TAR Firenze, sez. II, sentenza 2024-07-18, n. 202400921

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2024-07-18, n. 202400921
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400921
Data del deposito : 18 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2024

N. 00921/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01315/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1315 del 2023, proposto dalla
Asi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E B e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Toscana e Provincia di Massa Carrara, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p ro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati L B e A D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Eni Rewind S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Duccio Maria Traina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Tws Automation S.r.l. e Td S.r.l., Tirrena S.r.l., Comune di Carrara, non costituite in giudizio;



per l'annullamento

- del decreto 11.9.2023 n. 19263 e del decreto 12.9.2023 n. 19412 e relativi allegati adottati dal Settore Bonifiche e Siti Orfani PNRR della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana, quale Ufficio comune ex art. 28-quater legge reg. 25/1998;

- nonché di tutti gli atti ai medesimi presupposti, connessi e consequenziali, fra cui le note del medesimo Settore Bonifiche e Siti Orfani PNRR della Regione Toscana del 6.2.2023 n. 62928, del 21.2.2023 n. 91000, del 1.3.2023 n. 108905, del 30.3.2023 n. 160286, dell''11.4.2023 n. 176465, del 19.4.2023 n. 188860, e-mail del 9.5.2023, note del 19.4.2023 n. 189157, del 21.4.2023 n. 194559, del 11.5.2023 n. 220475, del 17.5.2023 n. 229542, del 5.6.2023 n. 261227, del 22.2.2023 n. 92808, del 11.4.2023 n. 176819, del 26.4.2023 n. 197033, del 17.5.2023 n. 230504, del 5.6.2023 n. 261813;

- la nota della Provincia di Massa Carrara in data 17.7.2023;

- nonché la deliberazione di Giunta della Regione Toscana 7.8.2023 n. 990 e la deliberazione di Consiglio della Provincia di Massa-Carrara 10.8.2023 n. 37, recanti l''approvazione dello schema di Convenzione per la gestione associata delle funzioni e la suddetta Convenzione sottoscritta da Regione Toscana e Provincia di Massa-Carrara in data 24.8.2023 che si chiede sia dichiarata inefficace e tamquam non esset .


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana, della Provincia di Massa Carrara e della Eni Rewind S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2024 il dott. M F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Pende avanti questo Tribunale ricorso avverso i provvedimenti, meglio indicati in epigrafe, con cui il Settore Bonifiche e Siti Orfani PNRR della Regione Toscana, in qualità di “Ufficio Comune per l’esercizio associato delle funzioni delle province e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati”, previa convalida di atti precedentemente adottati dalla medesima amministrazione regionale (decreto n. 19263 del 11.09.2023), ha individuato i soggetti responsabili della contaminazione delle matrici ambientali del sito industriale ex Italiana Coke S.p.a. (già qualificato come Sito di Bonifica di Interesse Nazionale – S.I.N. e poi inserito, a far data dal 2013, nei Siti di Bonifica di Interesse Regionale – S.I.R.) ubicato nel territorio del comune di Carrara (MS) in località Avenza (decreto 19412 del 12.09.2023).

I soggetti individuati sono la Agenzia Sviluppo Industriale - ASI S.r.l. la Eni Rewind S.p.a. (rispettivamente odierne ricorrente e controinteressata). In particolare la ASI S.p.a. viene ritenuta, ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. n. 152/2006, imputabile delle attività di contaminazione in quanto:

- ha sostituito Enirisorse S.p.a., precedente titolare, a seguito di sottoscrizione in data 21.06.1999 di Accordo privato tra le parti per il completamento della bonifica delle aree e delle acque relativi all’area dell’ex Cokeria di Avenza e che, a sua volta, in virtù della sottoscrizione in data 23.02.2000 di Accordo Sostitutivo di provvedimento ex art. 11 L.241/1990 con la Provincia di Massa-Carrara, ARPAT ed il Comune di Carrara, aveva assunto, a partire da tale data, nei confronti delle amministrazioni pubbliche l’onere della messa in sicurezza/bonifica dell’intera area inquinata dell’ex Italiana Coke (come peraltro riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Massa sez. Carrara n.299 del 19.07.2013);

