TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 2024-06-17, n. 202400578
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Testo completo
Pubblicato il 17/06/2024
N. 00578/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00226/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 226 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di -OMISSIS- del -OMISSIS-, adottato nell’ambito della pratica Cat. -OMISSIS-, con cui la medesima respingeva l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata da -OMISSIS- in data -OMISSIS- per motivi di lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2024 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio ex art. 60 cod. proc. amm., anche in ragione dell’infondatezza del ricorso, apprezzabile già in sede cautelare;
Considerato, infatti, che:
- con l’impugnato decreto del Questore di -OMISSIS-, datato-OMISSIS-, è stata respinta l’istanza dell’interessato volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno;detto rigetto è dipeso dal fatto che il richiedente è stato ritenuto socialmente pericoloso. Egli, infatti, ha, a suo carico, diversi precedenti penali - tra cui una condanna per reati in materia di libertà sessuale (ex 609-bis, commi 1 e 2, c.p.) emessa dal Tribunale di -OMISSIS- - ed è stato destinatario di misure di prevenzione, nonostante le quali il medesimo ha continuato a tenere una condotta non conforme a legge e a frequentare persone gravate da precedenti di polizia o operanti in contesti criminali;
- nel rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno, quindi, la Questura ha fatto applicazione del combinato disposto tra gli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, in base ai quali “ il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale ” (art. 5, comma 5). Tra i requisiti richiesti per l’ingresso l’art. 4, comma 3, prevede, tra l’altro, che lo straniero non “… risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale …”;
- invero, costituisce ragione di per sé sufficiente a giustificare il diniego l’intervenuta condanna del ricorrente per gravi reati previsti dall’art. 380 c.p.p., annoverati dal legislatore tra quelli automaticamente ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. E’ principio pacifico, più volte ribadito dalla giurisprudenza anche di questo Tribunale, quello secondo cui, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, le condanne per i reati ricompresi nella previsione dell'art. 380 c.p.p. sono indicative - ex lege - di pericolosità sociale del cittadino straniero e, dunque, risultano ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, pure se trattasi di sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.;ne consegue che, nelle ipotesi tipizzate, attesi il grave disvalore attribuito e il particolare allarme sociale dalle stesse ingenerato, essendo la valutazione sulla pericolosità sociale già compiuta dal legislatore, non si ravvisano, in capo al Questore, né competenza, né necessità di obblighi di valutazione sul punto e risulta irrilevante la gravità dei reati commessi o che egli abbia beneficiato della sospensione condizionale della pena ovvero ottenuto una stabile occupazione lavorativa ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, 10/05/2023, n. 4720;T.A.R. Ancona, Marche, sez. I, 26/10/2020, n. 622);
- nel caso in esame, la condanna subita dal ricorrente per il reato di cui all’art. 609-bis, commi 1 e 2, c.p., in quanto trattasi di fattispecie criminosa prevista dall’art. 380, commi 1 e 2, c.p.p., rientra tra le condanne automaticamente ostative al rilascio e al rinnovo del titolo di soggiorno ai sensi del combinato disposto tra l’art. 4, comma 3, e l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998;
- ad ogni modo, l’atto impugnato reca, altresì, una compiuta valutazione sulla pericolosità sociale del richiedente in relazione alla sua accertata propensione a delinquere, la quale trova conferma nei numerosi precedenti penali e di polizia, che lo vedono coinvolto anche per fatti di particolare gravità e disvalore sociale. La condotta dello straniero, infatti, è stata e continua ad essere caratterizzata da comportamenti violenti ed aggressivi, che evidenziano senza dubbio una spiccata e concreta pericolosità sociale e l’assenza di qualsiasi suo proficuo inserimento sul territorio nazionale e nel tessuto socio-lavorativo;
- la presenza di legami familiari in Italia e la sussistenza di un’attività lavorativa, costituiscono, nel bilanciamento tra l’interesse pubblico alla sicurezza e l’interesse privato del ricorrente, elementi recessivi a fronte della comprovata sua pericolosità sociale;anzi, come condivisibilmente osservato dalla Questura nel provvedimento impugnato, la presenza di familiari in Italia e la sua lunga permanenza sul nostro territorio costituiscono un’aggravante nel caso di specie, poiché evidenziano ancor più l’indole dello straniero, poco incline all’inserimento sociale e al rispetto delle regole;
Ritenuto, per tutto quanto precede, che legittimo si riveli il rifiuto del permesso di soggiorno nei confronti del ricorrente e che, conseguentemente, il ricorso sia infondato e vada respinto;
Ritenuto che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti;