TAR Catania, sez. IV, sentenza 2019-08-05, n. 201901963

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2019-08-05, n. 201901963
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201901963
Data del deposito : 5 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/08/2019

N. 01963/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02106/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di TA (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2106 del 2017, proposto da
AR ER BI, Telebingo S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Ferruccio Puzzello, domiciliato presso la Segreteria del Tar TA;



contro

Comune di Messina, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Ciccone, domiciliato per legge presso la Segreteria del Tar TA;
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’inteno-Questura Messina, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di TA, domiciliataria ex lege in TA, via Vecchia Ognina, 149;



per l'annullamento

dell’Ordinanza Sindacale n. 393 del 28 settembre 2017 avente ad oggetto << Orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art.86 del T.U.L.P.S. e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex art. 86 e 88 T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione >> nella parte in cui stabilisce gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro “ … negli esercizi autorizzati ex art.88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT) dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi. Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili ”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Messina, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero dell’interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2019 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La Telebingo s.r.l.- di cui il sig. BI AR ER è legale rappresentante - è una concessionaria di Stato, autorizzata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha in affidamento da anni la gestione del gioco del Bingo e l’intrattenimento con vincita in denaro a mezzo di appositi apparecchi. Tali apparecchi (Video Lottery Terminal e New Slot) sono autorizzati a funzionare col seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 11.00 alle ore 3.00, e dal venerdì alla domenica dalle ore 11.00 alle ore 4.00.

Il Comune di Messina, con l’ordinanza n. 393 del 28 settembre 2017, ha modificato l’orario di esercizio dei concessionari di Stato o autorizzati dal Ministero, ossia degli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. (sale bingo e sale VLT), prescrivendo il più seguente più restrittivo orario: dalle ore 10.00 alle ore 13.00, e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

La Telebingo srl ha impugnato col ricorso in epigrafe la citata ordinanza comunale, denunciandola affetta dai seguenti vizi:

1.- Violazione dei principi del c.d. giusto procedimento. Difetto di istruttoria procedimentale. Violazione dell’art.7 e ss. della L. n. 241/1990;

si denuncia col motivo in esame la violazione delle minime garanzie di partecipazione al procedimento, atteso che nessuna comunicazione di avvio del procedimento è stata inviata alla concessionaria ricorrente nonostante fosse soggetto direttamente interessato e facilmente individuabile ex ante e, addirittura, nonostante che l’atto emanando incidesse evidentemente in peius , modificandolo, su preesistente provvedimento più favorevole;

in aggiunta, si lamenta il fatto che non sarebbero state coinvolte in sede procedimentale (attraverso l’apposita conferenza di servizi di cui all’art. 50, co. 7, del T.U. Enti Locali) le associazioni di categoria e le altre pubbliche amministrazioni;

2.- Violazione dell’art. 3 e ss. della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per motivazione incongrua, perplessa ed insufficiente;

si assume col motivo in esame che l’organo monocratico procedente – proprio a causa della mancanza di direttive espresse in materia dal Consiglio comunale o dalla Regione - avrebbe dovuto esercitare la propria

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