TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2024-02-15, n. 202400390
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Pubblicato il 15/02/2024
N. 00390/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00028/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 28 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto di revoca delle misure di accoglienza, emesso dal Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, Prot. Uscita N. -OMISSIS- del 20.12.2023, notificato al Ricorrente in data 03.01.2024, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2024 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che
con provvedimento adottato in data 20.12.2023, il Prefetto di -OMISSIS- ha disposto, in applicazione degli articoli 13 e 23, comma 1, lett. a, del D. Lgs. n. 142 del 2015, la revoca le misure di accoglienza erogate nei confronti del sig. -OMISSIS-, in conseguenza dell’allontanamento ingiustificato dal 17 dicembre 2023, senza alcuna preventiva comunicazione, e del conseguente abbandono del centro di accoglienza;
il ricorrente ne ha chiesto l’annullamento per: 1. violazione di legge per omessa comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7, 8 e 10 bis Legge 241/1990;2. difetto di istruttoria;carenza di motivazione;eccesso di potere e travisamento dei fatti;violazione dell’art. 14 e dell’art. 17 Decreto Lgs 142/2015;violazione del principio di proporzionalità tra la condotta contestata al Ricorrente e la sanzione inflittagli;3. violazione della Direttiva 2013/33/UE;violazione della normativa nazionale relativa alla revoca delle misure di accoglienza;
si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
con i tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, si assume l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 7 della legge 241 del 1990, non essendo stato comunicato l’avvio del procedimento, per carenza di istruttoria, poiché l’amministrazione non avrebbe considerato che l’allontanamento sarebbe stato determinato da motivi non riconducibili alla volontà del ricorrente (per le difficoltà incontrate successivamente alla visita al pronto soccorso presso l’ospedale di -OMISSIS-, la notte del 16 dicembre, come risulterebbe da quattro telefonate, effettuate da differenti numeri, al responsabile della struttura per domandare indicazioni al fine di potere fare rientro nel centro di accoglienza) e per violazione della direttiva 2013/33/UE;
le doglianze sono fondate;
le sentenze della Corte di Giustizia U.E., Grande Sezione, 12 novembre 2019, C-233/2018, e della Decima Sezione, 1° agosto 2022, C-422/2021, hanno rilevato come le sanzioni espulsive, previste nell’art. 23 del D. Lgs. n. 142 del 2015, non lasciando spazio ad alcuna graduazione (e contravvenendo pertanto al principio di proporzionalità) e nel contempo non consentendo di predisporre una tutela delle esigenze elementari dello straniero che ne viene attinto (contrastando così con la necessaria tutela della dignità umana) devono essere disapplicate dal giudice nazionale (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 31 maggio 2022, n. 1275);successivamente il citato art. 23, al fine di adeguarne il contenuto alla disciplina europea, è stato modificato con il decreto legge n. 20 del 2023, convertito in legge n. 50 del 2023;
come evidenziato dalla giurisprudenza, la revoca delle misure di accoglienza di cui al citato art. 23 ha natura sanzionatoria e, salvo ragioni di particolare urgenza connesse alla particolare pericolosità dello straniero o, più in generale, alla tutela della sicurezza pubblica, deve essere preceduta da una necessaria interlocuzione procedimentale con il destinatario dell’eventuale revoca;e ciò, in ragione delle gravi conseguenze che la misura può determinare per il godimento dei suoi stessi diritti fondamentali (Consiglio di Stato, III, 13 luglio 2022, n. 5942). Inoltre, è necessario che le eccezioni al coinvolgimento procedimentale emergano compiutamente dal provvedimento amministrativo e che le stesse ragioni di urgenza vengano qualificate e valutate, di volta in volta, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla sussistenza di fatti di gravità ed evidenza tali da non consentire di procrastinare ulteriormente l’adozione del provvedimento;
nel caso di specie, il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza non è stato preceduto da alcun contraddittorio procedimentale e nell’atto impugnato non è stata indicata alcuna ragione che possa avere impedito la comunicazione dell’avvio del procedimento al ricorrente;
inoltre, nella specie non può nemmeno reputarsi configurata l’ipotesi di “revoca automatica” di cui all’art. 23, comma 1, lett. a, D. Lgs. n. 142 del 2015, per avvenuto abbandono della struttura da parte del ricorrente, poiché la nozione di “abbandono” del centro di accoglienza va tenuta distinta da quella di “allontanamento”, atteso che solo nella prima è insito il riferimento implicito a un coefficiente di tipo soggettivo implicante l’intenzionalità della scelta dello straniero di fare a meno in modo definitivo del dispositivo di accoglienza (Consiglio di Stato, III, 13 luglio 2022, n. 5942);
la documentazione depositata in giudizio – da cui risultano i tentativi effettuati dal ricorrente per contattare la struttura e farvi rientro successivamente alla visita effettuata presso il pronto soccorso dell’ospedale di -OMISSIS- (doc. 2 e 3) – consente di escludere che la condotta posta in essere possa essere qualificata come “abbandono” del centro di accoglienza e che giustifichi la revoca delle misure di accoglienza;
per le ragioni esposte il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
le spese di giudizio, in ragione delle peculiarità della controversia, possono essere compensate tra le parti;
si conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta con decreto n. -OMISSIS- dall’apposita Commissione, considerata la fondatezza del ricorso;