TAR Genova, sez. I, decreto cautelare 2021-07-14, n. 202100169
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Pubblicato il 14/07/2021
N. 00169/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00530/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 530 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M M e S J G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M M in Milano, via Primaticcio, 8;
contro
Ministero della Difesa;
per l'esecuzione
della sentenza del Tar Liguria n. -OMISSIS-, recante l'accoglimento del ricorso presentato dal ricorrente avverso il provvedimento n. -OMISSIS-del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di rigetto della richiesta di trasferimento temporaneo avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 42 bis del D. Lgs. 151 del 2001;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di adozione di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che – a prescindere dalla dubbia ammissibilità di domande cautelari in sede di giudizio di ottemperanza (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, II, 23 marzo 2021, n. 159;C.S., V, 24 dicembre 2020, n. 7400) – non sussistano, in considerazione del breve lasso di tempo intercorrente per la trattazione della domanda cautelare nell’ordinaria sede collegiale, i presupposti di legge per l’adozione di misure cautelari provvisorie.