TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-09-01, n. 202304955

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-09-01, n. 202304955
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202304955
Data del deposito : 1 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/09/2023

N. 04955/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03754/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 3754 del 2022, proposto da Enza D’Onofrio, S T, D G e F D M, rappresentati e difesi dall’Avv. S T, dall’Avv. D G e dall’Avv. F D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domicilia ex lege ;

per l’ottemperanza

al giudicato sul decreto nel procedimento camerale n. 632/2020 V.G. (cron. 884/2020), della Corte d’Appello di Napoli, V Sezione Civile, depositato il 20 marzo 2020.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 la dott.ssa V N F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato, in punto di fatto, che:

- i ricorrenti agiscono per l’ottemperanza al decreto n. 632/2020 V.G. (cron. 884/2020) del 20 marzo 2020 con cui la Corte d’Appello di Napoli ha condannato il Ministero intimato al pagamento:

a) in favore della ricorrente D’Onofrio, della somma di euro € 5.500,00, quale equa riparazione ex artt. 2 e 3 l. n. 89/2001 (cd. legge Pinto) per l’irragionevole durata di un processo, cui la stessa aveva partecipato;

b) in favore dei ricorrenti Tomei, Guida e Di Maio, quali procuratori antistatari, della somma di euro 450,00 per competenze, oltre ad euro 27 per spese vive ed euro 67, 50 per il rimborso forfettario delle spese generali;

- il titolo è stato notificato all’Avvocatura dello Stato in data in data 21 aprile 2020 ed è passato in giudicato come da attestazione in atti del 29 giugno 2020;

- in data 14 luglio 2020, è stata altresì inoltrata l’autodichiarazione di cui all’art. 5- sexies della legge n. 89/2001 da parte della ricorrente D’Onofrio (vd. supra , sub a));

- in data 07 luglio 2020, è stata altresì inoltrata l’autodichiarazione di cui all’art. 5- sexies della legge n. 89/2001 da parte dei ricorrenti Tomei, Guida e Di Maio (vd. supra, sub b));

- il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto di mero stile (30 settembre 2022);

Considerato che i ricorrenti chiedono al presente T.A.R, ciascuno per la parte di propria spettanza:

-) di disporre l’esecuzione del decreto suindicato;

-) di nominare a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, nel caso in cui persista l’inottemperanza dell’ente, a cura e spese dell’Amministrazione intimata;

-) di condannare l’ente intimato ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.;

-) di condannare altresì l’ente intimato al pagamento delle spese di lite, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;

- all’udienza in camera di consiglio del 05 luglio 2023, previo rilievo della possibile inammissibilità del cumulo di azioni tra ricorrenti e difensori attributari, il ricorso è stato trattenuto in decisione;

Ritenuto, preliminarmente:

- che sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia (arg. ex artt. 3 co. 2 L. 89/2001 e 114 c.p.a.;
v. ex multis , Consiglio di Stato, sez. IV, 14/04/2014, n. 1804;
Consiglio di Stato, sez. IV, 28/11/2012, n. 6021;
T.A.R. Campania, sez. IV, n.4840/2014;
T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 06/11/2012, n. 650);

- che i ricorrenti adiscono correttamente questo Tribunale, ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. c) e 113, comma 2 del c.p.a., per l’ottemperanza del Ministero resistente al decreto della Corte d’Appello di Napoli, indicato in epigrafe;

Ritenuto, inoltre, quanto all’ammissibilità e alla fondatezza della pretesa:

- che debba in effetti ammettersi l’azione cumulativa tra ricorrenti e difensori antistatari, aderendo ai principi di recente ribaditi da questo Tribunale in casi analoghi (cfr., in proposito, T.A.R. Napoli, sez. VIII, n. 1263 del 24 febbraio 2022;
id., n.2292 del 04 aprile 2022;
n. 1262 del 24 febbraio 2022);

