TAR Brescia, sez. II, sentenza 2022-07-27, n. 202200750

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2022-07-27, n. 202200750
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202200750
Data del deposito : 27 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/07/2022

N. 00750/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00598/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 598 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, nella sua qualità di esercente la potestà sulla figlia -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. D B, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Diaz 13/C;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -OMISSIS- DI -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;

per l'annullamento

- del provvedimento con il quale l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore -OMISSIS- di -OMISSIS-, alla fine dell’anno scolastico 2018-2019, ha disposto la non ammissione della figlia della ricorrente al terzo anno dell’indirizzo in Grafica e Comunicazione;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore -OMISSIS- di -OMISSIS-;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2022 il dott. Mauro Pedron;

Considerato quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La figlia della ricorrente ha frequentato nell’anno scolastico 2018-2019 la seconda classe dell’indirizzo in Grafica e Comunicazione presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore -OMISSIS- di -OMISSIS-.

2. Come evidenziato nella relazione psicologica sottoscritta dalla dott. Raffaella Baldino e dalla dott. Mara Zanetti in data 9 gennaio 2017, l’alunna presenta bisogni educativi speciali (BES). La valutazione clinica individua “[d]isturbi aspecifici misti delle capacità scolastiche (comorbidità in lettura-scrittura e matematica) in un quadro cognitivo compatibile con Funzionamento Intellettivo Limite con difficoltà di linguaggio recettivo-espressive (

ICD

10 = F 81.9 Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche non specificati)”
. Le difficoltà hanno carattere trasversale, e riguardano la velocità di lettura, la comprensione del testo, l’ortografia, la competenza espositivo-argomentativa, i tempi di studio, il livello di affaticabilità, e in ambito matematico le competenze di numero, calcolo e risoluzione dei problemi.

3. Nello scrutinio finale l’alunna ha riportato quattro insufficienze: inglese (4), matematica (3), chimica (4), fisica (5). Su questo presupposto, essendola media dei voti pari a 5,58, il consiglio di classe ha deciso per la non ammissione alla classe successiva.

4. Contro il suddetto provvedimento la madre dell’alunna ha presentato impugnazione, formulando censure che possono essere sintetizzate come segue:

(i) violazione della direttiva del MIUR di data 27 dicembre 2012 e della circolare del MIUR n. 8 prot. n. 561 di data 6 marzo 2013 per omessa personalizzazione dell’offerta formativa, in quanto la scuola non ha predisposto un piano didattico personalizzato (PDP), né il piano annuale per l’inclusività, approntando invece misure compensative e dispensative inadeguate;

(ii) contraddittorietà, in quanto il consiglio di classe nella riunione del -OMISSIS- 2018 aveva rilevato che “rispetto all’anno scorso, [l’alunna] presenta maggiori difficoltà in quasi tutte le materie. Viene colto da parte di tutti gli insegnanti che il documento delle diagnosi non riflette tanto un profilo BES quanto un’approssimazione a un quadro DSA o addirittura H che sarebbe avallato dalle rilevanti difficoltà dell’alunna pur usufruendo delle misure dispensative e degli strumenti compensativi” . Tuttavia, nonostante la consapevolezza della serietà dei problemi di apprendimento, il consiglio di classe ha deciso soltanto di “adottare alcune misure compensative e dispensative compilando la Scheda dei Bisogni Educativi che verrà allegata al presente verbale” .

5. Oltre all’annullamento del provvedimento impugnato, con passaggio alla classe successiva, o in subordine con rivalutazione sulla base di un più corretto inquadramento dei problemi di apprendimento, è stato chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale.

6. Il MIUR e l’Istituto si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

7. Con una relazione depositata il 26 agosto 2019 il dirigente scolastico ha evidenziato che, in una situazione dove era stato accertato un funzionamento intellettivo limite (FIL), ma non un disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), e tantomeno una disabilità (H), il consiglio di classe aveva ritenuto adeguati i seguenti aiuti: più tempo per l'apprendimento, alleggerimento nella memoria di lavoro, comprensione nei tempi di consegna dei compiti scolastici, nessun sovraccarico nei compiti per casa, incoraggiamento nei momenti di crisi a livello di autostima. Sono inoltre state applicate le seguenti strategie di insegnamento: interrogazioni programmate, contenuti frammentati nelle varie interrogazioni programmate, possibilità di scrivere con il carattere preferito, richiesta di conoscenze per obiettivi minimi in ogni disciplina. L’insieme delle predette misure, nella prospettiva della scuola, costituiva un percorso individualizzato e personalizzato, e contemporaneamente uno strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti. Il dirigente scolastico ha anche sottolineato che l'alunna non ha voluto usufruire di alcune delle misure compensative previste (non ha utilizzato il tempo aggiuntivo, né la calcolatrice e i formulari, non ha prodotto le mappe concettuali, non si è presentata alle interrogazioni programmate, non ha frequentato gli sportelli di recupero).

