TAR Milano, sez. III, sentenza 2019-06-03, n. 201901262
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Testo completo
Pubblicato il 03/06/2019
N. 01262/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02564/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2564 del 2012, proposto da
G L, rappresentato e difeso dagli avvocati S C, G R, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, Via Vincenzo Monti 8
contro
Comune di Varenna, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio eletto in Milano, Piazza Bertarelli, 1
per l'annullamento
della deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 19.6.2012, con cui è stata respinta la domanda, proposta dal ricorrente in data 5.5.2012, finalizzata ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute nell’ambito di un processo penale conclusosi con assoluzione del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Varenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 maggio 2019 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto il sig. G L ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 19.6.2012, con cui è stata respinta la domanda, proposta dal ricorrente in data 5.5.2012, finalizzata ad ottenere il rimborso delle spese – nella misura di €. 13.801,32 – sostenute nell’ambito del procedimento penale svoltosi innanzi al Tribunale di Lecco per reati che sarebbero stati commessi nella sua qualità di componente della commissione edilizia del Comune di Varenna, in concorso con altri imputati, e riguardanti i delitti di cui agli artt. 329 del codice penale; 181, comma 1 bis del d.lgs. 42/2004; 44, comma 1 lett. c) del d.lgs. 380/2001.
Il ricorrente è stato assolto con