TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-03-02, n. 202102537

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-03-02, n. 202102537
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202102537
Data del deposito : 2 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/03/2021

N. 02537/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02726/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2726 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Mario Macri' e D V, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. L C, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- del Decreto del Presidente della Repubblica del-OMISSIS-di scioglimento del Consiglio Comunale -OMISSIS-e di nomina della commissione straordinaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. -OMISSIS-;

-della Deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del -OMISSIS-;

- della Relazione del Ministro dell’Interno del -OMISSIS-;

- della Relazione del Prefetto di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-;

- del Verbale del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di -OMISSIS-;

- della Relazione della Commissione d’indagine presso il Comune -OMISSIS--OMISSIS-;

- del diniego all’accesso agli atti opposto dalla Prefettura di -OMISSIS-;

- del diniego all’accesso agli atti opposto dal Ministero dell’Interno prot. n. -OMISSIS-;

- del diniego all’accesso agli atti opposto dal Comune -OMISSIS-con nota del -OMISSIS-;

- del diniego per silentium del Comune -OMISSIS-relativamente all’istanza di accesso agli atti, indirizzati alla Responsabile del Servizio Finanziario in data 6 aprile 2020;

- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, anche allo stato non conosciuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, nonché del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice, nell'udienza del giorno 24 febbraio 2021, la dott.ssa Laura Marzano in collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 4 D.L. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l’art. 25 D.L. 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.



FATTO

Con Decreto del Ministro dell’Interno del 12 febbraio 2019 veniva concessa delega al Prefetto di -OMISSIS- al fine di effettuare l’accesso ispettivo presso l’amministrazione comunale -OMISSIS-(RC), ai sensi dell’art. 1, comma 4, D.L. 6 settembre 1982, n. 629.

Con successivo provvedimento del 18 febbraio 2019 il Prefetto nominava una Commissione d’indagine, alla quale assegnava il termine di tre mesi, prorogato per ulteriori tre mesi, per compiere gli accertamenti necessari.

La relazione della Commissione -OMISSIS- veniva esaminata dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di -OMISSIS-, integrato con la partecipazione del Procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di -OMISSIS- e del Procuratore della Repubblica di -OMISSIS- in data 25 settembre 2019.

All’esito il Prefetto, ritenendo sussistenti i presupposti per l’adozione della misura di cui all’art. 143, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), con relazione del 27 settembre 2017 proponeva al Ministro dell’Interno l’adozione del provvedimento dissolutorio.

Il Ministro dell’Interno, con relazione del -OMISSIS-, che riprende, pedissequamente, la linea dei fatti e delle argomentazioni sviluppate dal Prefetto, concordava per lo scioglimento del Consiglio Comunale di -OMISSIS-; quindi il Consiglio dei Ministri, con deliberazione adottata nella riunione del -OMISSIS-, decideva conformemente; infine il Presidente della Repubblica, con Decreto del 27 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 24, del 30 gennaio 2020, disponeva lo scioglimento del Consiglio comunale -OMISSIS-e l’affidamento della gestione dell’Ente ad una Commissione straordinaria, per un periodo di diciotto mesi.

I ricorrenti, con nota via pec del 3 marzo 2020, chiedevano al Ministro dell’Interno e al Prefetto di -OMISSIS-, l’accesso agli atti; l’istanza veniva respinta con note della Prefettura di -OMISSIS-, prot. n. 955/2020/Segr.Sic. e del Ministero dell’Interno prot. n. -OMISSIS-.

Analoga sorte subiva l’istanza di ostensione prodotta in data 4 marzo 2020 nei confronti del Comune di -OMISSIS-.

