TAR Catania, sez. III, sentenza 2011-01-28, n. 201100206
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N. 00206/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00461/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 461 del 1996, proposto da:
C M, rappresentato e difeso dall'avv. A V, con domicilio eletto pressolo studio del predetto difensore in Catania, via Milano, 97;
contro
Ministero della difesa in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare dell’Aeronautica, 12° Divisione , datato 24/10/1995 con il quale è stata rigettata l’istanza di equo indennizzo , prodotta in data 28/2/1991 per infermità “sindrome dissociativa” contratta in servizio ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, con decisione n.327/1990/M depositata in data 12/12/1990, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. Curatolo avverso il diniego opposto all’istanza di riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata per causa di servizio (presentata in data9/6/1961), riconosceva che l’infermità patita dal ricorrente (sindrome dissociativa) era stata contratta da questi durante il servizio di leva e, conseguentemente riconosceva il diritto alla prima categoria di pensione privilegiata con decorrenza dalla data del congedo (3/5/1960).
In data 28/2/1991 il sig. Curatolo presentava al Ministero della difesa domanda per conseguire l’equo indennizzo di cui alla L. n. 23/12/1970 n. 1094.
Con il provvedimento in epigrafe il Ministero della difesa rigettava l’istanza ( e non dava corso al procedimento per l’accertamento dei presupposti per l’erogazione del beneficio), motivando detto diniego sul rilievo che il richiedente era stato collocato in congedo in data 3/5/1960, quindi, molti anni prima dell’ 1/1/1979 data di decorrenza dei benefici derivanti dall’applicazione della L. 3/6/1981 n.308 che ha esteso al personale militare di truppa il beneficio dell’equo indennizzo di cui alla legge 23/12/ 1970 n.1094.
Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 29/12/1995, il sig. Curatolo proponeva un motivo di gravame deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e7 della L.3/ degli artt. 4 e7 della L.3/6/1981 n. 308, violazione dell’art.11 disposizioni sulla legge in generale degli artt. 4 e7 della L.3/6/1981 n. 308, violazione dell’art.11 disposizioni sulla legge in generale 6/1981 n. 308, violazione dell’art.11 disposizioni sulla legge in generale.
Il postulato sul quale si sorregge l’unico motivo posto a supporto del diniego avversato sarebbe errato atteso che gli artt. 4 e 7 della L.n. 308/1981 nello stabilire i benefici in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze Armate designerebbero un più ampio ambito di applicabilità non solo oggettivo, ma anche oggettivo.
I predetti articoli andrebbero interpretati combinandone i disposti con quanto statuito in materia di equo indennizzo dalla L. n. 1034/1970.
Coordinando i testi delle due norme, ed operando una interpretazione logico sistematica del combinato disposto delle stesse, si dovrebbe pervenire alla conclusione che per effetto della L. n. 1094/1970 il beneficio avrebbe dovuto essere riconosciuto anche ad esso ricorrente sebbene cessato dal servizio di leva nel 1960.
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Alla pubblica udienza del 12/1/2011 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
La motivazione sulla quale si fonda l’atto impugnato resiste al dedotto motivo di violazione e falsa applicazione della degli artt. 4 e7 della L.3/6/1981 n. 308, violazione dell’art.11 disposizioni sulla legge.
Invero, l’Amministrazione ha ritenuto che l’istanza di concessione di equo indennizzo non potesse trovare accoglimento atteso che “è elemento preclusivo all’avvio del relativo procedimento il fatto che l’interessato sia stato collocato in congedo in data 3/5/1960 molti anni prima dell’1/1/1979 data di decorrenza dei benefici introdotti dalla L. n. 3/6/1981.”
La motivazione è conforme ai principi generali della irretroattività della norma, in mancanza di espressa disposizione in senso contrario, atteso che la legge dispiega i propri effetti dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Nel caso di specie la Legge n. 308/1981, all’art. 7, dispone testualmente, con una norma di chiusura, che “i benefici della presente legge decorrono dal 1/1/1979”. Pertanto in base al dato letterale della norma il ricorso va rigettato.
La giurisprudenza, d'altronde, ha già esaminato la questione di fondo sottesa al ricorso in esame, osservando che la speciale elargizione prevista dall'art. 6, della L. n. 308/1981 non è erogabile per eventi verificati anteriormente al 1° gennaio 1979 (Consiglio Stato , sez. IV, 07 febbraio 1990 , n. 67).
Analogamente, per il personale di leva, il Consiglio di Stato, con decisione n. 32 del 7 dicembre 1979 e parere n. 50 del 1980 ha stabilito che per le infermità ascritte a categoria in epoca anteriore al 1° gennaio 1979 e che poi si aggravino, provocando una variazione della categoria d’iscrizione, si può concedere l’equo indennizzo per differenza purché l’interessato abbia presentato domanda entro i 5 anni dal 2 luglio 1981, data d’entrata in vigore della legge 308/81.
Poiché, dunque, l'odierno ricorrente ha presentato domanda per conseguire l’equo indennizzo, di cui alla L. n. 23/12/1970 n. 1094, solamente in data 28/2/1991, è evidente che non può legittimamente chiedere l'erogazione dei benefici ex L. 308 cit. .
Né può rilevare, in contrario, il fatto che l'odierno ricorrente abbia avuto riconosciuta la causa di servizio ai fini della corresponsione della pensione privilegiata (giusta la sentenza della Corte dei Conti n. 327 del 1990 di cui è cenno in narrativa), stante l'autonomia dei due giudizi;come di recente ritenuto, in fattispecie similare, da Cass. SS.UU. n. 5467/2009, espressasi sul conflitto negativo di giurisdizione insorto tra Corte dei Conti e Giudice del lavoro (pubblico impiego contrattualizzato). E di fatti, dalla citata decisione della Cassazione si evince che entrambi gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio procedono autonomamente, in quanto finalizzati a erogare trattamenti diversi: sicché la Corte dei Conti ha giurisdizione in relazione all'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata;il giudice del lavoro (ordinario o amministrativo) avrà giurisdizione quando detto accertamento sarà finalizzato - come è nel caso di specie - alla concessione dell'equo indennizzo.
Attesa la peculiarità della fattispecie, avuto riguardo al fatto che il ricorrente è stato riconosciuto portatore di sindrome dissociativa, si ritiene di compensare le spese.