TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2024-02-15, n. 202400390

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2024-02-15, n. 202400390
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202400390
Data del deposito : 15 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/02/2024

N. 00390/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00028/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 28 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;



per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del decreto di revoca delle misure di accoglienza, emesso dal Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, Prot. Uscita N. -OMISSIS- del 20.12.2023, notificato al Ricorrente in data 03.01.2024, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2024 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che

con provvedimento adottato in data 20.12.2023, il Prefetto di -OMISSIS- ha disposto, in applicazione degli articoli 13 e 23, comma 1, lett. a, del D. Lgs. n. 142 del 2015, la revoca le misure di accoglienza erogate nei confronti del sig. -OMISSIS-, in conseguenza dell’allontanamento ingiustificato dal 17 dicembre 2023, senza alcuna preventiva comunicazione, e del conseguente abbandono del centro di accoglienza;

il ricorrente ne ha chiesto l’annullamento per: 1. violazione di legge per omessa comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7, 8 e 10 bis Legge 241/1990; 2. difetto di istruttoria; carenza di motivazione; eccesso di potere e travisamento dei fatti; violazione dell’art. 14 e dell’art. 17 Decreto Lgs 142/2015; violazione del principio di proporzionalità tra la condotta contestata al Ricorrente e la sanzione inflittagli; 3. violazione della Direttiva 2013/33/UE; violazione della normativa nazionale relativa alla revoca delle misure di accoglienza;

si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

con i

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