TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2010-07-29, n. 201002060

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2010-07-29, n. 201002060
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201002060
Data del deposito : 29 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00579/2010 REG.RIC.

N. 02060/2010 REG.SEN.

N. 00579/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 579 del 2010, proposto da:
Casa di Cura Villa S. Anna, rappresentato e difeso dall'avv. E P, con domicilio eletto presso E P in Catanzaro, piazza Matteotti ,2;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;

Per l’esecuzione del giudicato

formatosi sul decreto ingiuntivo n. 129/08 emesso dal Tribunale di Crotone, notificato in data 4.8.2008.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2010 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con atto notificato in data 3 maggio 2010, la ricorrente espone di avere ottenuto dal Tribunale Civile di Crotone decreto ingiuntivo n. 129/2008 nei confronti dell’Azienda Sanitaria di Crotone (ex ASL n. 5 Crotone) dell’importo di euro 15.599,58, oltre interessi dalla maturazione del credito sino al soddisfo, oltre alle spese e competenze della procedura liquidate in detto decreto ingiuntivo in euro 93,00 per spese, euro 382,00 per diritti ed euro 210,00 per onorari.

Il decreto ingiuntivo, regolarmente notificato in data 27.03.2008, non veniva opposto nei termini di legge, è stato registrato, ed è stato munito della formula esecutiva in data 28.7.2008 ed in tale forma nuovamente notificato in data 4.8.2008.

In data 16.10.2008 è stato notificato atto di precetto, portante la somma di euro 21.360,56.

Successivamente, la Casa di Cura ricorrente ha notificato in data 21.7.2009 atto di diffida ex art 90 R.D. 642/1907 per l’esecuzione del giudicato, rimasta senza esito.

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede la nomina di un Commissario ad acta affinché provveda alla esecuzione del provvedimento passato in giudicato

Alla camera di consiglio del giorno 17 giugno 2010, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Per quanto la ricorrente, nelle conclusioni, chieda direttamente la nomina di un Commissario ad acta per l’esecuzione del provvedimento passato in giudicato, si deve ritenere che il ricorso, definito dal ricorrente “per giudizio di ottemperanza ”, debba intendersi come diretto ad ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 129/2008.

Come è noto, il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile, quando sia divenuto esecutivo, solo per revocazione o per opposizione di terzo nei casi tassativamente previsti dall’art. 656 c.p.c.

Pertanto esso assume la piena autorità di “res iudicata” ( TAR Puglia Bari, sez. I, 9 gennaio 2003;
Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 2001, n. 807;
id, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2604)
, ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza, contemplato dagli artt. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e 27 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054.

Conseguentemente, in base all’art. 4, comma II° della legge 20.3.1865, n. 2248, allegato E, sussiste in capo all’intimata Amministrazione, un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione.

Nella specie, dagli atti prodotti in giudizio, risulta che l’Amministrazione non ha ancora provveduto all’adempimento dell’obbligo di assicurare effettività alla pretesa creditoria azionata dalla parte ricorrente, quale risulta definita dalla pronuncia giudiziale e ciò nonostante siano stati notificati, ritualmente, prima il decreto ingiuntivo e poi rituale diffida.

Va conseguentemente affermato, in accoglimento del ricorso in esame, l'obbligo dell'Amministrazione intimata ad ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, con specifico riguardo agli importi indicati nel ricordato decreto ingiuntivo.

Sono altresì dovute in questa sede le spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese ed i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale.

Non sono dovute, invece, le spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. del c.p.c. (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I° 11.12.1987 n. 1917), poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato di cui ai citati artt. 37 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e 27 T.U. 26 giugno 1924 n. 1054 è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.

Ciò posto, va dichiarato l’obbligo in capo all’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare integrale esecuzione del giudicato di cui trattasi, corrispondendo alla ricorrente creditrice l’importo sopra indicato a titolo di capitale, gli interessi sino al soddisfo, nonché le spese e competenze della procedura, liquidate come da decreto ingiuntivo.

Appare opportuno, al riguardo, assegnare per l’adempimento de quo all’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, il termine di giorni 90 (novanta) decorrenti dalla data di notifica o comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione oltre il predetto termine, nomina fin d’ora, quale “Commissario ad acta ” il Prefetto di Crotone o un Dirigente della Prefettura dallo stesso delegato, affinché provveda, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione , entro l’ulteriore termine di giorni 90 (novanta), con spese a carico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, che vengono complessivamente e forfettariamente fin d’ora determinate in euro 1.000 (euro mille), oltre le spese documentate.

Il Commissario ad acta dovrà provvedere, sotto la sua responsabilità, ad adottare ogni provvedimento ritenuto utile per l’espletamento dell’incarico conferito.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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