TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-01-12, n. 202300018

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-01-12, n. 202300018
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202300018
Data del deposito : 12 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/01/2023

N. 00018/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00042/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 42 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

per l'ottemperanza

alla sentenza n.-OMISSIS-del Tribunale di Avezzano -sezione lavoro- del-OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS- notificata presso l'Avvocatura Distrettuale di L'Aquila in data -OMISSIS- e presso il Ministero il -OMISSIS-, passata in giudicato giusta attestazione del 23.3.2021, munita di formula esecutiva il 26.4.2021 e così notificata il 5.5.2021, resa all'esito del giudizio rubricato al N.-OMISSIS- R.G.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente chiede l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avezzano -sezione lavoro- n.-OMISSIS-del-OMISSIS- pubblicata il -OMISSIS-, passata in giudicato giusta attestazione del 23.3.2021, rilasciata in formula esecutiva il 26.4.2021 e così notificata il 5.5.2021 che ha così deciso: “

P.Q.M

.: Accerta il diritto di -OMISSIS- al riconoscimento dell'indennizzo ai sensi dell'art.1 legge n.210/1992 con decorrenza dall'1.5.2005;
condanna, per l'effetto, il Ministero della Salute al pagamento della somma di Euro -OMISSIS- a titolo di indennizzo ai sensi dell'art.1 legge n.210/1992, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo”.

Lo stesso Ministero, inoltre, è stato condannato al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 6.897,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. antistatario.

Alla Camera di Consiglio dell’11 gennaio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso merita accoglimento.

L'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. statuisce espressamente che l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione "delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato".

In questo caso, la sentenza per la quale si procede, munita di formula esecutiva, è stata regolarmente notificata al Ministero della Salute.

Tuttavia, dagli atti di causa non risulta che il Ministero resistente vi abbia ancora dato esecuzione.

Ricorrendo pertanto tutti i requisiti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda, va conseguentemente dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione al provvedimento specificato in epigrafe, all’uopo provvedendo al pagamento delle somme ivi determinate e riconosciute, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inadempimento, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta, la dott.ssa G G, Direttore dell’Ufficio 4 - Indennizzi ex L. 210/92, Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di 90 giorni.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.

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