TAR Latina, sez. I, sentenza 2020-12-16, n. 202000469

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2020-12-16, n. 202000469
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202000469
Data del deposito : 16 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/12/2020

N. 00469/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00026/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 26 del 2020, proposto da
Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Piedimonte San Germano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giacomo Mignano in Latina, via G. B. Vico, 45;
Rete Ferroviaria Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensiva,

dell’ordinanza comunale contingibile e urgente a firma del Sindaco del Comune di Piedimonte San Germano n. 9 prot. 10444 del 29.10.2019, notificata tramite pec al ricorrente in pari data;

nonché, di ogni altro atto, antecedente e/o consequenziale, conosciuto e non, comunque annesso al predetti atto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piedimonte San Germano, di Rete Ferroviaria Italiana e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2020 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato il 18 dicembre 2019 e depositato il successivo 16 gennaio 2020, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinone, premesso di avere realizzato il ponte cavalca ferrovia insistente su Via Pistillo Km 129+593 del Comune di Piedimonte San Germano, nell’ambito dei lavori relativi al progetto denominato “ PROG. SAI FR/746- Raccordo base ferroviario Agglomerato Cassino – Pontecorvo, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Sindaco del Comune di Piedimonte San Germano, richiamate le segnalazioni da parte dei Carabinieri e della Polizia Locale riguardanti l’esistenza di criticità sul ponte in argomento che creano pericoli alla circolazione sia veicolare che pedonale, ha ordinato, ai sensi degli artt. 50 e 54, il divieto di transito ai veicoli e ai pedoni sul ponte ferroviario nonché, al ricorrente in qualità di “proprietario dell’area” e a RFI “in qualità di esecutore dell’opera”, la messa in sicurezza dello stesso.

2) A sostegno del gravame, la ricorrente, ritenendo di non dover essere la destinataria di detto ordine, deduce le seguenti censure di violazione di legge (artt. 7 e 8 L. 241/90;
art. 54 Tuel) ed eccesso di potere:

I) Omessa comunicazione dell’avvio del procedimento;

II) Difetto dei presupposti della contingibilità e urgenza;

III) Obbligo gravante sul Comune, e non sulla ricorrente, dei lavori di manutenzione in argomento, perché sebbene il tratto di strada di cui è causa risulti appartenere ancora formalmente al ricorrente, è utilizzato in via esclusiva dalla collettività.

3) Con atto depositato il 22 gennaio 2020, si è costituito in giudizio il Comune di Piedimonte San Germano deducendo, anche con successive memorie, l’infondatezza del ricorso.

4) Con atto notificato a mezzo pec il 6 febbraio 2020 e depositato il medesimo giorno, Rete Ferroviaria Italiana ha chiesto dichiararsi la propria carenza/difetto di legittimazione passiva (non essendle riferibile nessun dovere/obbligo come eventualmente derivante dai gravati provvedimenti) e la conseguente estromissione dal giudizio;
nonché, nel merito, l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

5) Con ordinanza n. 32 del 12.2.2020, la Sezione ha respinto la domanda di tutela cautelare.

6) Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2020, la causa è stata riservata per la decisione.

7) In via preliminare, va rilevata l’inammissibilità dell’intervento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a, il cui atto, epigrafato come memoria di costituzione, in realtà contiene tutti gli elementi (notificazione alle controparti, deduzione dei motivi di illegittimità dell’atto e richiesta di annullamento dello stesso) di un’autonoma impugnazione la quale, però, è proposta oltre il termine decadenziale di cui agli artt. 40 e 29 del c.p.a., essendole stato notificato il provvedimento a mezzo pec il 29.10.2019.

8) Nel merito, il ricorso principale è infondato.

9) Il Consorzio ricorrente, destinatario dell’ordinanza contingibile e urgente con la quale gli si intima di effettuare con mezzi idonei la verifica e messa in sicurezza del ponte cavalca ferrovia sito in Via Pistillo km 129+593, ritiene di non essere tenuto a tale incombente che invece, a suo dire, spetterebbe al Comune di Piedimonte San Germano perché ciò che davvero rileverebbe, nel caso di specie, è il profilo della destinazione della strada, ovvero l’uso pubblico, dovendo considerarsi che è il criterio funzionale ad essere determinante e non il criterio materiale dell'appartenenza.

10) La tesi non ha pregio, in quanto è evidente che il ricorrente, anche nel copioso richiamo di giurisprudenza operato, confonde l’obbligo di vigilanza per ragioni di sicurezza collettiva sulla corretta tenuta della strada, con l’obbligo di effettuare i lavori di manutenzione.

Nel caso come quello che ci occupa, in cui il tratto di strada è pacificamente di proprietà del Consorzio dello Sviluppo Industriale di Frosinone, giusta nota di trascrizione della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Frosinone del 03-05-1982 Reg. Gen. Vol. n. 6873 e Reg. Part. Vol. n. 6061, l’obbligo di eseguire i lavori spetta al proprietario.

Sul punto, è lo stesso precedente giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente ad affermare che “In difetto di classificazione, trattandosi di strade realizzate dal Consorzio su suolo di proprietà consortile e non essendo state ancora incluse nel demanio comunale, gli obblighi di manutenzione, oltreché l’eventuale responsabilità (anche ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.) nei confronti degli utenti delle strade, avrebbero potuto essere ritenuti di spettanza del Consorzio” (Cons. Stato, Sez. V°, n. 5643 del 2.10.2018).

Anche la giurisprudenza di primo grado è costante nell’affermare che “In presenza dei presupposti di cui all' art. 54 del d. lgs. n. 267 del 2000, il sindaco è legittimato a ordinare l'esecuzione di lavori pubblici volti a mettere in sicurezza (la circolazione e l'incolumità pubblica su) una determinata strada, purché dimostri che il soggetto destinatario dell'ordine sia l'Ente proprietario, ex art. 14, comma 1, d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285, o il gestore della stessa (T.A.R. Campania Napoli sez. V, 11/11/2019, n. 5319).

11) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto siccome destituito di fondamento.

12) Le spese del giudizio sono poste a carico del Consorzio ASI e liquidate a favore del Comune di Piedimonte San Germano, mentre sussistono motivi di compensazione con le altre parti.

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