TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-03-19, n. 201800191

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-03-19, n. 201800191
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201800191
Data del deposito : 19 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/03/2018

N. 00191/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01492/1993 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1492 del 1993, proposto da:
B F, rappresentato e difeso dagli avvocati M D, G D C, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. M D, in Ancona, via Matteotti, 99;

contro

I.N.R.C.A. Ancona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato I L, con domicilio eletto presso lo studio Avv. I L, in Ancona, via Santa Margherita, 5;

per l'annullamento

della nota prot. n. 4007/93-C del 15 giugno 1993, a firma del Segretario Generale dell’INRCA di Ancona, ricevuta dall’interessato in data 21 luglio 1993, nella parte in cui viene negato il diritto del ricorrente al riconoscimento dell’inquadramento giuridico ed economico nella posizione funzionale di Aiuto di Laboratorio Farmacista in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 123/1991;

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente all’inquadramento giuridico ed economico nella posizione funzionale di Aiuto di Laboratorio Farmacista a decorrere dall’applicazione nei suoi confronti della Tabella dell’allegato II del D.P.R. n. 761 del 1979 e del D.P.R. n. 348 del 1983 e quindi del diritto alla relativa corresponsione delle differenze retributive.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.R.C.A. di Ancona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, a far tempo dal 1° aprile 1981, è dipendente dell’INRCA di Ancona, essendo risultato vincitore del concorso indetto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 459/1979. La predetta selezione era stata bandita per la copertura di un posto di Farmacista Collaboratore. Come esposto in ricorso, il dott. B è stato inquadrato nella qualifica di Farmacista Collaboratore ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 128/1969 (il quale, per l’unità di Farmacia interna, prevedeva per i farmacisti laureati due sole qualifiche).

Sempre dal ricorso risulta che, dal 17 luglio 1988 (data in cui è stato collocato a riposo il Direttore di Farmacia) al 31 ottobre 1992, il dott. B è stato l’unico laureato in servizio presso l’U.O. di Farmacia dell’INRCA di Ancona.



2. Sulla base di tali incontestati presupposti fattuali, il dott. B agisce in questa sede per conseguire l’accertamento del diritto all’inquadramento nella qualifica di Aiuto di Laboratorio Farmacista (Farmacista Coadiutore).

A sostegno della domanda, il dott. B invoca, in particolare, la sentenza della Corte Costituzionale n. 123 del 1991, recante la declaratoria di incostituzionalità della tabella allegato n. 2 al DPR n. 761/1979, nella parte in cui era previsto che i farmacisti inquadrati nella qualifica di Farmacista Collaboratore ai sensi del DPR n. 128/1969 fossero automaticamente inquadrati nella qualifica di Farmacista Collaboratore di cui all’allegato 1 al DPR n. 761/1979 e non nella (neo introdotta) qualifica di Farmacista Coadiutore. Il ricorrente evidenzia inoltre che, alla luce della sentenza n. 123/1991, diventa irrilevante il fatto che egli non fosse in servizio alla data del 20 dicembre 1979.

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