Avverso i suddetti atti sono insorti i ricorrenti, rispettivamente sindaco, vicesindaco, assessori e consiglieri del suddetto comune, formulando i seguenti tre motivi con i quali deducono:

1) la violazione delle garanzie partecipative non essendo stato loro concesso di partecipare al procedimento; chiedono pertanto che venga rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale se l’art. 143 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, laddove non prevede il contraddittorio endoprocedimentale, la partecipazione e il diritto di accesso agli atti in favore dei soggetti nei cui confronti sia avviato il procedimento di scioglimento del Consiglio comunale, sia compatibile con i principi del diritto dell’Unione Europea;

2) l’illegittimità dei plurimi dinieghi di accesso agli atti che avrebbero vulnerato il loro diritto di difesa;

3) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 143 TUEL, nonché l’eccesso di potere sotto il profilo di: carenza dei presupposti, del travisamento dei fatti, dell’illogicità manifesta e della carenza di istruttoria, con riferimento a tutte le affermazioni contenute nei provvedimenti impugnati e, segnatamente nella relazione prefettizia che censurano seguendo la scansione dello stesso provvedimento, strutturato in dodici paragrafi.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno e la Prefettura di -OMISSIS-, costituiti in giudizio, hanno chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza.

Con ordinanza n. 4266 in data 11 giugno 2020 è stata disposta l’acquisizione di copia integrale, dall’amministrazione, fermo il rispetto delle cautele imposte dalla natura classificata del testo, degli atti istruttori sulla base dei quali è stato emanato l’impugnato provvedimento di scioglimento, riservando alla decisione di merito anche la delibazione sulle incidentali istanze di accesso agli atti.

Anche il Comune -OMISSIS-si è costituito in giudizio per resistere al secondo motivo, limitatamente alle censure inerenti i dinieghi di accesso agli atti opposti dal Comune, nonché sul terzo motivo, limitatamente alle censure relative all’attività posta in essere dalla gestione commissariale in occasione della approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In vista della trattazione del merito i ricorrenti e il Comune resistente hanno depositato memorie conclusive; la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato documentazione.

All’udienza del 24 febbraio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. Con il primo motivo la parte ricorrente chiede la rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea del quesito pregiudiziale se l’art. 143 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - laddove non prevede il contraddittorio endoprocedimentale, la partecipazione e il diritto di accesso agli atti in favore dei soggetti nei cui confronti sia avviato il procedimento di scioglimento del Consiglio comunale - sia compatibile con il principio del contraddittorio riconosciuto dal diritto dell’Unione Europea.

In proposito la parte ricorrente fa riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale 20 giugno 2019, n. 195 (che si è espressa su una modifica all’art.143 introdotta dai decreti “sicurezza”), che riporta virgolettato il passaggio di una precedente sentenza della Consulta, 19 marzo 1993, n. 103, seguita dalla decisione 11 giugno 2014, n. 182, la quale affermava che << si è in presenza perciò di una misura di carattere sanzionatorio, che ha come diretti destinatari gli organi elettivi, anche se caratterizzata da rilevanti aspetti di prevenzione sociale per la sua ricaduta sulle comunità locali che la legge intende sottrarre, nel loro complesso, all'influenza della criminalità organizzata. Una misura di carattere straordinario, dunque, rigorosamente ancorata alle finalità enunciate nel titolo della legge 22 luglio 1991, n.221, di conversione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164 che la qualifica come "misura urgente ... conseguente ai fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (…) lo straordinario potere di scioglimento può essere adottato solo in presenza di situazioni di fatto evidenti e quindi necessariamente suffragate da obiettive risultanze […] in questo particolare tipo di atti si debba adeguatamente dar conto della sussistenza dei presupposti di fatto, del nesso logico fra questi e le determinazioni che, muovendo da essi, vengono adottate, della congruità dei sacrifici operati in relazione alle finalità da perseguire (…) Tale qualificazione, collegando la misura ad una emergenza straordinaria, attribuisce a quell'emergenza il valore di limite e di misura del potere, esercitabile perciò solo nei luoghi e fino a quando si manifesti tale straordinario fenomeno eversivo >> (Corte Costituzionale, 19 marzo 1993, n. 103).

1.2. Il motivo non merita accoglimento.

Dalla piana lettura della pronuncia del Giudice delle leggi, invocata dalla parte ricorrente, emerge come la Corte abbia espressamente qualificato la misura dissolutoria di cui all’art. 143 TUEL come “ caratterizzata da rilevanti aspetti di prevenzione

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