TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-03-10, n. 202300154
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Testo completo
Pubblicato il 10/03/2023
N. 00154/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00614/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 614 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F M e F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E F, P R, A D L e A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio - inadempimento serbato dalla S.A. in merito all'istanza inoltrata dalla ricorrente società, con nota prot. n. AP/721/2022 dell'26.05.2022, trasmessa a mezzo pec ai fini del riconoscimento della compensazione dei prezzi ex art. 1 septies decreto - legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, così come modificato ai sensi dell'art. 1, comma 398, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, con riferimento ai lavori eseguiti nel secondo semestre 2021.
Nonché per l’annullamento, con motivi aggiunti, della nota prot. n. 26165 del 13.01.2023 recante “Trasmissione dei Certificati di Pagamento relativi ai SAL per le compensazioni del caro materiali”, nella misura in cui è interesse del ricorrente ottenere il pagamento dei compensi revisionali per l'intero ammontare del credito vantato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 14/12/2022 la società deducente è insorta avverso il silenzio serbato da A.N.A.S. s.p.a. sull’istanza, presentata in data 26/5/2022 (reiterata in data 21/10/2022), volta al riconoscimento della compensazione dei prezzi, ai sensi dell’art.