TAR Milano, sez. IV, sentenza 2010-10-20, n. 201007028
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N. 07028/2010 REG.SEN.
N. 01047/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1047 del 2009, proposto da:
F I, rappresentato e difeso dagli avv. G C, E P, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Milano via F Corridoni 39;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento n.9485/2007 Imm. emesso in data 21.07.2008 dal Questore della Provincia di Milano, notificato al ricorrente in data 31.03.2009, portante rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2010 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugnava il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 06.3.2009 veniva accolta l’istanza di sospensione.
Nell’imminenza dell’udienza di merito la difesa erariale comunicava che la Questura di Milano riesaminando gli atti alla luce del provvedimento sospensivo aveva accolto l’istanza.
E’ pertanto venuta meno l’interesse ala decisione ed il ricorso è, pertanto, improcedibile.
Appare equo compensare le spese di giudizio stante la pronuncia in rito