TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2023-11-10, n. 202316828

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2023-11-10, n. 202316828
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202316828
Data del deposito : 10 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/11/2023

N. 16828/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02350/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2350 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

- del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per l'amministrazione generale, prot. 18594 del -OMISSIS-, notificato il 28 dicembre 2022, in forza del quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale in questione, in seguito al giudizio espresso, in data 16 novembre 2022, dalla Commissione medica: “Deficit dell'acutezza visiva naturale in astigmatismo miopico composto (VN OD 1/10 – VN OS 3/10). D.M. 4 novembre 2019, n.166, art.1, comma 1, lett. e), punto 1” .


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente espone di aver partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con decreto dipartimentale n. 676 del 18 ottobre 2016, e di essere stato sottoposto, in data 16 novembre 2022, all’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, previsti dall’art. 9 del bando, all’esito del quale è stato escluso per “deficit dell’acutezza visiva naturale (VN OD 01/10 – VN OS 3/10)” in quanto non rientrante nei limiti indicati dall’art. 1, co. 1, lett. e), del D.M. 4 novembre 2019, n. 166, che esige, per gli aspiranti vigili del fuoco, un visus non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che presenta il visus più ridotto.

1.1. In recepimento del giudizio negativo espresso dalla commissione medica, l’amministrazione ha adottato il decreto n. 405 del 15 dicembre 2022, con il quale è stata formalmente disposta la sua esclusione dal concorso.

2. Avverso il citato provvedimento, il ricorrente è insorto, deducendo, con un unico motivo di ricorso e contestuale istanza di sospensiva, l’erroneità del giudizio espresso dalla commissione medica, sul quale è fondata l’estromissione dalla procedura concorsuale, dovuta alla presunta inosservanza del rigore metodologico richiesto dalle norme scientifiche di riferimento, a comprova della quale ha prodotto il certificato rilasciatogli dall’Azienda ospedaliera di -OMISSIS- il 7 settembre 2022, attestante livelli di acutezza visiva (VOD 7/10 e VOS 8/10) completamente diversi rispetto a quelli rilevati in sede concorsuale e compatibili con quelli richiesti dal D.M. n.

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