8. Questo TAR, con ordinanza n. 317 del 10 settembre 2019, ha respinto la domanda cautelare.

9. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) la categoria dei BES è stata precisata dalla direttiva del MIUR di data 27 dicembre 2012, che accanto ai DSA definiti e regolati dalla legge 8 ottobre 2010 n. 170 (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) ha individuato ulteriori tipologie di disturbi da gestire con analoghe forme di aiuto. La direttiva ha preso in esame, in particolare, il deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD), e il FIL (descritto anche come funzionamento cognitivo limite, o disturbo evolutivo specifico misto);

(b) per quanto riguarda il FIL, la direttiva sottolinea che il tratto comune è un quoziente intellettivo tra 70 e 85, ma per il resto la categoria è generica, in quanto comprende sia alunni con problemi neurobiologici, frequentemente in comorbidità con altri disturbi, sia alunni con forme lievi di difficoltà, che se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche possono avere una vita normale. Di qui la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato, anche attraverso la redazione di un PDP;

(c) la circolare del MIUR n. 8 prot. n. 561 di data 6 marzo 2013 ha introdotto disposizioni di dettaglio, precisando in particolare che sia per gli alunni con DSA sia per quelli con FIL le misure previste dalla legge 170/2010 devono essere deliberate anche prima del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate;

(d) in questo quadro, il contenuto essenziale dell’obbligazione della scuola è rappresentato dall’elaborazione di un percorso individualizzato e personalizzato, che consenta agli alunni con BES di superare la situazione di svantaggio. Non è necessaria l’elaborazione di un PDP in senso formale, se non quando occorra definire anche un livello di apprendimento specifico per il singolo alunno, distinto da quello del resto della classe. Questo però avviene normalmente solo per le patologie più gravi. Nella generalità dei casi è sufficiente l’individuazione di una strategia di insegnamento modellata sullo schema del PDP, che sia idonea a contenere, e in definitiva a rendere irrilevante, il disturbo dell’apprendimento. Una volta garantite adeguate misure compensative e dispensative, i livelli di apprendimento esigibili, e di conseguenza i parametri di valutazione dei risultati scolastici, rimangono gli stessi del resto della classe;

(e) nello specifico, il FIL dell’alunna rallenta l’apprendimento nelle materie incentrate su lettura-scrittura e matematica, come evidenziato nella relazione psicologica, ma non compromette le abilità scolastiche nelle altre materie. Dimostrazioni in proposito sono fornite dalla scheda relativa a scienze e tecnologie applicate (dove sono riportati due 9½, tre 9, due 8 e un 7), dalla scheda relativa a storia (dove sono riportati due 7½;
e un 7), e dalla scheda relativa a tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (dove, sia pure alternati a gravi insufficienze, sono riportati un 10, un 9½, e due 7);

(f) appare quindi corretta l’impostazione seguita dalla scuola, come sopra descritta dal dirigente scolastico, che ha fornito aiuti circoscritti ai disturbi dell’apprendimento diagnosticati (essenzialmente, più tempo a disposizione, programmazione e frammentazione delle interrogazioni, alleggerimento del lavoro a scuola e a casa). Per quanto riguarda poi l’efficacia degli aiuti, una volta accertata l’adeguatezza degli stessi, la scuola non è responsabile del risultato finale, a maggior ragione se alcuni aiuti non sono stati utilizzati, o sono stati utilizzati solo parzialmente, per scelta dell’alunno interessato;

(g) quanto esposto dal consiglio di classe nella riunione del -OMISSIS- 2018 non sembra costituire la prova di un conflitto tra consapevolezza della gravità della situazione e scelta delle misure appropriate. In realtà, i BES sono, come si è visto sopra, una categoria contenente situazioni disomogenee, che in alcuni casi possono essere approssimate ai DSA. Il consiglio di classe ha quindi semplicemente inteso sottolineare che il FIL dell’alunna determinava in quel momento delle criticità sul rendimento scolastico, ma questo era appunto il presupposto che giustificava l’adozione di misure compensative e dispensative come quelle viste sopra. Diversamente, la predisposizione di un percorso individualizzato e personalizzato non sarebbe stata giustificabile.

10. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, sia nella parte impugnatoria sia relativamente alla domanda di risarcimento.

11. La particolarità della vicenda consente la compensazione delle spese della fase di merito. Resta però ferma la condanna alle spese della fase cautelare.

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