TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-10-05, n. 202202607

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-10-05, n. 202202607
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202202607
Data del deposito : 5 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/10/2022

N. 02607/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00926/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 926 del 2022, proposto da A P, R P, F P, P P, J P, S D P, rappresentati e difesi dagli avvocati E L e S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Assessorato Regionale Economia, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'accertamento e la declaratoria d'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Servizio Patrimonio Assessorato della Regione Siciliana, nel procedimento di cessione di area sdemanializzata e in particolare sulla istanza di riavvio del procedimento medesimo presentata dai ricorrenti il 7 aprile 2022;
nonché per la declaratoria dell'obbligo del medesimo Assessorato di provvedere sulla medesima istanza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Assessorato Regionale Economia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2022 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il presente gravame, notificato in data 3 giugno 2022, i ricorrenti lamentano l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata sull’istanza in data 7 aprile 2022 volta a sollecitare la conclusione del procedimento per la cessione di un’area sita nel Comune di Mascali proveniente da una procedura di sdemanializzazione. L’Amministrazione ha, infatti, avviato il relativo procedimento nel lontano 2014, richiedendo con nota prot. n. 3029 del 21 gennaio 2014 all’Ufficio del Genio Civile la determinazione del valore dell’aera oggetto di cessione, senza averlo ad oggi ancora, inspiegabilmente, concluso.



2. I ricorrenti hanno rappresentato, in punto di fatto, quanto segue: a) nel 2014, il dante causa dei ricorrenti avanzava istanza di cessione in proprietà dell’area sita nel Comune di Mascali, frazione di Fondachello (foglio 28, part.lle 139 e 804), proveniente da una procedura di sdemanializzazione (D.I.D del 2/10/2013);
b) l’Assessorato, facendo seguito a detta istanza, avviava l’iter per la determinazione del prezzo del bene ai fini della cessione, chiedendo all’Ufficio del Genio Civile di Catania di effettuare la perizia di stima dell’immobile;
c) essendo l’Ufficio rimasto inerte, l’Assessorato lo invitava nuovamente, nel dicembre del 2017, a procedere alla detta determinazione tenendo conto, tuttavia, della modifica medio tempore introdotta dall’art. 53 L.R. n.16/2017 all’art. 6 L.R. n.4/2003 il cui nuovo comma 4 bis prevede(va) che: “Ove sull'area interessata non sussistano opere consolidabili al pubblico demanio, il criterio di cui al comma 4 (cioè quello del valore di mercato) è sostituito con quelli previsti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212. La predetta disposizione si applica ai rapporti in essere non ancora definiti con atti di alienazione o transattivi”;
d) con nota del 16 aprile 2018, l’Ufficio del Genio Civile, non ritenendosi competente in merito alla individuazione del criterio da applicare in concreto al caso di specie (quello del valore di mercato o quello di cui al richiamato comma 4 bis dell’art. 6 L.R. n.4/2003), effettuava la stima del valore del bene alla luce di entrambi i criteri, addivenendo a due differenti quantificazioni (una prima quantificazione di € 2.766,89 effettuata in applicazione del criterio di cui al nuovo comma 4 bis citato ed una seconda quantificazione pari ad € 62.653,21 in base al valore di mercato del bene);
d) poichè il procedimento rimaneva pendente, con istanza in data 10 gennaio 2022, i ricorrenti invitavano l’Assessorato a concludere il procedimento;
e) con nota prot. 18106 del 17 gennaio 2022, l’Ufficio del Genio Civile, considerata l’intervenuta abrogazione del comma 4 bis dell’art. 6 L.R. n.4/2003 (da parte dell’art. 21 comma 7 L.R. n.9/2020), effettuava una nuova quantificazione del prezzo di vendita del bene, determinandolo stavolta in € 19.065,00;
f) l’Amministrazione, tuttavia, ometteva ancora una volta la conclusione del procedimento;
h) in data 7 aprile 2022, i ricorrenti hanno, quindi, nuovamente invitato l’Amministrazione a concludere il procedimento;
i) con nota prot. 9554 in data 14 aprile 2022, l’Amministrazione, piuttosto che definire l’iter, rappresentava infine di aver richiesto un ulteriore parere al Dipartimento Regionale Tecnico sulla stima del bene e che avrebbe potuto concludere l’iter procedimentale solo dopo l’acquisizione di detto parere.

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