- ha omesso di adottare, a partire dalla data di sottoscrizione del citato accordo sostitutivo, qualunque intervento di messa in sicurezza o di bonifica dei suoli e sottosuoli di alcuni lotti (segnatamente aree ricomprese nei lotti convenzionalmente indicati come Lotto 1 nell’area censita al Fg.99 part. 269 NCT del Comune di Carrara, come Lotto 7/A nell’area censita al Fg. 99 part. 322 NCT del Comune di Carrara e come Lotto 7 nell’area censita al Fg. 99 part. 49 NCT del Comune di Carrara) nonché qualunque intervento di messa in sicurezza o di bonifica delle acque sotterranee di cui era onerata e, infine, ha causato l’ulteriore diffusione della contaminazione nelle acque sotterranee ancora più a valle del sito ex Italiana Coke fino ad arrivare al Fosso Lavello come accertato, per l’ammoniaca, in alcuni pozzi esterni ai confini dell’ex sito industriale, nel 2001 da ARPAT e nel 2018-2019 da Sogesid Spa e ARPAT; pozzi posti ancora più a valle del sito ex Italiana Coke fino ad arrivare al Fosso Lavello.

A tali soggetti viene intimato di provvedere entro 60 giorni alla presentazione del Piano di caratterizzazione, per proseguire poi nell’iter di bonifica dei suoli e sottosuoli nonché, nei 120 giorni dal provvedimento al progetto di bonifica per le acque di falda soggiacenti l’area, tenendo conto del “plume” di contaminazione come definito nella relazione della Sogesid S.p.a. e proseguendo, nell’iter tecnico-amministrativo finalizzato alla bonifica delle acque di falda in correlazione con i contenuti della documentazione approvata con Decreto Direttoriale del MITE n.80 del 22.06.2022 “Interventi di bonifica della falda soggiacente al S.I.N. di Massa e Carrara ed aree ex S.I.N. - Progetto Definitivo” (oggi MASE Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).

2. Avverso i citati decreti è insorta l’interessata con ricorso notificato il 10.11.2023, ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con cui lamenta, in sei motivi, incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.

Per resistere al gravame si sono costituite la Regione Toscana e la Provincia di Massa Carrara (il 28.11.2023), che hanno depositato di memoria congiunta (il 1.12.2023).

Questo Tribunale con ordinanza n. 554/2023 ha respinto l’istanza cautelare.

Si è costituita la Enirewind S.p.a. (il 22.12.2023). Ha fatto seguito il deposito di memoria delle amministrazioni resistenti (il 9.05.2024), della ricorrente (il 10.05.2024) della controinteressata (il 10.05.2024), nonché di memorie di replica delle amministrazioni e della ricorrente (il 21.05.2024).

Alla udienza pubblica del 11.06.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il ricorso è infondato.

4. Con il primo e il secondo motivo di ricorso, trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, si lamenta l’illegittimità del decreto n. 19263 del 11.09.2023 per incompetenza assoluta, violazione dell’articolo 21-septies della legge 241/1990, dell’art. 244 del D.Lgs. n. 152/2004, degli artt. 3, 19 e 30 d.lgs. 267/2000, degli artt. 17, 19, 20 e 21 della LRT n. 68/2011 e si solleva questione di costituzionalità dell’art. 28 quinquies della L.R. 25/1998.

In particolare la ricorrente sostiene che il provvedimento sarebbe viziato poiché procede alla convalida di precedenti atti adottati dalla Regione in difetto di attribuzione e non di mera incompetenza relativa in materia di bonifica giacché, ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. n. 152/2006 e giusto il dettato della LRT n. 25/1998 (che attribuiva alla Regione le relative competenze), dichiarata incostituzionale proprio sul punto con sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2019, i relativi poteri spettano alle Province.

Tale vizio permarrebbe anche alla luce della norma recata dall’art. 28- quinquies della LRT 28/1998, come modificata dall’art. 4 della LRT n. 31/2023, che prevede che le Province subentrano nelle attività istruttorie in corso in materia di bonifica dei siti inquinati e provvedono alla convalida degli atti già posti in essere dalla Regione. Tale norma, proprio perché consentirebbe la convalida di atti nulli, sarebbe incostituzionale per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. p) e s) Cost.

Il provvedimento, inoltre, sarebbe affetto da incompetenza assoluta giacché l’Ufficio Comune per l’esercizio associato delle funzioni delle province e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati, che lo ha emanato, sarebbe di fatto un organo regionale e a quest’ultima amministrazione, in difetto di attribuzione, sarebbe imputabile l’atto emanato, in violazione dei moduli organizzativi previsti per l’esercizio in forma associata di funzioni per gli enti locali dall’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 (nonché dagli artt. 17 e ss. della LRT 68/2011).

Con il secondo motivo di estendono le medesime censure al decreto 19412 del 12.09.2023 per illegittimità derivata.

I motivi sono infondati.

Occorre premettere una breve ricostruzione normativa relativa al passaggio

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