TAR Firenze, sez. III, sentenza 2012-10-26, n. 201201737
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N. 01737/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00899/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 899 del 2012, proposto da M s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato V P, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Firenze, via degli Artisti n. 20;
contro
Comune di Viareggio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M L I, con domicilio eletto presso l’avvocato A C in Firenze, Lungarno Vespucci n. 20;
per l'accertamento
dell’obbligo del Comune di Viareggio di provvedere sulle istanze di concessione demaniale marittima presentate dalla società ricorrente, assunte al protocollo comunale con numeri 67580-1902dmp del 16.11.2011 e 59019-a dell'8.10.2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Viareggio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 il dott. G B e uditi per le parti i difensori V. Pardini e M. L. Iascone, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha presentato al Comune di Viareggio, in data 1° agosto 2011, richiesta di concessione demaniale marittima avente ad oggetto un’area situata presso la banchina Lenci del Porto di Viareggio. Tale istanza, successivamente integrata, è stata pubblicata con nota del 28.12.2011 ai sensi dell’art. 18 del regolamento attuativo del codice di navigazione.
E’ seguita ulteriore richiesta, in data 8 ottobre 2011, relativa alla stessa banchina.
Stante l’infruttuoso decorso del termine previsto per provvedere, l’interessata è insorta avverso l’inerzia dell’amministrazione, la quale, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della giunta comunale n. 321 del 23.10.2010, avrebbe dovuto determinarsi sulle istanze entro 180 giorni.
Il Comune di Viareggio, con note del 22.6.2012 (documenti n. 5 e 6 depositati in giudizio), ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento delle istanze, ex art. 10 bis della legge n. 241/1990.
I procedimenti relativi alle istanze della ricorrente si sono poi conclusi con determinazioni di archiviazione datate 3.7.2012 (documenti n. 3 e 4 depositati in giudizio dal Comune).
Si è costituito in giudizio il Comune di Viareggio.
Alla camera di consiglio dell’11 ottobre 2012 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio rileva che l’inerzia dell’amministrazione è venuta meno per effetto delle note di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento delle istanze (TAR Toscana, III, 2.5.2012, n. 856) e, ancor più, per effetto dei provvedimenti che hanno definitivamente concluso i procedimenti attivati dall’interessata.
I suddetti atti, assunti tardivamente rispetto al termine di conclusione del procedimento, sono stati adottati dopo la proposizione del ricorso, di cui va quindi dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di giudizio, inclusive di onorari difensivi, sono determinate in euro 2.500 (duemilacinquecento) oltre IVA e CPA e vanno poste a carico del Comune di Viareggio in considerazione della tardiva adozione degli atti conclusivi dei procedimenti in questione.