- che risulta decorso il termine di sei mesi dall’invio all’Amministrazione (cfr., allegati da 4 a 8 della produzione allegata al ricorso) delle dichiarazioni prescritte dall’articolo 5 sexies della L. n. 89/2001 e che tanto basta, in ragione dei principi enunciati dalla giurisprudenza del Consiglio di stato (cfr., Cons. Stato Sez. IV, 16/02/2021, n. 1423) e di recente fatti propri da questo Tribunale (T.A.R. Napoli, sez. V, n. 447 del 20 gennaio 2023) ai fini dell’ammissibilità delle pretese (“Nei giudizi di ottemperanza a decisioni che abbiano concesso l’equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo, il mancato rispetto della previsione di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito, con modificazioni, in L. 28 febbraio 1997, n. 30), non importa l’inammissibilità del ricorso, essendo stata soddisfatta la finalità di piena conoscenza del debito discendente dal decisum giudiziale dal rispetto della previsione di cui all'art. 5- sexies della L. 24 marzo 2001, n. 89 (inserito dall'art. 1, comma 777, lett. l), L. 28 dicembre 2015, n. 208) e dal decorso del relativo termine di sei mesi per il pagamento delle somme dovute dalla P.A.”, cfr., Consiglio di Stato, n. 1423, cit.;
vedi anche in senso conforme, Cons. Stato Sez. III, Sent., (ud. 12/05/2022) 02-08-2022, n. 6802, per cui: “Il Collegio condivide le argomentazioni di parte appellante circa la specialità della procedura, che non prevede la notifica presso la sede reale dell’Amministrazione intimata (cfr. al riguardo Cons. Stato, sez. IV, 17 febbraio 2021, n. 1423)”);

- che l’ottemperando decreto della Corte d’Appello di Napoli è passato in giudicato, come risulta dal certificato di mancata proposizione di opposizione del 29 giugno 2020, rilasciato dalla Corte di Appello di Napoli, prodotto in atti;

- che il Ministero intimato non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto adempimento (cfr., in tema di prova dell’adempimento, per tutte, Cass. S.U. n. 12533/01);

Ritenuto, quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta :

- che quale commissario ad acta debba essere individuato un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, da designarsi a cura del Capo dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi presso il Ministero della Giustizia, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente;

- che nessun compenso dovrà essere liquidato per tale attività ai sensi del comma 8 dell’art. 5 sexies l. 89/2001 come introdotto dalla citata l. 208/2015 («qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l’azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti»);

Rilevato:

- quanto alla richiesta di condanna del Ministero della Giustizia alla corresponsione di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., che essa vada accolta, determinando il quantum dovuto nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il giorno successivo alla scadenza del termine concesso al commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza dell’Amministrazione resistente – dall’altro lato, quale dies ad quem il giorno in cui il Commissario ad acta investito dai poteri finalizzati all’esecuzione del giudicato medesimo (con conseguente contestuale trasferimento del munus e connessa preclusione a successivi interventi diretti da parte dell’Amministrazione inadempiente) avrà adottato il mandato di pagamento in favore della ricorrente;

- quanto alla richiesta di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dei compensi e delle spese del presente giudizio d’ottemperanza, che la stessa va accolta, in base alla regola della soccombenza, e che, in particolare:

-) per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l’obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 28/10/2009, n. 1798;
T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094);

-) le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all’esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (v. T.A.R. Campania, Sez. IV, n. 01103/2016);

-) non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive (ivi comprese quelle relativa all’eventuale notifica di uno o più atti di precetto), poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699;
T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348;
Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ;
T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03;
C.d.S. sez. IV n. 2490/01;
C.d.S. sez. IV n. 175/87);

-) pertanto, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato sono dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, debbano essere liquidate, in modo omnicomprensivo, come indicato in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite;

Ritenuto, pertanto, che:

- la domanda di esecuzione debba essere accolta, nei termini sopra precisati;

- l’Amministrazione debba effettuare il calcolo delle somme dovute, secondo i criteri stabiliti dal giudice nel titolo qui azionato;

- in mancanza di spontaneo adempimento, da parte del Ministero della Giustizia, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, si provvede alla nomina del commissario ad acta , secondo quanto sopra precisato, il quale s’insedierà a semplice domanda di parte ricorrente, una volta elasso tale termine, e che provvederà sollecitamente, e comunque entro e non oltre il termine dei successivi sessanta giorni, al pagamento di quanto spettante, al ricorrente, per le causali sopra indicate;

- dalle somme dovute, come indicate nel titolo esecutivo, andranno sottratte le somme eventualmente già pagate, per il medesimo titolo;

- le spese del presente giudizio d’ottemperanza, anche in funzione della serialità della controversia, vanno poste a carico del Ministero della Giustizia e sono liquidate, come in dispositivo, con attribuzione ai difensori del ricorrente, che ne hanno fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.;

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