TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2020-12-02, n. 202012881

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2020-12-02, n. 202012881
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202012881
Data del deposito : 2 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/12/2020

N. 12881/2020 REG.PROV.COLL.

N. 05805/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5805 del 2013, proposto da
Commercianti Indipendenti Associati Societa' Cooperativa, Soc Fiera Bolzano S.p.A., Soc Agricola Mivo Ortler, Soc Cooperativa Frutticultori Società Agricola Cafa Merano, Soc Teleriscaldamento Cogenerazione Valtellina Valchiavenna Valcamonica S.p.A., Soc Elettrica Rogeno Sas, Soc Gds S.r.l., Italian Exhibition Group S.p.A. (già Soc Rimini Fiera S.p.A.), Soc Elma Ascensori S.p.A., Soc Cooperativa Agricola La Campana, Soc Tecnova S.r.l., Soc Agricola Assirelli Luciano & C, Azienda Agricola Macchiarella Ditta Individuale, Soc il Pettirosso S.r.l., Soc Fior Pietro S.r.l., Soc Sbe Varvit S.p.A., Soc Siron S.r.l., Soc Combigas S.r.l., Enerproject di Marco di Martino Ditta Individuale, Soc Greenergy S.r.l., Damiano Lilliu, Giuliano Sughi, Tuzi Enea, Gianpietro Virginio Esposito, Giuseppe Bolzoni, Iuri Oddi, Gianluca Bandini, Leopoldo Dalla Gassa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti, Alessandra Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Emanuela Romanelli in Roma, viale Giulio Cesare 14;



contro

Gestore dei Servizi Energetici Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese, Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, Maria Antonietta Fadel, con domicilio eletto presso lo studio degli avvocati Angelo Gigliola e Sergio Fidanza in Roma, Piazzale delle Belle Arti, n. 6;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

della nota pubblicata sul sito internet del GSE il 26 marzo 2013, avente ad oggetto l'aggiornamento Istat delle tariffe di cui al decreto ministeriale datato 28 luglio 2005 (Primo Conto Energia).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici Gse S.p.A., del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 27 novembre 2020 tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020 il dott. Daniele Profili come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente chiede l’accertamento della nullità, ovvero l’annullamento, della nota pubblicata il 26 marzo 2013 sul sito istituzionale del GSE con il quale l’Ente ha comunicato che, a seguito della sentenza n. 9/2012 dell’Adunanza del Consiglio di Stato, le tariffe del “Primo Conto Energia”, disciplinate dal d.m. 28 luglio 2005, così come modificato dal d.m. 6 febbraio 2006, dovessero intendersi fisse a livello nominale e decrescenti a livello reale, non dovendosi pertanto procedere al loro adeguamento Istat , così come invece ritenuto dal T.A.R. Lombardia in primo grado.

2. Col medesimo gravame, i ricorrenti hanno altresì chiesto l’accertamento del loro diritto ad ottenere all’adeguamento Istat delle tariffe incentivanti, anche previa rimessione della questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, atteso l’asserito contrasto tra il dictum giurisdizionale promanante dalla richiamata sentenza del supremo consesso amministrativo ed il diritto comunitario.

3. La vicenda affonda le radici nella versione primigenia del d.m. 28 luglio 2005, disciplinante gli incentivi riferibili al c.d. “Primo Conto Energia”, con il quale è stato stabilito l'automatico adeguamento delle tariffe incentivanti all'indice Istat precisando, all'art. 6, co. 6, che gli incentivi fossero aggiornati " a decorrere dal primo gennaio di ogni anno sulla base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevati dall'ISTAT ”.

4. Il d.m. 6 febbraio 2006 ha successivamente apportato significative modifiche al quadro normativo di riferimento, prevedendo con l’art. 4, co. 1, la modifica del richiamato art. 6, co. 6 del d.m. 28 luglio 2005, precisando così che il riconoscimento dell’aggiornamento Istat delle tariffe dovesse essere riconosciuto soltanto a quegli impianti la cui domanda di accesso agli incentivi fosse stata presentata successivamente al 2006, escludendo così gli odierni ricorrenti e gli altri operatori che avessero presentato l’istanza precedentemente. Inoltre, con l’art. 8, co. 1 del decreto del 2006 è stato altresì statuito che le modifiche dallo stesso apportate si sarebbero applicate “ alle domande inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore del D.M 28 luglio 2005 ”.

5. La ritenuta portata retroattiva di tali modifiche ha generato un contenzioso giurisdizionale, dal quale gli odierni ricorrenti sono comunque rimasti estranei, risolto in primo grado con tre sentenze da parte T.A.R. Lombardia con sede in Milano (sent. nn. 2124, 2125 e 2126 del 2006) che, riconoscendo le ragioni dei privati, ha disposto l’annullamento del prefato art. 8, co. 1, eliminando così la portata retroattiva delle statuizioni innovative contenute nel d.m. 6 febbraio 2006.

6. Tutte e tre le sentenze sono state appellate dall’Amministrazione resistente. Con una prima pronuncia, il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta

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