TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2015-04-20, n. 201500137
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N. 00137/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00102/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 102 del 2014, proposto da:
M N, rappresentato e difeso dall'avv. L D, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Pozza di Fassa, Piaza del Malgher, 5;
contro
Comune di Nova Levante - non costituito;
per l'annullamento
della lettera sindacale 29.11.2013 prot. n. 9330/lp recante la determinazione della sanzione pecuniaria edilizia ex art. 83, comma 2 L.P. 13 del 1997 (liquidati in Euro 375.200,00) e degli interessi su anteriore quota oneri concessori (liquidati in Euro 33,19) con intimazione al relativo pagamento nel termine di 90 giorni sotto pena di aumento e riscossione coattiva ex art. 99 L.P. 13/97
e per l'accertamento
dell’illegittimità del contegno serbato dal Comune convenuto nel denegare prima il chiesto certificato di abitabilità e successivamente nel sottoporre il medesimo rilascio al pagamento della sanzione ex art. 82, (recte 83) comma 2 cit.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 il Cons. Terenzio Del Gaudio e udito l’avv. A. Bacci, in sostituzione dell’avv. L. Deluca, per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 15.11.2004 il Comune di Nova Levante rilasciava al signor M N la concessione edilizia per lo spostamento del maso “Kellner”, di proprietà del medesimo.
Il suddetto titolo edilizio, rilasciato ai sensi dell’art. 107, comma 13bis, della legge provinciale 11.8.1997, n. 13, imponeva all’interessato la demolizione dei vecchi edifici masali ai fini del rilascio della licenza di agibilità per i nuovi edifici.
Dopo la realizzazione della nuova sede masale, avvenuta nella primavera del 2007, e prima della demolizione degli edifici costituenti la vecchia sede masale, il Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali effettuava un sopralluogo in esito al quale formulava la proposta di sottoporre il maso “Kellner” a vincolo di tutela storico - artistica ai sensi degli artt. 10 e 13 d.lgs. 22.1.2004, n. 42, trattandosi di “Maso documentato la prima volta nel 1317 e nel 1348 col nome di Gustetsch rispettivamente Kellner. Al periodo tra il 1450 e il 1500 risale il pianoterra della casa d’abitazione, che ha conservato nella cantina sotto la stube un soffitto tardogotico a travi sorretto da un pilastro di legno….”.
In esito ad un tanto, con deliberazione n. 3472 del 15.10.2007 la Giunta provinciale sottoponeva il maso al vincolo di tutela storico – artistica.
Tuttavia, il suddetto vincolo veniva poi revocato con deliberazione della stessa Giunta n. 3682 del 29.10.2007 perché “… tale deliberazione è stata approvata erroneamente, in quanto l’assessora (…..) quale proponente e relatrice della proposta stessa, aveva richiesto di aggiornare ad altra seduta la disanima definitiva di tale provvedimento, con l’intento di raccogliere nel frattempo ulteriori informazioni…”.
In seguito all’annullamento giurisdizionale della citata deliberazione di revoca n. 3682 del 29.10.2007 (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22.6.2011, n. 3754) il maso “Kellnerhof” assumeva definitivamente, a far data dal 15.10.2007, lo status di bene sottoposto a tutela storico artistica, sotto comminatoria delle sanzioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 490/1999 (ora art. 169 D.Lgs. 42/2004) in caso di interventi edilizi non autorizzati.
In risposta all’istanza presentata dal ricorrente per il rilascio del certificato di abitabilità relativo alla sede masale di nuova edificazione, il Comune di Nova Levante, con lettera sindacale 29.11.2013 prot. n. 9330/lp, richiedeva il pagamento della sanzione ex art. 83, comma 2, della legge urbanistica provinciale n. 13/1997, che veniva contestualmente liquidata nell’importo di Euro 375.200,00, oltre agli interessi su anteriore quota oneri concessori, liquidati in Euro 33,19.
Con il presente ricorso il ricorrente chiede l’annullamento del suddetto provvedimento e l'accertamento di “illegittimità del contegno serbato dal Comune convenuto nel denegare prima il chiesto certificato di abitabilità e successivamente nel sottoporre il medesimo rilascio al pagamento della sanzione ex art. 82, comma 2 cit.”.
A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi d’impugnazione:
1) Violazione dell’art. 83, comma 2, della legge provinciale 11.8.1997, n. 13;
2) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 107, comma 22, della legge provinciale 11.8.1997, n. 13.
Il Comune di Nova Levante non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 68/14 del 15.3.2014 il Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia dell’impugnato provvedimento, presentata in via incidentale dal ricorrente.
Alla pubblica udienza del 22.10.2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
E’ impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Comune di Nova Levante ha intimato al ricorrente il pagamento della somma di Euro 375.200,00, a titolo di sanzione di cui all’art. 83 della legge provinciale 11.8.1997, n. 13 (“Bezahlung einer Geldbuße wie von Art. 83 des geltenden Landesraumordnunggesetzes vorgesehen, da der widerrechtlich errichtete Teil des Gebäudes sich nicht ohne Schaden für den “rechtmaßigen” Teil, abbrechen lässt …”) e degli interessi su anteriore quota oneri concessori, liquidati in Euro 33,19 (“Bezahlung der Verzugszinsen auf die 2. Rate des Erschlieβungsbeitrages im Betrag von Euro 33,19 …”).
Oltre all’annullamento del suddetto provvedimento, il ricorrente chiede l'accertamento della “illegittimità del contegno serbato dal Comune convenuto nel denegare prima il chiesto certificato di abitabilità e successivamente nel sottoporre il medesimo rilascio al pagamento della sanzione ex art. 82 (recte 83), comma 2 cit.”.
Si premette che la questione sottoposta alla decisione del Collegio rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e che al presente processo vanno applicati i termini prescrizionali (e non i termini di decadenza) perché la domanda proposta dall’interessato ha natura di azione di accertamento.
Un tanto affermato, va osservato che l’art. 83 della legge provinciale 11.8.1997, n. 13 prevede che “1. Le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione sono demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo, e comunque non oltre 120 giorni, fissato dalla relativa ordinanza del sindaco. Dopo tale termine sono demolite a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.