante dell’impianto in oggetto e della frequenza censita 99.950 Mhz., deducendo articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere;
- il Ministero delle Comunicazioni e le controinteressate si sono costituiti in giudizio, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame;
- all’udienza pubblica del 26 ottobre 2016 le parti hanno depositato il sopravvenuto provvedimento di definitiva autorizzazione a trasmettere dall’impianto sito in Monte Subasio in località Bolsella presso il Comune di Perugia, sulla frequenza 99.900 Mhz, dando concordemente atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione;
Considerato, pertanto, che conformemente all’istanza proveniente dall’odierno ricorrente, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35 comma 1, lett c), cod. proc. amm.;
L’esito della lite giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.