TAR Salerno, sez. II, sentenza 2012-07-09, n. 201201370
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N. 01370/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02489/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2489 del 1996, proposto dal dott. C B, rappresentato e difeso dagli avv.ti M C e C E, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M C in Salerno, Lungomare Trieste n. 190;
contro
Comune di Praiano, non costituito;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza sindacale n.30 del 6/5/96 con la quale si ingiunge al ricorrente la demolizione delle opere abusive consistenti in 2 strutture in ferro e lamiera zincata, rispettivamente, di m. 4.7 x 2.60 e 4.60 x 2.30 x 2.20 h.,
della nota n. 2233 del 30 aprile 1996 nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2012 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, notificato al Comune di Praiano il 24 settembre 1995 e depositato il successivo 22 ottobre, il dott. C B, proprietario di un immobile sito in Praiano, impugna l’ordinanza meglio descritta in epigrafe.
Deduce l’illegittimità della stessa articolando i seguenti motivi di doglianza:
violazione delle norme di cui al Capo I della legge 47/1985, l’eccesso di potere per erroneo presupposto, difetto di istruttoria, omessa motivazione, violazione dell’art. 3 della legge 241/1990, asserendo di avere eseguito gli interventi edilizi per cui è causa in forma di DIA presentata ai sensi dell’art. 8, comma 7, del dl 310/95, trattandosi di lavori di mera sostituzione di preesistenti strutture contenenti amianto;
violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 7, della lettera a) ed h) del dl 400/1995, violazione dei principi generali in tema di sanzioni, eccesso di potere per omessa motivazione e difetto di istruttoria, in quanto la normativa invocata dal ricorrente non prevede, per l’ipotesi di eliminazione dell’amianto, la sanzione irrogata;
violazione dell’art. 10 della legge 47/1985 e delle norme di cui al Capo I della legge 47/1985, in quanto le opere eseguite rientrerebbero nell’ambito di quelle di risanamento conservativo per le quali è previste la mera sanzione pecuniaria.
Conclude chiedendo l’annullamento dell’ordinanza di demolizione.
Alla Camera di Consiglio per la decisione della misura cautelare il ricorrente rinuncia alla sospensiva.
Alla pubblica udienza del 14 giugno 2012 il ricorso viene trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Con l’ordinanza impugnata il Comune ingiunge la demolizione di due strutture, rispettivamente, di metri 4.70 per 2.60 e di metri 4.60 x 2.30, entrambe di altezza 2.20, posizionate, una nell’area antistante, ed una in quella retrostante il fabbricato.
Per quanto è dato evincere dall’ordinanza di demolizione impugnata, le indicate strutture potrebbero riguardare il risanamento di preesistenti locali contenenti parti in amianto di cui alla perizia giurata allegata alla DIA, presentata dal ricorrente e depositata il 13 settembre 1995.
Nella citata relazione, accessoria alla denuncia di inizio di attività, si descrivono opere di straordinaria manutenzione quali il rifacimento di intonaci interni, il ripristino di scale, di impianti e, infine, la sostituzione a norma della copertura in lastre di cemento-amianto del locale deposito.
Il Comune non si è costituito non apportando alcun elemento di chiarificazione all’attività sanzionatoria svolta.
Alla luce delle predette osservazioni, è fondata la censura di difetto di motivazione e di istruttoria, laddove nell’ordinanza impugnata non si fa cenno alcuno alla denuncia di inizio di attività relativa ai suddetti interventi, né la descrizione delle opere di cui si chiede la demolizione è sufficiente ad escludere che non si tratti, almeno in buona parte, di opere di risanamento conservativo per le quali, ai sensi dell’art. 4, comma 7 del dl 398/93, convertito nella legge 493/93, ed applicabile ratione temporis, è sufficiente la denuncia di inizio di attività. Né, data la natura delle opere, sono esposte le ragioni per le quali debba comminarsi la sanzione della demolizione.
In conclusione il ricorso va accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato.
Non essendovi stata costituzione di altre parti, il Collegio ritiene equo che le spese di giudizio restino a carico dell’unica parte costituita.