TAR Brescia, sez. II, sentenza 2022-07-27, n. 202200750
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 27/07/2022
N. 00750/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00598/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 598 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, nella sua qualità di esercente la potestà sulla figlia -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. D B, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Diaz 13/C;
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -OMISSIS- DI -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
per l'annullamento
- del provvedimento con il quale l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore -OMISSIS- di -OMISSIS-, alla fine dell’anno scolastico 2018-2019, ha disposto la non ammissione della figlia della ricorrente al terzo anno dell’indirizzo in Grafica e Comunicazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore -OMISSIS- di -OMISSIS-;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2022 il dott. M P;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La figlia della ricorrente ha frequentato nell’anno scolastico 2018-2019 la seconda classe dell’indirizzo in Grafica e Comunicazione presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore -OMISSIS- di -OMISSIS-.
2. Come evidenziato nella relazione psicologica sottoscritta dalla dott. Raffaella Baldino e dalla dott. Mara Zanetti in data 9 gennaio 2017, l’alunna presenta bisogni educativi speciali (BES). La valutazione clinica individua “[d]isturbi aspecifici misti delle capacità scolastiche (comorbidità in lettura-scrittura e matematica) in un quadro cognitivo compatibile con Funzionamento Intellettivo Limite con difficoltà di linguaggio recettivo-espressive (ICD 10 = F 81.9 Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche non specificati)” . Le difficoltà hanno carattere trasversale, e riguardano la velocità di lettura, la comprensione del testo, l’ortografia, la competenza espositivo-argomentativa, i tempi di studio, il livello di affaticabilità, e in ambito matematico le competenze di numero, calcolo e risoluzione dei problemi.
3. Nello scrutinio finale l’alunna ha riportato quattro insufficienze: inglese (4), matematica (3), chimica (4), fisica (5). Su questo presupposto, essendola media dei voti pari a 5,58, il consiglio di classe ha deciso per la non ammissione alla classe successiva.
4. Contro il suddetto provvedimento la madre dell’alunna ha presentato impugnazione, formulando censure che possono essere sintetizzate come segue:
(i) violazione della direttiva del MIUR di data 27 dicembre 2012 e della circolare del MIUR n. 8 prot. n. 561 di data 6 marzo 2013 per omessa personalizzazione dell’offerta formativa, in quanto la scuola non ha predisposto un piano didattico personalizzato (PDP), né il piano annuale per l’inclusività, approntando invece misure compensative e dispensative inadeguate;
(ii) contraddittorietà, in quanto il consiglio di classe nella riunione del -OMISSIS- 2018 aveva rilevato che “rispetto all’anno scorso, [l’alunna] presenta maggiori difficoltà in quasi tutte le materie. Viene colto da parte di tutti gli insegnanti che